CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21180 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RI AR, nato a [...] il [...], rappresentato ed assistito dall’avv. Giancarlo Greco - di fiducia;
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 14/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14/10/2025, il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emessa in data 16/09/2025 con la quale è stata applicata a AR RI la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione al capo 1 - reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. (come riqualificata l’ipotesi originaria di cui all’art. 416 bis cod. pen.) - e ai reati fine di cui ai capi 1 ter – furto di un Fiat Fiorino commesso nel febbraio 2017 -, 26 e 27 – ricettazione di Penale Sent. Sez. 2 Num. 21180 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 25/03/2026 autovettura Volkswagen Golf tg CM347WG, oggetto di furto denunciato il 14/12/2022 e della targa di pertinenza di altro veicolo, anch’essa oggetto di furto -, con esclusione per tutti dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, affidandolo a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, con riferimento al capo 1 della rubrica (reato associativo) si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen., 416, 110 e 81, comma 2, cod. pen. In particolare, la difesa assume che la motivazione del tribunale del riesame appare “disancorata dagli elementi fattuali” nel ritenere il ricorrente partecipe del reato associativo, attesa innanzitutto la distanza temporale tra le prime condotte ascritte al RI, risalenti al febbraio 2017 (v. capo 1-ter dell’imputazione provvisoria, relativo al furto di autovettura Fiat Fiorino in concorso con NU), e le ultime contestate nel 2023 (v. capi 26 e 27 relativi alla ricettazione di vettura Volkswagen Golf e delle targhe provento di furto), dopo un periodo silente di sei anni, trattandosi di associazione rispetto alla quale è stato escluso, con l’ordinanza genetica, lo stampo mafioso, connotato da una forma di adesione al consesso mafioso che persiste anche se il soggetto non compie alcun reato per l’associazione di appartenenza;
mentre, nel caso di specie, osserva la difesa, dopo l’arresto di NU nel 2017, del quale RI aveva favorito la latitanza, non si rilevano contatti, né intercettazioni tra RI e altri presunti sodali, ad eccezione di quelli relativi alla riparazione della vettura Volkswagen Golf targata CM347WG e della targa oggetto dei reati di cui ai capi 26 e 27 commessi nel gennaio 2023. Lo stesso reato di cui al capo 1-ter, sarebbe stato commesso (il 04/02/2017) in concorso con NU, mentre, per quelli di cui ai capi 26 e 27 della rubrica, RI era stato interpellato da tale VI UF - di cui egli avrebbe ignorato l’eventuale intraneità alla presunta associazione – per occuparsi della riparazione della predetta vettura Volkswagen Golf (consistenti, come riferito in sede di interrogatorio di garanzia, nella sostituzione della batteria e nella riparazione di guasto elettrico), della quale si assume non conoscesse la provenienza illecita, atteso che la stessa non presentava segni dai quali desumersi un’eventuale manomissione e che era stata portata presso l’abitazione di RI perché egli lavorava come meccanico “al nero” e non disponeva di un’autofficina. Il collegio cautelare avrebbe inoltre travisato la lettura dell’intercettazione (prog. 2706 dell’08/03/2023) in cui LA EL indicava RI come soggetto tramite il quale reperire il coindagato Vattimo, tenuto conto che quest’ultimo è cugino di RI e che, quindi, avrebbe potuto contattarlo in quanto tale e non già quale compartecipe del sodalizio.
2.2. Con il secondo motivo, con riferimento al capo 1-ter della rubrica, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen. e 624 cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione, laddove fa derivare la responsabilità del RI 2 dall’intercettazione ambientale effettuata sulla vettura Ford Fiesta in uso a GR CO, nella quale NU, conversando con un altro soggetto, narra di un episodio di furto, dicendo “chiedilo a AR”, inferendone che si tratterebbe di AR RI, in assenza peraltro di riscontri in tal senso, non potendo ritenere tale il rinvenimento della moto in uso all’NU parcheggiata presso la proprietà del RI, poiché in quel periodo egli ne favoriva la latitanza.
