Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
Anche in relazione alle prestazioni di previdenza forense trova applicazione il principio, già enunciato in tema di pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, per cui ai ratei di pensione scaduti ma non ancora liquidati si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/1999, n. 6490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6490 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente
Dott. Donato Figurelli Consigliere rel.
Dott. NN Mazzarella Consigliere
Dott. Pasquale Picone Consigliere
Dott. Paolo Stile Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, già Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, in persona del Presidente legale rappresentante pro- tempore, avv. Maurizio De Tilla, elettivamente domiciliata in Roma alla via Barberini n. 3 presso l'avv. Maurizio De Stefano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente,
CONTRO
VI NN, residente in Torino, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Sant'Alberto Magno n. 9 presso l'avv. Gaetano Severini, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Carlo del Foro di Torino, per procura speciale in calce al controricorso,
controricorrente,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino in data 11 dicembre-19 dicembre 1996, n. 8737/96, n. 764/96 R.G.L.;
udita nella pubblica udienza del 17 marzo 1999 la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli;
udito l'avv. Maurizio De Stefano per la ricorrente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso in data 12 maggio 1994 l'avvocato NN EL - premesso di aver compiuto il 65^ anno di età, di aver esercitato per più di 25 anni la professione forense, di essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Avvocati dal 1957, di aver presentato in data 12 giugno 1975 domanda, alla Cassa, per ottenere la pensione di anzianità - citava innanzi al Pretore del lavoro di Torino la predetta Cassa, al fine di ottenere in via giudiziale il riconoscimento del trattamento pensionistico vanamente richiesto, con decorrenza dalla data della domanda, e la condanna al pagamento dei reati maturati con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio la Cassa con comparsa di costituzione depositata in data 23 giugno 1994, chiedendo la reiezione del ricorso, perché infondato.
In corso di causa le parti producevano numerosi documenti e depositavano e scambiavano memorie;
all'udienza del 19 luglio 1995 il procuratore della Cassa convenuta dichiarava che in data 26 maggio 1995 la Giunta esecutiva aveva deliberato di concedere al ricorrente il trattamento pensionistico;
il ricorrente contestava la decorrenza della pensione riconosciuta (1^ gennaio 1982, anziché 1^ gennaio1979, come precisato nelle conclusioni di cui alla memoria 18 settembre 1995) e rilevava che risultavano liquidati solo i ratei di pensione maturati dal 1^ ottobre 1984.
Su tali conclusioni, all'esito della discussione, il Pretore pronunziava sentenza all'udienza del 3 luglio 1996, con la quale condannava la Cassa convenuta a corrispondere al ricorrente la pensione di anzianità a decorrere dal 1^ gennaio 1979, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo, ed a rimborsare allo stesso le spese di lite.
Avverso detta sentenza, depositata in data 23 luglio 1996 interponeva appello la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense - già Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori - con ricorso depositato in data 30 settembre 1996, chiedendone la riforma, in base a motivi variamente articolati. L'avvocato EL resisteva all'appello con memoria 29 novembre 1996.
Con sentenza in data 11 - 19 dicembre 1996 il Tribunale di Torino respingeva l'appello proposto dalla Cassa e condannava l'appellante a rimborsare alla controparte la spesa del grado.
Osservava il Tribunale che l'impugnata sentenza aveva pronunziato solo in punto di decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto in corso di causa all'avv. EL, e di "decorrenza dei ratei maturati"; che l'appello della Cassa (1^ motivo: decorrenza della pensione dal 1^ gennaio 198 2; 2^ motivo: prescrizione dei ratei maturati per il periodo 1^ gennaio 1982 - 30 settembre 1984) era infondato.
Aggiungeva il Tribunale che il primo motivo d'appello conteneva in sè una insanabile contraddizione, perché l'assunto della Cassa che "il trattamento pensionistico di anzianità del professionista doveva decorrere dal 1^ gennaio 1982" era in contrasto con l'altro assunto dell'appellante, che il requisito di anzianità maturava dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa, mentre il termine venticinquennale decorreva dall'iscrizione all'Albo; infatti, risultando il EL iscritto all'Albo: dal 22 dicembre 1953, i 25 anni erano compiuti al 22 dicembre 1978, mentre l'ulteriore requisito era maturato al 1^ gennaio 1977.
Ad avviso del Tribunale, poi, il fatto che la prova dell'esercizio effettivo dell'attività fosse stata data solo il 24 settembre 1994 non aveva rilevanza nel computo effettuato, poiché l'appellante non aveva spiegato il collegamento che dovrebbe esistere - secondo la sua prospettazione - tra la data (affermata) di decorrenza della pensione dal 1^ gennaio 1982 e quella in cui era stata fornita la prova dei 25 anni di attività.
