CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2023, n. 21700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21700 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT LO nato il [...] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21700 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza con cui il Tribunale di Brindisi in data 29.12.2012 aveva ritenuto ZI EL colpevole del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod.pen. per aver cagionato la morte di AN MA con conseguente condanna alla pena di anni quattro di reclusione, ha ridotto la pena ad anni due di reclusione confermandola nel resto. 2. Il procedimento, come ricostruito dalle sentenze di merito, attiene ad un sinistro verificatosi il 4.8.2013 in agro di Ostuni, loc Traghetta, lungo la provinciale n. 22, allorché l'autovettura Mercedes condotta da TT EL, che percorreva la strada in direzione Ostuni-Ceglie, a bordo della quale viaggiava AN MA, é uscita di strada per cause non compiutamente accertate cosicché il TT perdeva il controllo dell'auto dopo aver invaso l'altra corsia ed aver urtato il muretto a secco posto lungo l'asse stradale, ed averlo in parte abbattuto scavalcandolo e terminando ribaltato in un terreno adiacente. Dalla vettura erano riusciti ad uscire tutti gli occupanti che avevano riportato lesioni lievi. Tra questi, la AN si era diretta verso la sede stradale dove erano giunte altre due autovetture per chiedere aiuto;
in quel frangente, mentre si trovava insieme a AR AZ RI che la sorreggeva mentre erano entrambi fermi sul ciglio della strada, sopraggiungeva l'autovettura Fiat Punto condotta da ZI EL, che proveniva da Ceglie in direzione Ostuni, e che prendeva di striscio il AR mentre prendeva in pieno la ragazza. Sulla ricostruzione del sinistro la sentenza di primo grado si é basata sulle deposizioni rese dai numerosi testi escussi nonché sulla consulenza medica disposta dal Pubblico Ministero che ha accertato che le lesioni subite dalla AN e che avevano condotto al suo decesso erano da ascriversi al secondo incidente. Quanto alla condotta tenuta dallo ZI, veniva ravvisata la violazione dell'art. 141 del Codice della strada, che impone al conducente fra l'altro di regolare la sua velocità nei tratti di strada a visibilità limitata nelle ore notturne nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause. Nella specie in quel tratto di strada erano presenti pietre e vi era una ridotta visibilità per la presenza di un polverone di terra. Lo ZI non aveva quindi adottato le misure preventive necessarie a fronteggiare la situazione, come avevano già fatto altri mezzi in transito, non provvedendo neanche a rallentare pur in presenza di una visuale•forternente ridotta come dal medesimo ammesso 2 in sede di esame nel corso del quale ha altresì dichiarato di non essersi accorto della presenza della ragazza. La sentenza pone altresì in rilievo che l'auto condotta dallo ZI non aveva proprio frenato. 3. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione e l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 192, 530 comma 2 e 533 cod. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva nonché il vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale ha genericamente ritenuto puntualmente ricostruita la dinamica del sinistro disattendendo la richiesta di una perizia volta a ricostruirne la dinamica, già proposta in primo grado, ed ha escluso la rilevanza della condotta della vittima avendo entrambi i giudici di merito attribuito rilievo alla sola violazione dell'art. 141 C.d.S. da parte dell'imputato. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, censurando sia il quantum della pena irrogata che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Ed invero, la censura che sostanzialmente reitera analoga doglianza proposta nell'atto di appello, sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione di fatto sollecita una rilettura delle risultanze probatorie tesa a confutare la ritenuta responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro. Giova a riguardo rilevare che la sentenza impugnata ha recepito la ricostruzione della dinamica del sinistro, come puntualmente delineata dal primo giudice sulla scorta delle testimonianze assunte, della consulenza medica disposta dal Pubblico ministero nonché sulla base delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato non emergendo profili di dubbio circa il susseguirsi degli eventi che hanno condotto al decesso della AN, risultando quindi inutili ulteriori approfondimenti istruttori. 2. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo. 3 Ed invero il giudice d'appello ha congruamente motivato il quantum della pena irrogata, riducendola rispetto a quella comminata dal primo giudice e tenendo conto del grado della colpa nonché del contesto in cui l'evento é maturato. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati' preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Nella specie, il giudice d'appello ha fatto riferimento sia ai precedenti penali che all'assenza di elementi valorizzabili a favore dell'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21.3.