2.3. Con il terzomotivo, con riferimento ai capi 26 e 27 della rubrica, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen. e 648 cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione, laddove fa derivare la responsabilità del RI dall’avere effettuato, in qualità di meccanico, lavori di riparazione sulla vettura Volkswagen Golf targata CM347WG consistiti nella sostituzione della batteria e dei fusibili, nonostante l’assenza di riscontri circa la consapevolezza in capo al RI della provenienza furtiva del veicolo, che non è risultato presentare segni di effrazione (gli venivano consegnate le chiavi di avviamento), e circa la partecipazione alla sostituzione della targa della Golf;
parimenti illogico sarebbe valorizzare, ai fini della sussistenza del quadro indiziario, le modalità di trasferimento della vettura presso RI da parte di UF e gli altri elementi già riportati ut supra (cfr. punto 2.1).
2.4. Con il quartomotivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125 comma 3, 274 e 275 cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari, posto che il Tribunale del riesame, assume la difesa, ha valorizzato soltanto i precedenti penali del RI, senza considerare il lungo lasso di tempo decorso tra i reati che si arrestano al febbraio 2017 e che non hanno collegamento funzionale con il reato contestato nei capi 26 e 27. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato in quanto proposto con motivi generici e comunque infondati, già affrontati e risolti dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, logica e non apparente, con la quale il ricorrente non si confronta.
1.1. E’ doveroso ricordare, visto il tenore delle censure difensive, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, [...], Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, [...], Rv. 252178). 3 Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460; da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022, [...], non mass.).
2. Il tribunale ha offerto una motivazione esaustiva e persuasiva, oltre che giuridicamente corretta, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di RI per la partecipazione alla contestata associazione e ai reati fine ascrittigli, a fronte della quale il ricorrente propone, sostanzialmente, di assegnare una diversa capacità dimostrativa agli elementi indiziari evidenziati dal tribunale, senza confrontarsi con le ampie e puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata e chiedendo un’inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, [...], Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, [...], Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, [...], Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, [...], Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, [...], Rv. 248037). Il ricorrente denuncia anche il travisamento dei contenuti di conversazioni telefoniche e ambientali intercettate (in particolare di quella ambientale a bordo della Ford Fiesta, così pp. 12-13 ricorso), di cui contesta l’errata interpretazione data dai giudici di merito, ai fini dell’individuazione in AR RI di “AR”, quale concorrente di NU nella perpetrazione del furto di cui al capo 1-ter) della rubrica. A questo proposito, deve ribadirsi che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Rv. 258164 – 01); cosa che, nella specie, non ricorre.
3. Partendo dalla trattazione dei reati fine, il secondo motivo di ricorso è infondato. Si tratta del capo 1-ter, avente per oggetto il furto di un Fiat Fiorino targato AJ780WH commesso nel febbraio 2017 presso il cortile del Comune di Cetraro, parcheggiato presso un deposito comunale (furto funzionale, come emerso dall’attività captativa, alla 4 commissione di una rapina preso il supermercato Eurospin di Belvedere Marittimo;
v. p.3 ordinanza). Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale del riesame ha motivato puntualmente il coinvolgimento di RI nel reato, in concorso con NU, fondato su plurimi elementi (pp.
4-5 ordinanza impugnata): il contenuto dell’intercettazione ambientale all’interno della vettura Ford Fiesta in uso a GR CO, nella quale lo stesso NU racconta dettagliatamente le modalità del furto, eseguito unitamente a “AR” – che lo precedeva “a staffetta” a bordo di un ciclomotore poi individuato e sequestrato presso l’abitazione di AR RI –, caratterizzate dalla necessità di abbandonare il mezzo con la refurtiva, di fuggire a piedi per sottrarsi al controllo dei carabinieri di Paola e al rischio di essere arrestato;
il sequestro presso l’abitazione di RI, durante l’arresto di NU, il 12/02/2017 (all’epoca latitante e ospitato da RI, poi condannato per favoreggiamento per tale condotta), di un motoveicolo di proprietà di NU (lo stesso riscontrato dai carabinieri nella zona in cui erano stati notati gli autori del furto, denunciato da proprietario); il sequestro del veicolo Fiat Fiorino targato AJ780WH di proprietà del Comune di Cetraro, corrispondente a quello che “il conducente, in procinto di essere raggiunto dall’autoradio, abbandonava per strada fuggendo a piedi, fatto che conferma anche la perdita della refurtiva, commentata con rammarico dagli interlocutori”, nelle citata intercettazione ambientale (p. 5 ordinanza); la successiva conversazione all’interno del medesimo veicolo in uso GR, in cui RI, a bordo con i ricercati NU e EN, discorre della necessita di capire se un veicolo, già trafugato dal gruppo per il compimento di una rapina, fosse stato a sua volta rubato o “preso” dai carabinieri e avvisa i due a bordo con lui (NU e EN) che, in caso si fossero imbattuti in forze dell’ordine, avrebbe forzato il posto di blocco, fuggendo e consentendo loro di dileguarsi, mentre si sarebbe poco dopo fatto fermare per distrarre gli agenti, giustificando la fuga con la mancanza della patente di guida (p. 5 ordinanza). Con tali argomenti, esaustivi e convincenti, basati sulla non manifestamente illogica interpretazione delle citate conversazioni e degli appositi riscontri, con i quali il collegio cautelare ha argomentato la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente e di NU per il capo 1 ter), la difesa non si confronta.
4. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo ai capi 26 e 27 (ricettazione della vettura Volkswagen Golf targata CM347WG, oggetto di furto denunciato il 12/12/2022 e della targa di pertinenza di altro veicolo, anch’essa oggetto di furto, commesse tra il 2022 e il 2023). il Tribunale del riesame ha risposto puntualmente, in modo persuasivo, non apparente e non manifestamente illogico alla generica censura difensiva, ribadita nella presente sede, sulla mancanza di consapevolezza della provenienza illecita del mezzo (già oggetto di monitoraggio ambientale e geolocalizzaione) e del ruolo di UF. In particolare, nella motivazione vengono valorizzate, a tal fine, le modalità particolarmente circospette con le quali il coindagato UF ha trasferito il mezzo - nella disponibilità della consorteria e già impiegato in attività criminali - unitamente a RI, presso l’abitazione di quest’ultimo per eseguirvi delle riparazioni, dimostrando “il fattivo contributo nella ricezione della vettura 5 destinata, insieme alla targa non di sua pertinenza, alla commissione di fatti illeciti” nell’interesse del sodalizio (pp.
7-8 ordinanza).
5. Infondato è anche il primo motivo di ricorso, relativo al capo 1 dell’incolpazione provvisoria (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio). Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale ha offerto una esaustiva e persuasiva motivazione anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento sia al reato associativo sia alla partecipazione dell’indagato RI. Come già rilevato dal collegio cautelare e vista la reiterazione della censura, occorre ribadire, sul punto, che, innanzitutto, nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (tra le altre: Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, [...], Rv. 284724 - 01). In secondo luogo, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, [...], Rv. 285126 - 02; Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli Rv. 218376 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale ha affermato che il compendio indiziario raccolto indicava la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio contestato, evidenziando che i reati fine accertati dimostrano la sussistenza di un indeterminato e condiviso programma criminoso, tenuto conto dell’omogeneità delle modalità dì azione e della emersione di una strategia preventiva, conosciuta e condivisa dai sodali, nonché una sufficiente distinzione dei ruoli (pp. 20-22 ordinanza impugnata); ha rilevato il rodato modus operandi del gruppo, consistente nell’impossessarsi, mediante furti, di autovetture o furgoni a cui apporre targhe ricettate da utilizzare poi nei delitti messi a segno dalla compagine criminosa;
ha evidenziato la disponibilità di attrezzatura specifica, come telefoni, Sim intestate a soggetti stranieri, capi per il travisamento, materiale per il confinamento di ordigni artigianali;
in tale ambito, ha spiegato come NU risulti coinvolto in diversi reati fine, con un ruolo operativo soprattutto in materia di armi e di furti, precisando che a nulla rileva, rispetto alla partecipazione al consorzio, che tra il 2018 ed il 2021 egli non abbia commesso delitti, ben potendo mantenere il vincolo associativo in uno stato di quiescenza fino a quando è stato di nuovo operativo. In particolare, con riferimento alla posizione di RI, il collegio cautelare, con motivazione convincente e giuridicamente corretta, ha giustificato la riconducibilità della 6 singole condotte delittuose attribuitegli (di cui ai punti precedenti), alla partecipazione al sodalizio criminoso e non già a una mera forma di concorso, valorizzando in particolare la “perdurante messa a disposizione del sodalizio” da parte del RI, collaborando nel corso del tempo all’attuazione del programma criminoso, con condotte di supporto logistico, di riparazione e custodia delle vetture e delle targhe rubate, che in ragione della competenza di meccanico riusciva a garantire, consentendo la successiva attività dei correi dediti alla commissione di delitti di tipo predatorio, agevolando così in maniera determinante, e non marginale, la commissione dei delitti scopo (pp. 10-11 ordinanza). Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in quanto coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla diagnosi differenziale tra "concorso di persone nel reato continuato" e "partecipazione all'associazione a delinquere" e persuasiva in ordine alla partecipazione del ricorrente.
6. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato, nel sostenere che non sarebbe stata dimostrata l'attualità del pericolo di reiterazione, fondato soltanto sui precedenti penali riportati dal RI e attesa la lontananza nel tempo delle condotte. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale valutava compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari ed offriva, sul punto, una motivazione ineccepibile. Segnatamente: venivano rilevate l’elevata offensività delle condotte, la messa a disposizione del sodalizio, perdurante nel tempo, e la personalità negativa di RI, che annovera precedenti per gravi reati anche specifici e risulta anche essere stato sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, oltre che condanna per favoreggiamento per l’ausilio fornito ad NU. Quanto, poi, al rapporto tra il tempus commissi delicti e la permanenza delle esigenze cautelari, la questione è stata debitamente affrontata nell’ordinanza impugnata, laddove si è rimarcato che la vicenda si inserisce un contesto associativo dal quale l’indagato dal 2017 non ha mostrato alcun segno di allontanamento, come dimostra il coinvolgimento nei successivi reati di cui ai capi 26 e 27 della rubrica, commessi nel 2023. Tali emergenze, unitamente alle modalità dei reati in contestazione, consentivano di ritenere che fosse elevato ed attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede e di ritenere adeguata la misura applicata. Rimane solo da ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di 7 legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251760 - 01).
7. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 14/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14/10/2025, il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emessa in data 16/09/2025 con la quale è stata applicata a AR RI la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione al capo 1 - reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. (come riqualificata l’ipotesi originaria di cui all’art. 416 bis cod. pen.) - e ai reati fine di cui ai capi 1 ter – furto di un Fiat Fiorino commesso nel febbraio 2017 -, 26 e 27 – ricettazione di Penale Sent. Sez. 2 Num. 21180 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 25/03/2026 autovettura Volkswagen Golf tg CM347WG, oggetto di furto denunciato il 14/12/2022 e della targa di pertinenza di altro veicolo, anch’essa oggetto di furto -, con esclusione per tutti dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, affidandolo a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, con riferimento al capo 1 della rubrica (reato associativo) si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen., 416, 110 e 81, comma 2, cod. pen. In particolare, la difesa assume che la motivazione del tribunale del riesame appare “disancorata dagli elementi fattuali” nel ritenere il ricorrente partecipe del reato associativo, attesa innanzitutto la distanza temporale tra le prime condotte ascritte al RI, risalenti al febbraio 2017 (v. capo 1-ter dell’imputazione provvisoria, relativo al furto di autovettura Fiat Fiorino in concorso con NU), e le ultime contestate nel 2023 (v. capi 26 e 27 relativi alla ricettazione di vettura Volkswagen Golf e delle targhe provento di furto), dopo un periodo silente di sei anni, trattandosi di associazione rispetto alla quale è stato escluso, con l’ordinanza genetica, lo stampo mafioso, connotato da una forma di adesione al consesso mafioso che persiste anche se il soggetto non compie alcun reato per l’associazione di appartenenza;
mentre, nel caso di specie, osserva la difesa, dopo l’arresto di NU nel 2017, del quale RI aveva favorito la latitanza, non si rilevano contatti, né intercettazioni tra RI e altri presunti sodali, ad eccezione di quelli relativi alla riparazione della vettura Volkswagen Golf targata CM347WG e della targa oggetto dei reati di cui ai capi 26 e 27 commessi nel gennaio 2023. Lo stesso reato di cui al capo 1-ter, sarebbe stato commesso (il 04/02/2017) in concorso con NU, mentre, per quelli di cui ai capi 26 e 27 della rubrica, RI era stato interpellato da tale VI UF - di cui egli avrebbe ignorato l’eventuale intraneità alla presunta associazione – per occuparsi della riparazione della predetta vettura Volkswagen Golf (consistenti, come riferito in sede di interrogatorio di garanzia, nella sostituzione della batteria e nella riparazione di guasto elettrico), della quale si assume non conoscesse la provenienza illecita, atteso che la stessa non presentava segni dai quali desumersi un’eventuale manomissione e che era stata portata presso l’abitazione di RI perché egli lavorava come meccanico “al nero” e non disponeva di un’autofficina. Il collegio cautelare avrebbe inoltre travisato la lettura dell’intercettazione (prog. 2706 dell’08/03/2023) in cui LA EL indicava RI come soggetto tramite il quale reperire il coindagato Vattimo, tenuto conto che quest’ultimo è cugino di RI e che, quindi, avrebbe potuto contattarlo in quanto tale e non già quale compartecipe del sodalizio.