Del pari infondato, secondo il Tribunale, era il secondo numero di appello, perché, la generica eccezione - da parte della Cassa - di "intervenuta prescrizione dei diritti pretesi" (pag. 6 comparsa costitutiva in 1^ grado), se formulata in relazione alla prescrizione del diritto a pensione, non poteva essere fatta valere a seguito del riconoscimento del diritto stesso da parte della Cassa;
se formulata in relazione alla prescrizione dei ratei maturati, il termine prescrizionale, riferito ai ratei, decorreva, ex art. 2935 c.c., dal momento della liquidazione del trattamento pensionistico (e ciò a parte la questione delle conseguenze derivanti, anche nel giudizio d'appello, dall'obbiettiva genericità dell'eccezione di prescrizione formulata dalla Cassa).
Avverso detta sentenza, notificata il 20 gennaio 1997, con atto notificato il 5 marzo 1997, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, ed illustrato da memoria.
L'avv. NN EL ha resistito con controricorso notificato l'11 aprile 1997.
Motivi della decisione
Con l'unico complesso motivo, denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e con riferimento al combinato disposto degli artt. 8, primo comma, lett. c, nonché 10 della legge 22 luglio 1975 n. 319 (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché
contraddittorietà della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente Cassa, richiamata la legislazione avutasi nel tempo in relazione ai trattamenti pensionistici erogati, deduce che erroneamente il Tribunale di Torino ha ritenuto che "il termine prescrizionale riferito ai ratei decorre ex art. 2935 c.c., dal momento della liquidazione del trattamento pensionistico, e non da un momento precedente nel quale, evidentemente, il diritto ai ratei di pensione ancor neppure esisteva".
Secondo la ricorrente, infatti, ai sensi dell'art. 2935 c.c., l'avv. EL avrebbe potuto far valere la dimostrazione dell'esercizio professionale, congiuntamente ai requisiti dell'età anagrafica e dell'iscrizione alla Cassa per ottenere la pensione fin dal 28 dicembre 1978, mentre l'avv. EL aveva atteso 16 anni (dal 1978 al 1994), per proporre la domanda giudiziale, nel corso della quale aveva finalmente provveduto a tale dimostrazione.
Deduce, poi, la ricorrente che è consolidato il principio giurisprudenziale per cui il diritto alla pensione è imprescrittibile, laddove i ratei soggiacciono al normale regime prescrizionale che, nel caso di specie, è decennale, ex art. 2946 c.c. Richiamate dettagliatamente le sentenze di questa Corte Suprema n. 6245 del 21 giugno 1990, n. 7099 del 23 giugno 1995, n. 2429 del 12 marzo 19 94 e n. 94 del 7 gennaio 1994 (ed altre con l'indicazione della data e del numero della decisione), la ricorrente conclude che correttamente essa aveva corrisposto i ratei nell'arco dell'ultimo decennio dalla data di presentazione della documentazione circa l'esercizio della professione ("requisito" per la maturazione del diritto a pensione, come sostanzialmente affermato dallo stesso Tribunale), ed erroneamente la sentenza impugnata aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, che avrebbe dovuto essere accolta - quantomeno a decorrere dalla data di presentazione della domanda giudiziale del maggio 1994 -.
Il ricorso è fondato.
Correttamente invero la Cassa ricorrente richiama il principio che, mentre il diritto a pensione è imprescrittibile, sono soggetti a prescrizione i ratei della pensione stessa, liquidati o non liquidati.
E correttamente, poi, la Cassa richiama, oltre ad altre, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema 21 giugno 1990 n. 6245, che, pur dettata in tema di integrazione al minimo di pensione di riversibilità a carico dell'INPS, trova applicazione anche nel caso "de quo", in relazione al diritto a ratei scaduti, ma non ancora liquidati. In tal caso infatti tale diritto può estinguersi solo per effetto del decorso dell'ordinario termine decennale dell'art. 2946 c.c. Al principio predetto dovrà pertanto attenersi il giudice di rinvio nell'esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Cassa, osservandosi peraltro che la questione di ritualità o meno dell'eccezione di prescrizione, ritenuta superata dal Tribunale a seguito della decisione del Pretore - e riproposta dall'avv. EL nel controricorso - , in presenza di una pronunzia espressa del Tribunale al riguardo, avrebbe dovuto essere proposta con ricorso incidentale condizionato, che nella specie non è stato proposto. Ogni altra questione sul fondamento di fatto dell'eccezione di prescrizione dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio ad altro Tribunale - indicato in dispositivo - che si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pinerolo, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1999