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21700 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza con cui il Tribunale di Brindisi in data 29.12.2012 aveva ritenuto ZI EL colpevole del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod.pen. per aver cagionato la morte di AN MA con conseguente condanna alla pena di anni quattro di reclusione, ha ridotto la pena ad anni due di reclusione confermandola nel resto. 2. Il procedimento, come ricostruito dalle sentenze di merito, attiene ad un sinistro verificatosi il 4.8.2013 in agro di Ostuni, loc Traghetta, lungo la provinciale n. 22, allorché l'autovettura Mercedes condotta da TT EL, che percorreva la strada in direzione Ostuni-Ceglie, a bordo della quale viaggiava AN MA, é uscita di strada per cause non compiutamente accertate cosicché il TT perdeva il controllo dell'auto dopo aver invaso l'altra corsia ed aver urtato il muretto a secco posto lungo l'asse stradale, ed averlo in parte abbattuto scavalcandolo e terminando ribaltato in un terreno adiacente. Dalla vettura erano riusciti ad uscire tutti gli occupanti che avevano riportato lesioni lievi. Tra questi, la AN si era diretta verso la sede stradale dove erano giunte altre due autovetture per chiedere aiuto;
in quel frangente, mentre si trovava insieme a AR AZ RI che la sorreggeva mentre erano entrambi fermi sul ciglio della strada, sopraggiungeva l'autovettura Fiat Punto condotta da ZI EL, che proveniva da Ceglie in direzione Ostuni, e che prendeva di striscio il AR mentre prendeva in pieno la ragazza. Sulla ricostruzione del sinistro la sentenza di primo grado si é basata sulle deposizioni rese dai numerosi testi escussi nonché sulla consulenza medica disposta dal Pubblico Ministero che ha accertato che le lesioni subite dalla AN e che avevano condotto al suo decesso erano da ascriversi al secondo incidente. Quanto alla condotta tenuta dallo ZI, veniva ravvisata la violazione dell'art. 141 del Codice della strada, che impone al conducente fra l'altro di regolare la sua velocità nei tratti di strada a visibilità limitata nelle ore notturne nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause. Nella specie in quel tratto di strada erano presenti pietre e vi era una ridotta visibilità per la presenza di un polverone di terra. Lo ZI non aveva quindi adottato le misure preventive necessarie a fronteggiare la situazione, come avevano già fatto altri mezzi in transito, non provvedendo neanche a rallentare pur in presenza di una visuale•forternente ridotta come dal medesimo ammesso 2 in sede di esame nel corso del quale ha altresì dichiarato di non essersi accorto della presenza della ragazza. La sentenza pone altresì in rilievo che l'auto condotta dallo ZI non aveva proprio frenato. 3. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione e l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 192, 530 comma 2 e 533 cod. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva nonché il vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale ha genericamente ritenuto puntualmente ricostruita la dinamica del sinistro disattendendo la richiesta di una perizia volta a ricostruirne la dinamica, già proposta in primo grado, ed ha escluso la rilevanza della condotta della vittima avendo entrambi i giudici di merito attribuito rilievo alla sola violazione dell'art. 141 C.d.S. da parte dell'imputato. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, censurando sia il quantum della pena irrogata che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Ed invero, la censura che sostanzialmente reitera analoga doglianza proposta nell'atto di appello, sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione di fatto sollecita una rilettura delle risultanze probatorie tesa a confutare la ritenuta responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro. Giova a riguardo rilevare che la sentenza impugnata ha recepito la ricostruzione della dinamica del sinistro, come puntualmente delineata dal primo giudice sulla scorta delle testimonianze assunte, della consulenza medica disposta dal Pubblico ministero nonché sulla base delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato non emergendo profili di dubbio circa il susseguirsi degli eventi che hanno condotto al decesso della AN, risultando quindi inutili ulteriori approfondimenti istruttori. 2. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo. 3 Ed invero il giudice d'appello ha congruamente motivato il quantum della pena irrogata, riducendola rispetto a quella comminata dal primo giudice e tenendo conto del grado della colpa nonché del contesto in cui l'evento é maturato. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati' preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Nella specie, il giudice d'appello ha fatto riferimento sia ai precedenti penali che all'assenza di elementi valorizzabili a favore dell'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21.3.2023