Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10553 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA TA1 05 53 / 0 1 IN NOME DEL POPO O IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DISTANZE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LEGALI - Presidente R.G. N. 8752/99 Dott. Mario SPADONE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron.23171 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 3570 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 17/04/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 260 2001 AR IU, NA OM, elettivamente LIRE 1500 domiciliati in ROMA VIA BAZZONI 1, presso lo studio dell'avvocato STAZZONE V., difesi dall'avvocato RASPAOLO CARMELO, giusta delega in atti;
- ricorrenti 0400772 contro 0400773 TA CALOGERA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONE XIII 464, dell'avvocato presso lo studio BONTEMPO N." difesa dall'avvocato PRINCIOTTA SALVATORE, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 411/98 della Corte d'Appello di 656 -1- Man MESSINA, depositata il 28/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore | BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Salvatore PRINCIOTTA, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Mor SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 agosto 1996 il Tribunale di Patti - adito da CA TA nei confronti di SE US e NI IN condan- nò i convenuti ad arretrare un loro fabbricato in S. AG LI fino alla distanza di 10 metri dal frontistante edificio appartenente all'attri- ce, nella parte in cui i due stabili non erano costruiti in aderenza. Impugnata dai soccombenti, la decisione stata confermata dalla Corte di appello di Messi- na, che con sentenza del 28 ottobre 1998 ha rigettato il gravame, ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede): la legge regio- nale siciliana, che consente di derogare a quanto è disposto, in materia di distanze tra pareti finestrate, dal d.m. 2 aprile 1968, si riferisce esclusivamente all'ipotesi, che non ricorre nella specie, di costruzioni prospettanti su strade;
commissione edilizia irrilevante che la comunale si sia espressa favorevolmente su una domanda di concessione in sanatoria presentata dal US e dalla IN, sia perché il parere positivo è stato subordinato all'assenso di CA TA, sia perché nessun provvedimen- 8752/1999 M or to è stato emesso dal sindaco, sia perché reste- rebbero comunque salvi i diritti dei terzi;
il pregiudizio subito dall'originaria attrice presunto, poiché consegue alla violazione della distanza di 10 metri prescritta tra edifici dotati di finestre. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione SE US e NI Mona- chino, in base a tre motivi. CA TA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE contesto di ognuno dei tre motivi di ri- Nel SE US e NI IN corso, lamentano che la Corte di appello, trascurando di individuare la norma regolamentare locale vigente a S. AG LI in materia di distanze tra costruzioni, ha ritenuto applicabile l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, il quale invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte, più recente obbliga bensì i comuni a conformarvisi nell'adot- tare nuovi strumenti urbanistici, ma non è diret- tamente operante, finché ciò non sia avvenuto, nei rapporti tra privati. La censura non può essere accolta, a causa della sua novità. 8752/1999 4 Hom In sede di legittimità, infatti, non è con- sentita la prospettazione di questioni, anche se "di puro diritto", che non abbiano formato ogget- to di dibattito e di decisione nel giudizio a quo, salvo che siano rilevabili di ufficio (cfr., per tutte, tra le più recenti, Cass. 24 febbraio 2000 n. 2088, 30 marzo 2000 n. 3881). Ebbene, il Tribunale di Patti, con la sentenza di primo grado, aveva ritenuto sussistente «la violazione della distanza di metri 10 dalla parete della preesistente edificio della ricorrente che il nuovo fabbricato dei convenuti avrebbe dovuto rispettare in base all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1404, la cui forza precettiva discende dell'art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765», indipendentemente da ogni verifica circa il suo recepimento in loco, in un piano