Sentenza 10 novembre 2006
Massime • 1
Anche in assenza di una rinuncia del P.M. all'espletamento dell'esame dell'imputato, ritualmente ammesso e fissato, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione, allorché l'imputato stesso non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente, adducendo un impedimento ritenuto non legittimo dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2006, n. 40317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40317 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/11/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1290
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 025229/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI NN, N. IL 16/09/1947;
avverso SENTENZA del 08/03/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 660 c.p., estinto per prescrizione ed eliminazione della relativa pena;
rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 marzo 2006 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza 18.2.2005 del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato GG GI colpevole dei reati di danneggiamento aggravato seguito da pericolo di incendio di due autovetture di proprietà di NE VA e ET UL e di molestie ed atti osceni in luogo pubblico ai danni dei suddetti e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. In sede di appello la difesa del GG aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), sul rilievo che sarebbe stata illegittimamente pretermessa la assunzione dell'esame dell'imputato, richiesta dal Pubblico Ministero e non svolta non essendosi l'imputato presentato all'udienza all'uopo fissata, sotto il profilo che, avendo l'imputato manifestato il proprio interesse all'atto, doveva disporsi il rinvio dell'assunzione al fine di consentire la comparizione del suddetto. La Corte di Appello ha invece ritenuto corretta la motivazione sul punto del giudice di primo grado che aveva disposto la revoca dell'incombente dopo avere constatato l'assenza dell'imputato all'udienza all'uopo fissata ed avere accertato la mancanza del legittimo impedimento del suddetto. La Corte ha all'uopo rilevato che la omissione dell'esame dell'imputato non comportava alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato e non integrava alcuna violazione del diritto di difesa poiché l'imputato aveva la possibilità in ogni momento ed anche nel giudizio di appello, in cui peraltro era rimasto contumace, di rendere spontanee dichiarazioni.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del Giudice lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 208 e 503 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza di primo grado poiché, avendo l'imputato manifestato interesse alla assunzione dell'atto adducendo il proprio impedimento a comparire all'udienza all'uopo fissata, si doveva consentire, attraverso il rinvio dell'udienza, l'espletamento dell'atto. Infatti, una volta che la prova era stata ammessa e posta a disposizione del contraddittorio, lasciava fermo il potere dell'altra parte di procedere alla sua assunzione;
per cui la revoca della ordinanza ammissiva avrebbe potuto essere disposta soltanto se l'escussione fosse risultata superflua o sovrabbondante e non per la rinuncia da parte del P.M..
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art.660 c.p. perché estinto per prescrizione con la eliminazione della relativa pena e rigetto nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
L'imputato non si è presentato all'udienza fissata per l'espletamento dell'esame richiesto dal Pubblico Ministero adducendo, tramite il difensore, un legittimo impedimento che però è stato escluso dal Tribunale sulla base di valutazioni di merito incontestabili in questa sede e comunque neppure contestate dal ricorrente il quale adduce soltanto la nullità del giudizio di primo grado poiché, una volta che l'esame dell'imputato era stato ammesso, il giudice non avrebbe potuto revocare la ammissione della prova se non con il consenso della controparte che invece non vi aveva rinunciato. Da ciò deriverebbe una nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), riguardante il diritto di difesa, tempestivamente dedotta con l'atto di appello. In effetti è vero che l'art. 495 c.p.p., commi 4 e 4 bis, disciplina il regime della rinuncia e della revoca delle prove nel senso che, una volta che sono state ammesse, la rinuncia alle prove può avvenire soltanto con il consenso dell'altra parte mentre il giudice può revocarle soltanto qualora siano superflue. L'esame dell'imputato costituisce però una prova peculiare poiché, a norma dell'art. 208 c.p.p., può essere espletata soltanto con il suo consenso o meglio con la sua collaborazione, non essendo possibile dare corso all'esame se l'imputato non si presenta ovvero se, pur presente, non risponde alle domande. Occorre cioè che l'imputato consenta di dare corso all'esame e si presenti nella udienza fissata per l'incombente affinché si possa dare corso al suo espletamento. In tale ambito la assenza ingiustificata dell'imputato all'udienza fissata per l'esame può significare soltanto un rifiuto di consentire allo stesso, fosse pure a fini meramente dilatori, mentre a nulla serve la richiesta di rinvio del difensore il quale non può consentire all'esame in luogo del suo assistito, trattandosi di atto personalissimo.
Correttamente perciò il Tribunale ha ritenuto che si dovesse prendere atto della rinuncia alla prova da parte del soggetto che ne aveva disponibilità e cioè dell'imputato, il quale non presentandosi ingiustificatamente, ha dimostrato che non voleva darvi corso. Infatti se l'imputato vuole consentire l'esame deve presentarsi all'udienza all'uopo fissata e non quando è per lui più comodo poiché anche l'ordine di assunzione delle prove è previsto dalla legge (art. 496 c.p.p.) e non può essere modificato in assenza di accordo delle parti (v. Cass. 3.7.1998, Dose, Rv. 211280). Il ricorso dell'imputato, siccome palesemente infondato, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. La inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ed in particolare, nella specie, la prescrizione del reato contravvenzionale maturata, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, e artt. 159 e 160 c.p., tenuto conto degli atti interruttivi, al 13.3.2006 (quattro anni e sei mesi dal 13.9.2001) e quindi successivamente alla sentenza impugnata anche se prima del deposito della stessa. Invero proprio la natura originaria della causa di inammissibilità del ricorso impedisce che lo stesso produca quegli effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (cfr. Cass. S.U. 30.6.1999, Piepoli). Alla inammissibilità del ricorso devono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006