Sentenza 26 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
02780/01 1 Reg. gen. N° 3 Udienza del 29 novembre 2000. Oggetto: azione possessoria. EVARIE DEVE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Go4.5753 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Ref. 888 Dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3002 SENTENZA per diritti L. il 26 FEB 2001 sul ricorso proposto da: AL CANCELLIERE CO LU e AB AO, elettivamente domiciliati in Roma, via Confalonieri n.
5. presso l'avv. Luigi Manzi, che li difende unitamente all'avv. CORTE SUPREMA DI CASSAZI UFFICIO COPIE Franco Zambelli in forza di mandato in atti;
Richiesta copia stuc dal Sig. MAN
- ricorrenti -
per diritti 12000+ 1.3. APR. 2001
contro
IL CANCELLIER SA ET ved. TT, quale erede di ET RG, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, presso l'avv. Luigi Arnaldo Zappalà, difesa dall'avv. Paolo Bovo, come da mandato in atti controricorrente e ricorrente incidentale - 366:1999 RÒ e TO CC ved. ET. 1943/00 Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. ☑APPALA per diritti L. 3000 2.9 MAG. 2001. avverso la sentenza del Tribunale di EN in data 20 maggio 1997. IL CANCELLIERE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 LIRE 3000 CANCELLERIA novembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto CG508017 di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8 novembre 1988 NO RÒ e PA TO esponevano di essere possessori di un terreno in Salzano (EN), sul quale sorgeva la loro abitazione, confinante con altro immobile di RG ET, il quale all'inizio di gennaio 1988 aveva ampliato e sopraelevato il proprio fabbricato, senza però rispettare le distanze minime legali dal confine e neppure quelle tra le costruzioni imposte dal regolamento edilizio comunale. Chiedevano quindi al Pretore di EN, sezione distaccata di Mestre, di ordinare allo ET l'arretramento della nuova costruzione. Si costituiva lo ET ammettendo di avere proceduto all'ampliamento e alla sopraelevazione del proprio immobile verso la fine di dicembre 1987, con regolare concessione edilizia, allegando tuttavia di avere eseguito i lavori convinto LIRE 2000 CANCELLERIA di agire legalmente, anche perché gli attuali ricorrenti non gli avevano mai espresso dissenso, ed anzi verso la metà di febbraio 1988 avevano esplicitamente. anche se solo verbalmente, acconsentito alla prosecuzione delle opere. E questo, a BB180161 suo dire, escludeva che egli avesse agito con animus turbandi, costituente uno dei BB180166 requisiti per l'accoglimento delle domande possessorie. Contestava comunque che BB180171 fossero state violate le norme in materia di distanza tra fabbricati, atteso che BB180151 BB180152 366 1999 RÒ e TO CC ved. ET. Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. BB180156 3 l'immobile ampliato e sopraelevato distava circa 40 – 50 metri dall'abitazione dei ricorrenti. Contestava inoltre che le norme di attuazione del piano regolatore di Salzano potessero ritenersi integrative delle disposizioni previste dal codice civile in materia di distanze legali. All'esito il pretore, con sentenza n. 268 del 1993, condannava lo ET a demolire la sopraelevazione e l'ampliamento del proprio fabbricato nella porzione in cui risultava edificato ad una distanza inferiore a m. 16 dall'edificio esistente sulla proprietà dei ricorrenti. जा Rilevava in proposito che la consulenza tecnica espletata in corso di ती causa aveva evidenziato come il manufatto in questione fosse situato ad una distanza di m. 2,30 dal confine con la proprietà RÒ / TO ed ad una distanza compresa tra m. 12,30 e m. 17 dal fabbricato dei ricorrenti, mentre l'art. 22 delle NN. TT. AA. del Piano regolatore del Comune di Salzano prescriveva una distanza minima di m. 16 tra fabbricati appartenenti a fondi diversi e di m. 10 tra fabbricati appartenenti allo stesso fondo, nulla disponendo in merito alle distanze dai confini. Osservava inoltre come lo ET non avesse fornito la prova dell'assenza nel proprio agire dell'animus spoliandi, non potendosi ciò desumere dalla convinzione di agire secondo legge. Inoltre al precedente comportamento asseritamente tenuto dai ricorrenti, peraltro non provato, di non opposizione all'esecuzione dei lavori. non poteva essere attribuito alcun significato di acquiescenza. Rilevava infine pretore che la pretesa, peraltro solo accennata dal resistente, di avvalersi del principio della prevenzione, non poteva essere accolta in quanto eccezione di chiara natura petitoria. 366/1999 RÒ e TO CC ved. ET. Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 4 Avverso tale sentenza proponeva appello lo ET, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale con cui chiedevano che lo ET fosse condannato a demolire integralmente e non solo parzialmente il fabbricato oggetto dell'ampliamento e della sopraelevazione. All'esito il Tribunale di EN, con sentenza del 20 maggio 1997, rigettava entrambe le impugnazioni. Il giudice di appello, per quanto ancora interessa in questa sede, rilevava che solo alla udienza del 1° dicembre 1995 lo ET aveva contestato per la prima volta le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado, sostenendo che il c.t.u. aveva erroneamente calcolato le distanze tra gli т о edifici poiché avrebbe dovuto applicare il criterio della proiezione orizzontale anziché quello radiale, ma tale questione non poteva neppure essere esaminata poiché non era stata dedotta con i motivi di appello, ma introdotta nel corso del giudizio di secondo grado. Per quanto riguardava l'appello incidentale proposto dal RÒ e dalla TO, i quali sostenevano che il pretore aveva errato a prendere in considerazione solo il mancato rispetto delle distanze legali dal loro fabbricato, poiché avrebbe dovuto considerare anche il mancato rispetto della distanza minima dal confine del manufatto ampliato e sopraelevato dallo ET che. sebbene non indicata dalla normativa urbanistica, la quale si limitava ad imporre una distanza minima tra fabbricati di almeno 16 metri, doveva intendersi implicitamente pari a m. 8, il tribunale rilevava che, come risultava dalla c.t.u., le norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Salzano non prevedevano la 366/1999 RÒ e TO CC ved. ET. Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 5 possibilità di costruire in aderenza. Osservava quindi che il diritto di uno dei confinanti di edificare in prevenzione anche sul confine (in modo che le distanze tra le costruzioni non vincolino il confinante che costruisca per primo, dovendo invece essere osservate dal secondo confinante, salva la facoltà di costruire in aderenza) deve ritenersi derogato solo ove sia imposta esplicitamente dai regolamenti locali anche una distanza minima dal confine, non essendo consentito ritenere. in mancanza di ciò, che comunque le costruzioni debbano rispettare una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta tra i fabbricati. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza il RÒ e la TO in base ad un unico motivo di ricorso. Resiste TI CC vedova ET, erede di i l h w RG ET deceduto il 17 luglio 1998, la quale ha proposto anche ricorso incidentale fondato anch'esso su un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre fare luogo alla riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. I ricorrenti principali denunciano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 872. 873, 875 e 877 c.c., nonché l'omessa o insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia. Essi sostengono che se, in base alla normativa regolamentare locale, deve comunque essere rispettata una distanza minima dai fabbricati preesistenti. non essendo ammessi né l'accorpamento, né la costruzione in appoggio, né quella in aderenza, non può venire in considerazione l'istituto della prevenzione che vede, appunto, nella possibilità di costruire in appoggio ovvero in aderenza la propria condizione di applicabilità. Infatti proprio l'esclusione, posta dal P.R.G., 366/1999 RÒ e TO CC ved. ET. Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. della costruzione in appoggio o in aderenza fa sì che la distanza imposta dallo strumento urbanistico debba intendersi come assoluta, senza possibilità di deroga. Da ciò discende che il soggetto interessato a realizzare una nuova costruzione dovrà mantenerla ad una distanza dal confine pari alla metà della distanza imposta dal regolamento tra i fabbricati, e ciò al fine di non ledere ingiustificatamente il confinante. sul quale finirebbe per gravare l'intero onere del rispetto della distanza. Il ricorso è fondato. Infatti, quando i regolamenti edilizi comunali stabiliscono una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, e l'interpretazione della norma regolamentare porta alla esclusione della facoltà di 4 1 costruire in aderenza, ciò rende inapplicabile il criterio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c., imperniato proprio su tale facoltà, fruibile in alternativa all'obbligo del distacco legale, e la prevista assolutezza della distanza è da ritenere comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine (vedi in proposito;