regolatore ○ regolamento edilizio con programma di fabbrica- zione. Né in proposito vi era stata impugnazione da parte del US e della IN, i quali sul punto, nell'adire la Corte di appello, si erano limitati a invocare alcune disposizioni di leggi regionali, che consentono in Sicilia di derogare alle prescrizioni del decreto ministe- che il giudice di secondo riale, nell'ipotesi 5 8752/1999 grado ha ritenuto non ricorrente nella specie di fabbricati posti su uno stesso allineamento stradale. La questione che consiste nello stabi- lire se il provvedimento di cui si tratta si rivolga soltanto agli enti locali 0 anche imme- diatamente ai privati, pertanto, era già preclusa in appello, né quindi può essere posta a questa Corte. Per analoghe ragioni va disatteso il secondo motivo di ricorso, con cui il US e la Mona- chino, dopo aver ribadito l'assunto dell'inappli- cabilità del decreto ministeriale nel comune di S. AG LI, sostengono che la domanda proposta nei loro confronti avrebbe dovuto comun- que essere rigettata, a causa del carattere abusivo del fabbricato dell'attrice, realizzato senza concessione edilizia e collocato a soli 3,50 metri dal confine, anziché a 5, in violazio- ne di quello stesso provvedimento. Anche questa doglianza - implicante tra l'al- tro la necessità di accertamenti di fatto, che non è dato compiere in questa sede - è del tutto "nuova": si tratta di una tesi completamente estranea alla materia del contendere, quale era stata devoluta al giudice di secondo grado con 8752/1999 l'atto di citazione in appello, nel quale a un simile assunto non è dedicato alcun cenno. Con il terzo motivo di ricorso SE RU SO e NI IN sostengono che la legit- timità del loro operato, oltre che dall'inappli- cabilità del decreto ministeriale a S. AG di LI, discende sia dal parere favorevole espresso dalla commissione edilizia sulla loro istanza di concessione in sanatoria, sia dalla mancanza di ogni concreto pregiudizio cagionato alla TA, che comunque si sarebbe potuto elimi- nare disponendo accorgimenti diversi dall'arre- tramento. Neppure questa censura è fondata. Relativamente alla prima deduzione, va osser- vato che il parere positivo di cui si tratta, come ha rilevato la Corte di appello, era condi- zionato all'assenso della TA (il che avvalora la tesi del coinvolgimento dei suoi diritti), né comunque è stato seguito da un conforme provvedi- mento del sindaco. Ma anche se questo fosse stato emesso, come pure esattamente ha Osservato il giudice di secondo grado, non ne sarebbe stata impedita la pronuncia di condanna alla rimessione in pristino, poiché la concessione avrebbe avuto 8752/1999 7 effetti limitati al rapporto pubblicistico tra il comune e i richiedenti, senza affatto incidere sul diritto della proprietaria del fondo limitro- fo (cfr. Cass. 12 giugno 1999 n. 333/SU). A proposito poi della dedotta mancanza di danno, è sufficiente richiamare la concreto giurisprudenza di questa Corte, che costante esclude la necessità di un suo specifico accerta- mento, essendo il pregiudizio del vicino insito nella violazione delle prescrizioni in materia di distanze (v., tra le altre, Cass. 17 maggio 2000 n. 6414). Né del resto l'art. 872 C.C. consente al giudice di disporre misure alternative - come quelle cui indeterminatamente hanno fatto riferi- mento i ricorrenti - alla riduzione in pristino, cui ha diritto chi tale violazione abbia subito. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido stante il comune loro interesse nella causa al rimborso delle spese del giudizio di cassazio- ne sostenute dalla resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ri- correnti in solido a rimborsare alla resistente 8752/1999 M le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 172.100 , oltre a lire 3.000.000 per onorari. Roma, 17 aprile 2001 Етти Ватай Правочи IL CANCELLIERE C1 109T 250.000 Francesco Patania 456T60000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA TOT.310000 Roma 2.AGO. 2001 ILCA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 8 OTT. 2001 Registrato in a d n. 44582 $810.000 an trecentocleamho (lire p. Dirigente Area Serviz (Dott.ssa Mana Graze DI FILIP Il Responsabile Servizio At Gi tary (Dr. M. RACCIOHINICA 8752/1999 9