Sentenza 4 novembre 2020
Massime • 1
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza - e non del giudice civile - a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata dal detenuto per il quale, nelle more del procedimento di reclamo per la detrazione della pena, a seguito alla proposizione di ricorso per cassazione, sia cessata l'esecuzione, dovendo ritenersi l'istanza risarcitoria implicitamente compresa in quella specifica di riduzione della pena e riferita ai medesimi periodi pregressi di carcerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2020, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2020 |
Testo completo
DEPOSITATA IN CANCELLEDA 01095-2 1 2021 GEN IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 8 addi 1 Carmela Lanzuise REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CARLO ZAZA -Presidente " Sent. n. sez. 891/2020 CC 04/11/2020- PAOLO MICHELI R.G.N. 16783/2020 MARIA TERESA BELMONTE ALESSANDRINA TUDINO MATILDE BRANCACCIO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2019 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
il lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO per zigetto del zi corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, in seguito ad annullamento da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 7091 del 27/11/2018, dep. 2019), ha deciso il non luogo a provvedere sull'istanza proposta da ZO GI ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit., in materia di rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante, reclamo già rigettato nella primigenia ordinanza annullata. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che con tale istanza il detenuto avesse chiesto esclusivamente la riduzione della pena e non anche l'indennizzo in denaro dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 35-ter, sicchè, considerato che nelle more risultava essere stato scarcerato, egli non aveva più interesse all'impugnazione, constatando anche l'assenza sua e del difensore all'udienza.
2. Avverso la decisione citata di non luogo a provvedere del Tribunale di Sorveglianza ha proposto ricorso il condannato, tramite il difensore avv. Valerio Vianello Accorretti, deducendo un unico motivo con cui si denuncia violazione dell'art. 35-ter ord. pen., anche in relazione all'art. 666 cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Anzitutto si evidenzia che l'aver chiesto il ricorrente soltanto la detrazione di pena quale rimedio risarcitorio per la violazione dell'art. 3 CEDU subita, e non anche l'indennizzo monetario, non determina la preclusione di una decisione sul risarcimento economico che gli spetti qualora, nelle more del procedimento di reclamo, cessi il suo stato di detenzione. Il comma 2 dell'art. 35-ter predetto prevede il rimedio del risarcimento monetario nel caso di periodo di pena residuo da espiare tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale prevista dal comma primo (un giorno ogni dieci di pregiudizio subito) e nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 CEDU sia stato inferiore ai quindici giorni. Pertanto, il difensore ritiene che proprio tale disposizioni autorizzi il giudice ad utilizzare il risarcimento monetario, in alternativa alla riduzione di pena, ogniqualvolta non si abbia la possibilità di intervenire sulla quota di pena. Altrimenti opinando, il rimedio sarebbe vanificato nell'ipotesi in cui i tempi del procedimento per ottenere il ristoro siano eccessivamente lunghi (nel caso di specie, in ragione dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione) determinando di per sé la circostanza che il reclamo, originariamente avente ad oggetto soltanto lo stato detentivo in atto, divenga privo di interesse per la cessazione dello stato di detenzione. 2 ев Tale principio è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità (si citano Sez. 6 civile, n. 20830 del 7/3/2019; Sez. 1, n. 32280 del 29/3/2018). Quindi, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, in sede di rinvio a seguito di annullamento, avrebbe dovuto valutare i periodi di detenzione subiti da GI e, in caso di accertamento del pregiudizio ex art. 3 CEDU, avrebbe dovuto disporre d'ufficio il risarcimento economico in luogo di quello costituito dalla riduzione di pena, oramai inattuale. Si fa notare, infine, come non abbia alcuna rilevanza la mancata comparizione del reclamante e del difensore all'udienza fissata, in assenza di qualsiasi rinuncia formale al reclamo.