Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
La previsione dell'art.461, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale l'opposizione a decreto penale può essere proposta anche mediante dichiarazione ricevuta "nella cancelleria del luogo in cui si trova l'opponente" deve essere interpretata - avuto riguardo al significato del termine opponente che designa non solo la parte ma anche il difensore - nel senso che tanto la parte quanto il difensore, per conto di essa, possono presentare la dichiarazione di opposizione nella cancelleria di qualsiasi pretura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1999, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Umberto Papadia - Presidente -
2. Dott. Aldo Grassi - Consigliere -
3. Dott. Alfredo Teresi - Consigliere -
4. Dott. Aldo Fiale - Consigliere -
5. Prof. Amedeo Franco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 25 novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vallo della Lucania nella udienza in camera di consiglio in data 30 giugno 1999;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
letta la requisitoria del pubblico ministero con la quale chiede il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza del 25 novembre 1998, dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da RI AN contro il decreto penale di condanna alla pena di lire 10.500.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con atto depositato materialmente nella cancelleria della pretura di Napoli dal difensore di fiducia avv. Cicatelli e poi pervenuto a mezzo del servizio postale all'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Quest'ultimo osservò che l'opposizione era stata presentata fuori del termine di cui all'art. 461, primo e quarto comma, cod. proc. pen., dovendosi ritenere proposta solo alla data in cui pervenne all'ufficio del giudice per le indagini preliminari mentre non poteva attribuirsi rilevanza giuridica al suo deposito presso la cancelleria della pretura di Napoli e ciò perché l'opponente era il RI e non il suo difensore e che l'imputato risultava residente in [...]della Lucania e non in Napoli e nemmeno risultava essersi trovato comunque in Napoli alla data del deposito dell'opposizione, materialmente effettuato infatti dal difensore di fiducia.
Il RI propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 461 e 582 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione.
Motivi della decisione
Assume il ricorrente che l'art. 461 cod. proc. pen., nel prevedere che la dichiarazione può essere ricevuta nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trova l'opponente, si riferisce non soltanto all'imputato ma anche al suo difensore, come in materia d'impugnazione è stabilito dall'art. 582, secondo comma, cod. proc. pen.. Il ricorso è fondato.
L'art. 461, primo comma, cod. proc. pen. così dispone: "Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l'imputato ... personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del luogo ove si trova l'opponente".
Il tema controverso è l'interpretazione dell'espressione "luogo ove si trova l'opponente".
Assume sostanzialmente il giudice per le indagini preliminari che nell'ipotesi in cui non risulti provata la presenza dell'opponente nel luogo ove è depositato l'atto ciò determina la sua eventuale tardività, qualora l'opposizione pervenga alla cancelleria del giudice procedente oltre il termine indicato.
La tesi non può essere condivisa, perché si fonda su una lettura restrittiva del citato art. 461, norma che trova la corrispondente previsione nell'art. 582 citato, nel quale è stabilito che le parti private ed i difensori possono presentare l'atto d'impugnazione nella cancelleria del luogo in cui si trovano.
È principio di diritto quello del c.d. 'favor impugnationis', che è sostanziale applicazione di quello più generale del favor libertatis, costituzionalmente garantito.
La tesi del giudice lucana è capziosa. L'opposizione - asserisce - è sottoscritta dalla parte, che, però, non si trova nel luogo, poiché non l'ha depositata di persona. Il difensore, invece, si trova nel luogo ma non ha sottoscritto il documento. Ergo l'opposizione è inammissibile.
Questa lettura normativa, però, si fonda sull'erronea interpretazione dell'espressione "nel luogo in cui si trova l'opponente".
Innanzi tutto con il termine "opponente" la norma si riferisce non soltanto alla parte ma anche al suo difensore, poiché la posizione difensiva è sempre unitaria e la distinzione tra i due soggetti è meramente formale. Va, inoltre, precisato che l'opposizione va catalogata tra i mezzi di gravame e ad essa è applicabile la disciplina vigente in materia. Ne deriva che l'atto può essere inoltrato anche a mezzo raccomandata postale con sottoscrizione autenticata. Il primo comma dell'art. 461 cod. proc. pen. riguarda, pertanto, soltanto il caso della presentazione in cancelleria. Questa norma va, però, interpretata nel senso che la modalità stabilita non si differenzia da quella precisata dall'art. 582, secondo comma, cod. proc. pen. Nè al giudice è consentito svolgere un'indagine, per accertare se la parte "si trova nel luogo" in cui il documento è depositato. Il legislatore con l'espressione in esame ha consentito la presentazione in qualsiasi cancelleria di pretura. Anzi la ha facilitata al massimo, indicando questo ufficio, proprio perché presente in modo esteso sul territorio, anche nei centri minori.
Deve, in conclusione, affermarsi che l'opposizione al decreto penale di condanna può essere presentata in qualsiasi cancelleria di pretura direttamente dall'imputato o a mezzo del suo difensore. In questo senso va interpretata l'espressione "nel luogo in cui l'opponente si trova". Con il termine "opponente" la norma si riferisce all'intera posizione difensiva, e, cioè, ad ambedue i soggetti innanzi indicati. Ne deriva che è ammissibile l'opposizione sottoscritta dall'imputato e presentata dal difensore in luogo diverso da quello di residenza dell'opponente. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio mentre gli atti vanno trasmessi al tribunale di Vallo della Lucania.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale:
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al tribunale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 OTTOBRE 1999.