Cass. Sez. II, 16 febbraio 1999 n. 1282; 1° luglio 1996 n. 5953; 28 aprile 1992 n. 5062). In sostanza l'esclusione, o comunque la non previsione della possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, da parte degli strumenti urbanistici locali, con la contemporanea imposizione di una distanza minima assoluta tra costruzioni, rende inapplicabile il criterio della prevenzione, al fine di impedire che il peso del rispetto di tale distanza gravi unicamente o prevalentemente sul 366/1999 RÒ e TO CC ved. ET. Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 7 proprietario che costruisca per secondo. Il criterio della prevenzione trova infatti una sua giustificazione proprio nella possibilità della costruzione in aderenza o in appoggio, da parte dell'altro proprietario, con le modalità dettate dal codice civile. La vedova ET, dal canto suo, con il proprio ricorso incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112. 115 e 416 c.p.c., 345, 346 e 329 c.p.c., ed ancora 2697 e 2734 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, anche in ordine al rigetto delle istanze istruttorie. Dopo avere tracciato un quadro dei poteri del giudice di appello secondo le norme vigenti prima della recente novella, non applicabile nel presente giudizio, la ricorrente incidentale lamenta che il pretore abbia interamente fatto proprie le deduzioni ed i risultati della consulenza tecnica, e che il tribunale abbia successivamente omesso di trattare l'argomento, qualificandolo una eccezione in senso stretto, di cui l'appellante avrebbe dovuto dolersi in sede di impugnazione. laddove invece si trattava di una mera difesa. Inoltre il tribunale non avrebbe tenuto conto della norma processuale che consente all'appellante di dedurre i propri mezzi istruttori sino alla udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale fu chiesta la rinnovazione o un supplemento della consulenza tecnica, rigettando la richiesta senza motivazione. La doglianza è infondata. Il tribunale ha correttamente osservato che lo ET - parte appellante in secondo grado - solo all'udienza dell'1 dicembre 1995 contestò le risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado, allegando che il c.t.u. aveva erroneamente calcolato le distanze tra gli edifici, per cui si trattava di una questione che, non essendo stata prospettata con i motivi di appello. non poteva 366/1999 RÒ e TO CC ved. ET. Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 8 essere esaminata. Orbene, non vi è dubbio che tale questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, non costituiva una mera argomentazione difensiva, né tanto meno una eccezione, ma rappresentava una vera e propria censura rivolta contro un preciso punto della motivazione della sentenza di primo grado, relativo alla decisione del pretore di condividere le conclusioni del c.t.u. Essa era infatti finalizzata ad inficiare uno dei punti fondamentali dell'iter argomentativo della decisione del primo giudice, quale la effettiva violazione della distanza minima tra costruzioni stabilita dal locale strumento urbanistico. Pertanto siffatta censura, che avrebbe dovuto costituire w oggetto dell'atto di appello. non poteva essere introdotta nel corso del giudizio. h a poiché ciò sarebbe stato in contrasto con il principio devolutivo dell'impugnazione, che preclude al giudice dell'appello di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione. Ugualmente infondata è la doglianza, pure contenuta nel motivo in esame, relativa al mancato accoglimento, da parte del giudice di appello, della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica. La consulenza, infatti, non è un mezzo di prova ma uno strumento di indagine tecnica che il giudice di merito, a propria discrezione, demanda ad un esperto di sua fiducia qualora lo ritenga necessario, o quanto meno utile. Non è quindi censurabile il mancato ricorso, da parte del giudice, all'opera di un consulente tecnico, ma semmai la soluzione da lui data ad una determinata questione avente risvolti tecnici. In tal caso, tuttavia, la censura deve spiegare in modo chiaro in cosa sia consistito l'errore del giudice, e perché egli avrebbe sarebbe dovuto pervenire ad una diversa decisione fondata 366/1999 RÒ e TO CC ved. ET. Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 9 su una valutazione tecnicamente diversa degli elementi di fatto acquisti in corso di causa. Il che non è stato fatto dalla ricorrente incidentale, che si è limitata a sostenere che il metodo di misurazione delle distanze adottato dal c.t.u. era errato, ma senza approfondire in alcun modo il problema. In definitiva deve essere accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di EN (non essendo più il tribunale giudice di appello avverso le decisioni del pretore, a seguito della entrata in vigore del D. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51) per un nuovo giudizio. Il giudice di rinvio deciderà tenendo conto dei principi sopra enunciati ed inoltre provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 66000 P. M. riunisce i ricorsi: accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. TUT 310000 Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per la decisione circa le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di EN. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2000. Ogo Friggin at Big Bollasom, pres. IL CANCELLTRE C1 9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 FEB. 2001 ROMA 2 UFFIC 2.7 MAR. 2001.1 IL CANCELLIERE C1 Lalozico 14617 ہے 366.1999 RÒ e TO CC ved. ET. Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. QCM)