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Anzitutto deve premettersi un inquadramento sintetico e mirato del tema in via generale. Ebbene, i rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati costituiscono misure di attuazione di principi superprimari di natura costituzionale (art. 2 Cost.; art. 27 Cost.) e convenzionale (l'art. 3 della Convenzione per i Diritti Umani appunto) che chiamano costantemente l'interprete ad una lettura conforme a tali principi. Pertanto, il criterio di distribuzione della cognizione tra magistrato di sorveglianza e giudice civile, contemplato dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 non può ritenersi fondato sull'oggetto della domanda e sul tipo di petitum che, da ultimo, sia stato rivolto o nel quale si risolva, ma si correla, in generale e piuttosto, alla condizione di detenzione o meno dell'istante. Sulla base di tali presupposti è stato già affermato che il rapporto tra domanda di riparazione in forma specifica e ristoro economico sia pur conformato, in corso di espiazione di pena, al principio di prevalenza del primo sul secondo, non involge affatto una preclusione di quest'ultimo, là dove non vi sia pena da poter detrarre in concreto, sicchè, in tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, appartiene al magistrato di sorveglianza e non al giudice civile la competenza a provvedere sull'istanza risarcitoria presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. dal detenuto condannato all'ergastolo che promuova l'azione durante la detenzione, non assumendo rilievo, ai fini del riparto di competenza, l'impraticabilità in tal caso del rimedio in forma specifica consistente nella riduzione della pena (Sez. 1, 3 n. 36501 del 6/6/2018, Skripeliov, Rv. 273613; vedi nello stesso senso anche Sez. 6 civile, n. 20830 del 7/3/2019, Rv. 654849). Il principio suddetto radica le sue ragioni nell'affermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 204 del 21 luglio 2016) che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede - nel caso di condanna all'ergastolo per coloro che abbiano già espiato una parte di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale il ristoro economico previsto dal comma 2 della disposizione anzidetta. La Corte costituzionale ha optato per la non fondatezza del tema prospettato poiché, attraverso l'esegesi e l'esame lessicale della norma non si può ritenere che il "rimedio pecuniario" non sarebbe approdo consentito al magistrato di sorveglianza "per l'intero" e si legittimerebbe per le sole ipotesi in cui ci si muova al cospetto d'una pena "residua" incapiente in sostanza rispetto al criterio compensativo in forma specifica. Il modello normativo di cui all'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 è, quindi, nell'ottica della Corte, sì costruito come strumento di riparazione della detenzione non conforme, che ascrive alla cd. riparazione in forma specifica una posizione di priorità e a quella in forma pecuniaria un ruolo complementare, ma tale posizione non significa, tuttavia, preclusione della sua operatività, là dove non vi sia riduzione di pena su cui intervenire. Se queste sono le coordinate di ordine generale rinvenibili nel sistema, ad esse va aggiunta la considerazione che la cognitio sulla domanda relativa ai rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU appartiene al giudice che è individuato dall'ordinamento come titolare del rapporto esecutivo sulla pena e, pertanto, al magistrato di sorveglianza (cui sono, per funzione, riservati gli "affari" afferenti i temi di carattere detentivo che accedono al rapporto trattamentale in atto) tutte le volte in cui si verta di un'istanza proposta da soggetto detenuto (sul tema della necessità di abbinare competenza del magistrato di sorveglianza a condizione di restrizione in carcere da parte dell'istante, mentre, in tutti i casi in cui lo stato di carcerazione sia cessato l'interessato può agire in sede civile, cfr. le sentenze della Cassazione civile Sez. 3, n. 22169 del 5/9/2019, Rv. 654785; Sez. 3, n. 31552 del 6/12/2018, Rv. 651945; Sez. 1, n. 17274 del 2/7/2018, Rv. 649514). Peraltro, il