2.2. Con il secondo motivo, con riferimento al capo 1-ter della rubrica, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen. e 624 cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione, laddove fa derivare la responsabilità del RI 2 dall’intercettazione ambientale effettuata sulla vettura Ford Fiesta in uso a GR CO, nella quale NU, conversando con un altro soggetto, narra di un episodio di furto, dicendo “chiedilo a AR”, inferendone che si tratterebbe di AR RI, in assenza peraltro di riscontri in tal senso, non potendo ritenere tale il rinvenimento della moto in uso all’NU parcheggiata presso la proprietà del RI, poiché in quel periodo egli ne favoriva la latitanza.
2.3. Con il terzomotivo, con riferimento ai capi 26 e 27 della rubrica, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen. e 648 cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione, laddove fa derivare la responsabilità del RI dall’avere effettuato, in qualità di meccanico, lavori di riparazione sulla vettura Volkswagen Golf targata CM347WG consistiti nella sostituzione della batteria e dei fusibili, nonostante l’assenza di riscontri circa la consapevolezza in capo al RI della provenienza furtiva del veicolo, che non è risultato presentare segni di effrazione (gli venivano consegnate le chiavi di avviamento), e circa la partecipazione alla sostituzione della targa della Golf;
parimenti illogico sarebbe valorizzare, ai fini della sussistenza del quadro indiziario, le modalità di trasferimento della vettura presso RI da parte di UF e gli altri elementi già riportati ut supra (cfr. punto 2.1).
2.4. Con il quartomotivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125 comma 3, 274 e 275 cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari, posto che il Tribunale del riesame, assume la difesa, ha valorizzato soltanto i precedenti penali del RI, senza considerare il lungo lasso di tempo decorso tra i reati che si arrestano al febbraio 2017 e che non hanno collegamento funzionale con il reato contestato nei capi 26 e 27. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato in quanto proposto con motivi generici e comunque infondati, già affrontati e risolti dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, logica e non apparente, con la quale il ricorrente non si confronta.
1.1. E’ doveroso ricordare, visto il tenore delle censure difensive, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, [...], Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, [...], Rv. 252178). 3 Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460; da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022, [...], non mass.).
2. Il tribunale ha offerto una motivazione esaustiva e persuasiva, oltre che giuridicamente corretta, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di RI per la partecipazione alla contestata associazione e ai reati fine ascrittigli, a fronte della quale il ricorrente propone, sostanzialmente, di assegnare una diversa capacità dimostrativa agli elementi indiziari evidenziati dal tribunale, senza confrontarsi con le ampie e puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata e chiedendo un’inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, [...], Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, [...], Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, [...], Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, [...], Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, [...], Rv. 248037). Il ricorrente denuncia anche il travisamento dei contenuti di conversazioni telefoniche e ambientali intercettate (in particolare di quella ambientale a bordo della Ford Fiesta, così pp. 12-13 ricorso), di cui contesta l’errata interpretazione data dai giudici di merito, ai fini dell’individuazione in AR RI di “AR”, quale concorrente di NU nella perpetrazione del furto di cui al capo 1-ter) della rubrica. A questo proposito, deve ribadirsi che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Rv. 258164 – 01); cosa che, nella specie, non ricorre.
