Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9328 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLATALI O $ 9.3.2 LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IN TREZZA Presidente R.G. N. 17081/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron..2483 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 02/04/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: -gro ZI VI, elettivamente domiciliato in ROMA | VIALE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ALIBRANDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACONO D'ASARO, giusta delega in attied one ol'uffiad doanaliste press Is Cancellerie delle Corte di Cosesione.
- ricorrente -
contro
CCIAA MESSINA CAMERADI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso lo studio 2001 dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO BRIGUGLIO, giusta delega in 1568 -1- atti;
- controricorrente la sentenza n. 360/98 del Tribunale di avverso MESSINA, depositata il 07/01/99 R.G.N. 698/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato D'ASARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 17081/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 4 gennaio 1995, IN ZI, fino al 1° marzo '71 dipendente dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIA) di Messina con la qualifica di Direttore di laboratorio chimico, chiedeva al Pre- tore giudice del lavoro di quella città che la CCIA fosse condannata ad ade- - guare la sua pensione al trattamento economico previsto per il personale in servizio in possesso della qualifica di "dirigente superiore" e non a quello spettante al dirigente di 8° livello, in cui era inquadrato al momento del collo- camento a riposo. Esponeva che, avendo le Camere di commercio siciliane recepito le leggi re- gionali che avevano previsto l'estensione di tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio ai pensionati di qualifica o an- zianità corrispondente (artt. 84, 1. Regione Sicilia (in breve 1. R.S.) n. 41/85 e 13, 1. R.S. n. 11/88), doveva essergli riliquidata la pensione, ponendo a base del calcolo le retribuzioni spettanti ai dirigenti superiori, considerato che in tale qualifica erano stati collocati tutti coloro che, come lui, avevano diretto il laboratorio chimico. Instaurato il contraddittorio, parte convenuta, costituendosi, si opponeva alla domanda, che veniva respinta dal Pretore. In seguito a gravame del pensionato, ricostituito il contraddittorio, il Tribuna- le respingeva l'appello, osservando che non vi era equivalenza fra la qualifica rivestita dall'interessato all'atto del suo collocamento a riposo e quella di diri- gente superiore, posto che l'art. 12 della 1. R.S. n. 41 del 1988 aveva introdot- to un nuovo livello funzionale (dirigente superiore), inserito fra l'8° livello (dirigente) ed il direttore generale, non sostitutivo del precedente, prevedendo/ peril suo conseguimento un concorso aperto ai laureati con anzianità di 10 anni nella qualifica di dirigente di 8° livello. D'altra parte il Tribunale escludeva che il pensionato potesse avvalersi del- l'art. 2, 1. R.S. n. 21/'86, che aveva previsto "in sede di prima applicazione" l'inquadramento nella qualifica di dirigente superiore del personale in attività di servizio alla data del 1° novembre 1985 che fosse in possesso di determi- nati requisiti, trattandosi di norma transitoria, non essendo ipotizzabile una progressione di carriera virtuale dopo il collocamento a riposo. Contro questa sentenza IN ZI propone ricorso per cassazione, illustrato da un motivo. Resiste la CCIA di Messina con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 84 della l. r. n. 41/85 e dell'art. 13 della l.r. n. 11/85 (recte: 11/88) - Mancanza di motivazione", sostenendo che la sentenza impugnata é "incentrata sull'esame dell'art. 12 della 1. r. 41/98 (recte: 41/85) in base alla quale veniva creata la nuova qualifica di Dirigen- te superiore intermedia tra quella di Dirigente e quella di Direttore generale e non tiene invece conto delle disposizioni contenute allo art.84 della 1.r. n.41/85 e all'art. 13 della l.r. n. 11/88 con le quali veniva stabilito che il trattamento dei pensionati dell'Amministrazione regionale (e per estensione, di quelli camerali) doveva essere rideterminato con i miglioramenti previsti a favore del personale in servizio di corrispondente qualifica ed anzianità". In particolare, contesta l'opinione del Tribunale, secondo cui la nuova qualifi- ca di dirigente superiore non poteva essere presa in considerazione, perché non prevista all'epoca della sua cessazione dal servizio, obiettando che le leggi regionali, da sempre favorevoli all'estensione al personale in quiescenza dei miglioramenti del trattamento economico previsto per il personale in ser- sisteme vizio (1. R.S. n. 2/62), poi abrogato con d. P.R.S. n. 11/95, facendo testual- mente riferimento non alla mera parificazione della qualifica posseduta all'atto del pensionamento, ma alla pacifica "equivalenza" sostanziale di contenuto delle funzioni, avevano voluto privilegiare, ai fini del trattamento di quiescen- za, la posizione apicale di lavoro rivestita nel tempo, successivamente indivi- duata, appunto, in quella di dirigente superiore, richiamando, a sostegno di questa interpretazione, una sentenza del TAR siciliano (n.692/94). Il ricorso non merita di essere accolto. Premesso che costituisce dato non controverso, esprimendo anzi il presuppo- sto della prospettazione della domanda dell'odierno ricorrente, quello secondo cui all'atto del suo collocamento a riposo (1° marzo 1971) non era prevista la qualifica di dirigente