Collegio ritiene condivisibile l'opzione secondo cui, in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'attualità del pregiudizio non è condizione di accoglibilità della domanda riparatoria rivolta al Magistrato di sorveglianza, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo (Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265856), poiché deve, comunque, considerarsi attuale il pregiudizio che non è stato eliminato 4 ееев attraverso una forma di riparazione, anche se la causa che lo ha prodotto si sia temporalmente verificata nel passato (Sez. 1, n. 19674 del 29/3/2017, Basso, Rv. 269894). Ciò perché, come è stato ampiamente ricordato dalla sentenza n. 876 del 2016 cit., premessa necessaria di ogni ragionamento nella materia è che il sistema risarcitorio in esame, istituito mediante l'introduzione degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen. e specificamente riferito alla lesione di diritti fondamentali del detenuto in violazione dell'art. 3 CEDU «come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo>>, trova occasione e ragione nella sentenza della Corte EDU Torregiani del 8 gennaio 2013, con cui, mediante una "sentenza pilota" la Corte EDU ha, tra l'altro, chiesto allo Stato italiano (ai sensi dell'art. 46 CEDU) di provvedere a introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a condizioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDU, "accessibili ed effettive"; procedure, in altri termini, idonee a produrre rapidamente il risultato concreto della cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti ovvero, nel caso in cui la situazione fosse già cessata, ad assicurare con altrettanta rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate e sufficienti alla violazione subita dal detenuto. Un invito che, data la sua natura cogente, si rivolge non solo al legislatore ma deve essere anche utilizzato dagli interpreti come un indefettibile criterio ermeneutico, ai fini della corretta applicazione della disciplina per esso introdotta (così la citata sentenza n. 876 del 2016). Ne consegue che, a fronte di possibili diverse opzioni interpretative, il principio da seguire è che va accolta l'interpretazione che comporta per il detenuto il massimo di facilità di accesso ai rimedi all'uopo introdotti nell'ordinamento interno e il massimo di effettività degli stessi.
3. Orbene, nel caso di specie, si verte in un'ipotesi singolare, ma cionondimeno possibile anche con una certa frequenza, in cui la richiesta del detenuto al Tribunale di Sorveglianza è relativa formalmente, stante lo stato di detenzione, alla sola riduzione della pena e non anche all'indennizzo in denaro, dovuto alternativamente a chi faccia tale richiesta senza essere (più) detenuto, e tuttavia l'istanza viene decisa, in seguito alla proposizione del ricorso per cassazione avverso il primo rigetto ed all'annullamento con rinvio da parte del giudice di legittimità, quando oramai lo stato di detenzione non è più in essere. Ritenere, in una simile fattispecie, che la competenza del Tribunale di Sorveglianza sia destinata a venir meno in favore di quella del giudice civile, per la ragione suddetta collegata all'esplicarsi di legittimi diritti di difesa del richiedente con i modi consentitigli dall'ordinamento penale e nei tempi dovuti al sistema procedimentale e delle impugnazioni, significherebbe sottrarre all'individuo uno spazio di tutela effettivo ed efficace, anche rispetto ai tempi di ottenimento di una risposta nel merito, con 5 ееев un'interpretazione che confligge con le garanzie di diritti fondamentali e superprimari quali sono quelli in gioco: la vita, la dignità umana, il diritto a condizioni di detenzione non degradanti e ad una pena funzionale alla rieducazione ed al reinserimento del condannato nel tessuto sociale. L'istante, infatti, sarebbe obbligato a ripartire nuovamente dall'inizio, riproponendo la richiesta di attivazione del rimedio, questa volta al giudice civile. Ed invece, nel caso di specie, appaiono fondate le eccezioni del ricorrente relative all'assenza del formarsi di una preclusione a veder decisa la sua istanza dal Tribunale di Sorveglianza per aver egli chiesto, nell'istanza all'epoca proposta (circa due anni prima), soltanto la detrazione di pena quale rimedio risarcitorio per la