3. Partendo dalla trattazione dei reati fine, il secondo motivo di ricorso è infondato. Si tratta del capo 1-ter, avente per oggetto il furto di un Fiat Fiorino targato AJ780WH commesso nel febbraio 2017 presso il cortile del Comune di Cetraro, parcheggiato presso un deposito comunale (furto funzionale, come emerso dall’attività captativa, alla 4 commissione di una rapina preso il supermercato Eurospin di Belvedere Marittimo;
v. p.3 ordinanza). Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale del riesame ha motivato puntualmente il coinvolgimento di RI nel reato, in concorso con NU, fondato su plurimi elementi (pp.
4-5 ordinanza impugnata): il contenuto dell’intercettazione ambientale all’interno della vettura Ford Fiesta in uso a GR CO, nella quale lo stesso NU racconta dettagliatamente le modalità del furto, eseguito unitamente a “AR” – che lo precedeva “a staffetta” a bordo di un ciclomotore poi individuato e sequestrato presso l’abitazione di AR RI –, caratterizzate dalla necessità di abbandonare il mezzo con la refurtiva, di fuggire a piedi per sottrarsi al controllo dei carabinieri di Paola e al rischio di essere arrestato;
il sequestro presso l’abitazione di RI, durante l’arresto di NU, il 12/02/2017 (all’epoca latitante e ospitato da RI, poi condannato per favoreggiamento per tale condotta), di un motoveicolo di proprietà di NU (lo stesso riscontrato dai carabinieri nella zona in cui erano stati notati gli autori del furto, denunciato da proprietario); il sequestro del veicolo Fiat Fiorino targato AJ780WH di proprietà del Comune di Cetraro, corrispondente a quello che “il conducente, in procinto di essere raggiunto dall’autoradio, abbandonava per strada fuggendo a piedi, fatto che conferma anche la perdita della refurtiva, commentata con rammarico dagli interlocutori”, nelle citata intercettazione ambientale (p. 5 ordinanza); la successiva conversazione all’interno del medesimo veicolo in uso GR, in cui RI, a bordo con i ricercati NU e EN, discorre della necessita di capire se un veicolo, già trafugato dal gruppo per il compimento di una rapina, fosse stato a sua volta rubato o “preso” dai carabinieri e avvisa i due a bordo con lui (NU e EN) che, in caso si fossero imbattuti in forze dell’ordine, avrebbe forzato il posto di blocco, fuggendo e consentendo loro di dileguarsi, mentre si sarebbe poco dopo fatto fermare per distrarre gli agenti, giustificando la fuga con la mancanza della patente di guida (p. 5 ordinanza). Con tali argomenti, esaustivi e convincenti, basati sulla non manifestamente illogica interpretazione delle citate conversazioni e degli appositi riscontri, con i quali il collegio cautelare ha argomentato la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente e di NU per il capo 1 ter), la difesa non si confronta.
4. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo ai capi 26 e 27 (ricettazione della vettura Volkswagen Golf targata CM347WG, oggetto di furto denunciato il 12/12/2022 e della targa di pertinenza di altro veicolo, anch’essa oggetto di furto, commesse tra il 2022 e il 2023). il Tribunale del riesame ha risposto puntualmente, in modo persuasivo, non apparente e non manifestamente illogico alla generica censura difensiva, ribadita nella presente sede, sulla mancanza di consapevolezza della provenienza illecita del mezzo (già oggetto di monitoraggio ambientale e geolocalizzaione) e del ruolo di UF. In particolare, nella motivazione vengono valorizzate, a tal fine, le modalità particolarmente circospette con le quali il coindagato UF ha trasferito il mezzo - nella disponibilità della consorteria e già impiegato in attività criminali - unitamente a RI, presso l’abitazione di quest’ultimo per eseguirvi delle riparazioni, dimostrando “il fattivo contributo nella ricezione della vettura 5 destinata, insieme alla targa non di sua pertinenza, alla commissione di fatti illeciti” nell’interesse del sodalizio (pp.
