Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2020, n. 1995
CASS
Sentenza 4 novembre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza - e non del giudice civile - a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata dal detenuto per il quale, nelle more del procedimento di reclamo per la detrazione della pena, a seguito alla proposizione di ricorso per cassazione, sia cessata l'esecuzione, dovendo ritenersi l'istanza risarcitoria implicitamente compresa in quella specifica di riduzione della pena e riferita ai medesimi periodi pregressi di carcerazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2020, n. 1995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1995
    Data del deposito : 4 novembre 2020

    Testo completo