Sentenza 27 febbraio 2008
Massime • 1
L'omesso avviso dell'udienza (nel caso di specie, per il procedimento di appello ex art. 310 cod.proc.pen.) ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che rimane senza effetto se non è dedotta tempestivamente, presente all'udienza anche l'imputato, dall'altro difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2008, n. 13635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13635 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/02/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 564
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 36662/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 3-10-2007 del Tribunale di Brescia;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Fraticelli RI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Marafioti Luca, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. I difensori di RA RI ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, depositata in data 5-10-2007, con la quale il Tribunale di Brescia, sezione 2^ penale, adito ex art.310 c.p.p., in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico
Ministero, ha annullato l'ordinanza con la quale il GIP di Brescia aveva sostituito nei confronti del predetto la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ordinando il ripristino nei riguardi del RA della misura cautelare della custodia in carcere.
Con un primo ricorso (a firma dell'avv.ssa Patrizia Sclavi) si deduce la violazione dell'art. 96 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), e art.180 c.p.p., sostenendo la "nullità della ordinanza impugnata per omesso avviso dell'udienza camerale (svoltasi in data 3-10-2007) al codifensore, avv. Luca Marafioti, già nominato nel procedimento di merito".
Con il medesimo ricorso si lamenta altresì violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta insufficienza dei presupposti di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 ed alla ritenuta sussistenza della eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari.
Con un secondo ricorso (a firma dell'avv. Luca Marafioti) si insiste nella nullità del provvedimento censurato per violazione degli artt.178 e ss. c.p.p. per l'omesso avviso dell'udienza camerale (v. il primo motivo del precedente ricorso).
2.-. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in tema di riesame, qualora l'imputato sia assistito da due difensori, ad entrambi è dovuto, a pena di nullità da qualificarsi come generale a regime cd. "intermedio", l'avviso previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 8, pur nell'ipotesi in cui la richiesta di riesame sia stata proposta da uno solo di detti difensori (v. da ultimo, sez. 3^, sent. 2447 del 18-9-2000, rv. 216818). Ai sensi dell'art. 310 c.p.p., comma 2, tale regola si applica anche all'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali.
Anche quando l'istanza di riesame di una misura coercitiva provenga direttamente dall'imputato, l'avviso dell'udienza camerale deve essere notificato ad entrambi i due eventuali difensori di fiducia (sez. 6^, sent. 885 del 15-5-1996, rv. 205027). Questa Corte ha anche chiarito che nell'ipotesi in cui l'eccezione di nullità concernente il mancato avviso ad uno dei difensori sia stata prospettata, la nullità che consegue all'omissione dell'avviso non può dirsi sanata e la relativa eccezione è legittimamente proponibile in sede di ricorso per cassazione (sez. 5^, sent. 4009 del 7-9-1998, rv. 211320). E ciò anche nel caso in cui il difensore regolarmente avvisato abbia eccepito la nullità, rinunciando alla trattazione nel merito del riesame, e l'altro difensore non sia comparso (sez. 6^, 23-6-2003, Lazo, e, argomentando a contrario, sez. 6^, sent. 3118 dell'8-8-1997, rv. 209751). 3.-. Nel caso di specie, per la udienza camerale del 3-10-2007 (fissata dal Tribunale di Brescia per la trattazione dell'appello presentato dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP di sostituzione nei confronti di RA RI della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari) risulta essere stato dato avviso all'imputato e ad uno soltanto (l'avv.ssa Sclavi) dei suoi due difensori di fiducia, mentre non risulta avvisato il secondo difensore (avv. Marafioti). A detta udienza camerale risultano presenti il RA e l'avv.ssa Sclavi, che nulla hanno osservato in quella sede in ordine al mancato avviso al codifensore, avv. Marafioti.
Come questa Corte ha già chiarito, l'omesso avviso dell'udienza per l'appello ex art. 310 c.p.p. ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità di ordine generale e a regime intermedio, che rimane senza effetto se non è dedotta tempestivamente, presente alla udienza anche l'imputato, dall'altro difensore (sez. 6^, sent. 12342 del 20-12-2006, rv. 236649, Greco). Infatti, ai fini dell'art. 182 c.p.p., comma 2, il termine "parte" non può esaurirsi nel solo difensore e la mancata immediata rilevazione del vizio in tanto vale a sanarlo in quanto in detta omissione possa presumersi una rinuncia all'interesse leso. Tale interesse è quello dell'imputato ad avvalersi concretamente anche dell'opera del secondo difensore e nella relativa gestione l'imputato non può, per ragioni logiche e di virtuale conflitto di interessi, essere surrogato dall'altro difensore, venendo in rilievo, al riguardo, proprio la valutazione da parte (e di specifica pertinenza) del prevenuto in ordine alla eventuale concreta insufficienza della presenza ed opera di tale (unico) difensore. In definitiva, la mancata deduzione della nullità da parte del difensore di fiducia presente deve intendersi, in presenza anche dell'imputato, come frutto di una strategia difensiva, scelta dalla "parte" per far fronte al procedimento, essendo presumibile in tale situazione non soltanto che l'imputato abbia rinunciato ad utilizzare per quell'incombente il secondo difensore di fiducia, ma anche che i due difensori fiduciari abbiano preso accordi in tal senso. 4.-. Anche il secondo ordine di censure del primo ricorso proposto nell'interesse del RA è infondato, in quanto il Tribunale ha convenientemente spiegato che, anche a volere ammettere la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.89, sussistevano nel caso in esame esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ragione sia della gravità dei delitti commessi (richiamando sul punto la sentenza nel frattempo resa nei confronti del RA e sottolineando la pericolosità da lui manifestata con la disponibilità di un'arma e con la condotta di calunnia) sia della personalità del prevenuto, dimostrata dalle gravi condanne riportate anche per fatti "omologhi" a quelli per cui si procedeva. 5.-. Per tutte le argomentazioni sopra svolte si impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2008