Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/02/2026, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03631/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15715/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 15715 del 2025, proposto da
IE US, rappresentata e difesa dagli Avvocati Adolfo Larussa e Luigi Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
FO Pa, Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
1. del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova scritta del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02", pubblicato in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui dichiara la ricorrente non ammessa alla fase successiva con il punteggio di 20,25;
2. dei verbali della Commissione esaminatrice, non conosciuti, nella parte in cui sono stati formulati i giudizi negativi sulle risposte fornite dalla ricorrente ai quesiti nn. 11, 12 e 31 della prova d'esame del 23 ottobre 2025, sessione ore 08:00;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il bando di concorso, ove interpretato in modo da legittimare la formulazione di quesiti ambigui o la valutazione erronea di risposte corrette, per quanto di interesse della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FO Pa, del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il Presidente RI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,25/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio;
- con atto sottoscritto in data 8 gennaio 2026 dall’Avvocato Adolfo Larussa, difensore della ricorrente munito del potere a rinunciare, notificato alle controparti e depositato in pari data, è stata dichiarata la rinuncia agli atti del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
- all’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che Amministrazioni resistenti hanno prestato adesione alla rinuncia con compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto:
di dover dare atto della rinuncia al ricorso, dichiarandolo estinto;
di disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda sottesa al ricorso e dell’adesione di parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l'estinzione per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI RI, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI RI |
IL SEGRETARIO