superiore, introdotta dalla 1. R.S. 29 ottobre 1985, n. 41 (artt. 8, 9, 12 e 70, poi modificato dall'art. 2 della 1. R.S. 9 maggio 1986, n. 21), essendo inquadrato, quale direttore di laboratorio chimico, nella posizio- ne di dirigente di 8° livello, ciò che il dr. ZI lamenta é la mancata equi- parazione, ai fini del trattamento di quiescenza, di tale classificazione con quella a suo tempo rivestita, dovendosi avere riguardo, ai fini della "riliquidazione del trattamento di quiescenza... della retribuzione del dipen- dente in servizio che svolge, oggi, le stesse funzioni espletate -come pacifico- per tanti anni dal ricorrente.". A prescindere dal fatto, non ultimo, tuttavia, per rilevanza, che dalla lettura della sentenza impugnata non é dato di conoscere se veramente sia "pacifica" la corrispondenza complessiva di mansioni fra la "vecchia" e la "nuova" arti- colazione delle funzioni del Direttore di laboratorio, non rinvenendosi tale elemento di omogeneità nella sentenza impugnata, ciò che preme sottolineare é che il ragionamento del Tribunale appare assolutamente condivisibile e cor- retto. Infatti, la legge n. 41, cit., non ha provveduto ad alcuna sostituzione mera- mente classificatoria tra la qualifica di 8° livello e quella di dirigente superio- re, ma ha aggiunto una nuova posizione gerarchica nel sistema dell'organiz- zazione degli impiegati regionali, prevedendo, in particolare, per il consegui- mento del superiore inquadramento, un sistema concorsuale, e quindi valuta- tivo, se ancora ha (aveva) un senso giuridico questo tipo di selezione, del per- sonale in possesso di determinati requisiti, di cui anche la norma transitoria, espressa dall'art. 2 della 1. n. 21/86, cit., inequivocamente diretta al personale in attività di servizio, conserva tracce evidenti di regolamentazione specifica. Questa circostanza non solo dimostra che il legislatore regionale aveva ben chiaro l'intendimento di sviluppare, sia in senso orizzontale che verticale, le attribuzioni del personale addetto allo svolgimento di particolari funzioni di vertice (v. art. 91. 41, cit., "Attribuzioni del dirigente superiore" "Il dirigente superiore esercita funzioni di consigliere del capo dell'amministrazione, con compiti di studio e di ricerca, di ispezione, nonchè di sostituzione del diretto- re regionale;
é preposto a settori o uffici corrispondenti, ivi compresi uffici periferici.... In particolare il dirigente superiore, nell'ambito della compe- tenza dell'ufficio cui é preposto: sovrintende all'attività del medesimo, coordi- nando, vigilando e controllando, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'efficienza, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse, l'attività dei dirigenti delle unità operative in cui si articola il settore... .", ma che il concet- to di equivalenza, ai fini pensionistici, rimaneva relegato all'effettiva classifi- cazione professionale posseduta dal dipendente all'atto del suo collocamento a riposo. Invero, l'art. 13 della 1. R.S. n. 11 del 15 giugno 1988, prevedendo che "tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio del- l'Amministrazione regionale, ivi compresi gli aumenti previsti dall'art. 3, sono estesi di diritto, con la stessa decorrenza, ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, di qualifica ed anzianità eguale o corrispondente", sia pure in misura proporzionale, da un lato, rifacendosi al precedente art. 3, evidenzia, nel rela- tivo prospetto, la sopravvivenza della posizione, immediatamente sottostante al dirigente superiore, di "8° livello e 8ª fascia funzionale", in cui era colloca- to, secondo quant'emerge dagli atti processuali, il ricorrente, e dall'altro, ri- badisce il concetto, contenuto negli artt. 83 e 84 della 1. R.S. n. 41/85, dell'in- cremento delle pensioni, in corso al 1° gennaio 1983, e da quella data, "in mi- sura pari agli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio di corrispondente qualifica ed anzianità...". Ora il concetto di corrispondenza o, addirittura, di eguaglianza di qualifica, cui si richiamano con estrema precisione le leggi citate, impedisce, dal punto di vista semantico, concettuale, sistematico, logico e quant'altro, di coniugare fra loro espressioni classificatorie manifestamente disomogenee rispetto alla struttura del ruolo professionale di riferimento, se non attraverso un artifizio dialettico che non può essere assecondato da questa Corte né dal punto di vi- sto della violazione di legge, né dal punto di vista motivazionale della senten- za. In altre parole, non può attribuirsi alla puntuale definizione legislativa, che fa leva sul circoscritto concetto di identità delle "qualifiche", il significato, non omologabile ad esso e affatto diverso, ma ancora ribadito nel corso della di- scussione orale dalla difesa del ricorrente, di identità di funzioni o di mansio- ni, sul semplice e riduttivo presupposto della direzione, al pari dei suoi attuali successori, del laboratorio chimico da parte del Todaro, in considerazione della disomogeneità delle strutture gerarchiche di riferimento. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese processuali di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali che liquida in L. 38000, oltre L. 4.000.000 (quattromilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001 Il Consigliere esta Il Presidente Vincenso Tresse IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. 10 LUG. 2001 oggi, I IL CANCELLEREIL ANCES D A , S S O T R A L O T L C O A B S I E D 0 P S 1 A T . T N T S G R O O A P ' L A M I L D S E A D E E T G N T E O G S L E E R L 8