7-8 ordinanza).
5. Infondato è anche il primo motivo di ricorso, relativo al capo 1 dell’incolpazione provvisoria (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio). Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale ha offerto una esaustiva e persuasiva motivazione anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento sia al reato associativo sia alla partecipazione dell’indagato RI. Come già rilevato dal collegio cautelare e vista la reiterazione della censura, occorre ribadire, sul punto, che, innanzitutto, nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (tra le altre: Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, [...], Rv. 284724 - 01). In secondo luogo, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, [...], Rv. 285126 - 02; Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli Rv. 218376 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale ha affermato che il compendio indiziario raccolto indicava la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio contestato, evidenziando che i reati fine accertati dimostrano la sussistenza di un indeterminato e condiviso programma criminoso, tenuto conto dell’omogeneità delle modalità dì azione e della emersione di una strategia preventiva, conosciuta e condivisa dai sodali, nonché una sufficiente distinzione dei ruoli (pp. 20-22 ordinanza impugnata); ha rilevato il rodato modus operandi del gruppo, consistente nell’impossessarsi, mediante furti, di autovetture o furgoni a cui apporre targhe ricettate da utilizzare poi nei delitti messi a segno dalla compagine criminosa;
ha evidenziato la disponibilità di attrezzatura specifica, come telefoni, Sim intestate a soggetti stranieri, capi per il travisamento, materiale per il confinamento di ordigni artigianali;
in tale ambito, ha spiegato come NU risulti coinvolto in diversi reati fine, con un ruolo operativo soprattutto in materia di armi e di furti, precisando che a nulla rileva, rispetto alla partecipazione al consorzio, che tra il 2018 ed il 2021 egli non abbia commesso delitti, ben potendo mantenere il vincolo associativo in uno stato di quiescenza fino a quando è stato di nuovo operativo. In particolare, con riferimento alla posizione di RI, il collegio cautelare, con motivazione convincente e giuridicamente corretta, ha giustificato la riconducibilità della 6 singole condotte delittuose attribuitegli (di cui ai punti precedenti), alla partecipazione al sodalizio criminoso e non già a una mera forma di concorso, valorizzando in particolare la “perdurante messa a disposizione del sodalizio” da parte del RI, collaborando nel corso del tempo all’attuazione del programma criminoso, con condotte di supporto logistico, di riparazione e custodia delle vetture e delle targhe rubate, che in ragione della competenza di meccanico riusciva a garantire, consentendo la successiva attività dei correi dediti alla commissione di delitti di tipo predatorio, agevolando così in maniera determinante, e non marginale, la commissione dei delitti scopo (pp. 10-11 ordinanza). Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in quanto coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla diagnosi differenziale tra "concorso di persone nel reato continuato" e "partecipazione all'associazione a delinquere" e persuasiva in ordine alla partecipazione del ricorrente.
6. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato, nel sostenere che non sarebbe stata dimostrata l'attualità del pericolo di reiterazione, fondato soltanto sui precedenti penali riportati dal RI e attesa la lontananza nel tempo delle condotte. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale valutava compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari ed offriva, sul punto, una motivazione ineccepibile. Segnatamente: venivano rilevate l’elevata offensività delle condotte, la messa a disposizione del sodalizio, perdurante nel tempo, e la personalità negativa di RI, che annovera precedenti per gravi reati anche specifici e risulta anche essere stato sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, oltre che condanna per favoreggiamento per l’ausilio fornito ad NU. Quanto, poi, al rapporto tra il tempus commissi delicti e la permanenza delle esigenze cautelari, la questione è stata debitamente affrontata nell’ordinanza impugnata, laddove si è rimarcato che la vicenda si inserisce un contesto associativo dal quale l’indagato dal 2017 non ha mostrato alcun segno di allontanamento, come dimostra il coinvolgimento nei successivi reati di cui ai capi 26 e 27 della rubrica, commessi nel 2023. Tali emergenze, unitamente alle modalità dei reati in contestazione, consentivano di ritenere che fosse elevato ed attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede e di ritenere adeguata la misura applicata. Rimane solo da ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di 7 legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251760 - 01).
7. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8