violazione dell'art. 3 CEDU subita, stante il suo, allora attuale, stato di detenzione, e non anche l'indennizzo monetario, solo perchè, nelle more del procedimento di reclamo, cessi il suo stato di detenzione. E', infatti, corretto sostenere che, a ragionare altrimenti, il rimedio previsto in via primaria dall'art. 35-ter sarebbe, sia pur non sostanzialmente vanificato, comunque gravemente ed inaccettabilmente compromesso nell'ipotesi in cui i tempi del procedimento per ottenere il ristoro siano eccessivamente lunghi, come accade tendenzialmente qualora si proponga ricorso per cassazione ed intervenga l'annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte, poiché si determinerebbe la conseguenza automatica che il reclamo, originariamente avente ad oggetto soltanto lo stato detentivo in atto, divenga privo di interesse per la cessazione della detenzione, costringendo l'istante ad attivare nuovamente una diversa procedura dinanzi al giudice civile, divenuto nelle more competente. Né, d'altra parte, può essere addossato al ricorrente l'onere di mutare la propria richiesta nel petitum, a distanza di tempo (a volte, come nel caso di specie, anche di un tempo consistente), per scongiurare una pronuncia di non luogo a provvedere da parte del decidente ed aderire al principio della domanda previsto dall'art. 112 cod. proc. civ., che pure informa il procedimento di ristoro dinanzi al giudice civile. Accogliendo, dunque, la tesi già richiamata, secondo cui a fronte di possibili diverse opzioni interpretative, il principio da seguire è che va accolta l'interpretazione che comporta per il detenuto il massimo di facilità di accesso ai rimedi all'uopo introdotti nell'ordinamento interno e il massimo di effettività degli stessi, deve affermarsi, pertanto, che, in tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, appartiene al magistrato di sorveglianza e non al giudice civile la competenza a provvedere sull'istanza risarcitoria presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. dal detenuto nei riguardi del quale sia cessata l'esecuzione della pena nelle more del procedimento di reclamo, in ragione dell'impugnazione del provvedimento con ricorso per cassazione. L'istanza risarcitoria dovrà intendersi implicitamente compresa in quella specifica relativa alla riduzione pena originariamente 6 richiesta, non più esperibile per la cessazione dello stato di detenzione, e dovrà riflettere, ovviamente, esattamente quella iniziale relativa ai periodi pregressi di carcerazione afferenti alla medesima posizione esecutiva oramai cessata. Non assume rilievo, quindi, ai fini del riparto di competenza, l'impraticabilità, in tal caso, del rimedio in forma specifica consistente nella riduzione della pena e l'istanza deve ritenersi implicitamente mutata nel petitum in quella risarcitoria, fatta salva diversa indicazione dell'istante, il quale può, ovviamente, sempre rinunciare al reclamo qualora non sia più interessato. Né, d'altra parte, può valere come manifestazione di disinteresse o rinuncia formale al reclamo la circostanza, valorizzata invece dal provvedimento impugnato, della mancata comparizione del reclamante e del difensore all'udienza fissata. In un'analoga ottica di apertura in materia, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che anche chi è sottoposto a detenzione domiciliare può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., a condizione che la domanda riguardi pregressi periodi di carcerazione afferenti alla pena in corso di espiazione, giacché il presupposto della legittimazione all'azione compensativa non consiste nell'attualità della detenzione intramuraria;
ciò è utile in chiave di ricostruzione sistematica della materia, sebbene in tali ipotesi, a differenza che in quella all'esame del Collegio, permanga la condizione restrittiva dell'istante, che non è esclusa dalla sottoposizione del condannato a una misura alternativa alla detenzione (tra le più recenti, cfr. Sez. 1, n. 51302 del 14/11/2019, Pelle, Rv. 277829).
3.1. Alla luce dei principi affermati, dunque, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, in sede del precedente esame del reclamo, nel corso del giudizio rescissorio, avrebbe dovuto valutare i periodi di detenzione subiti da GI e, in caso di accertamento del pregiudizio ex art. 3 CEDU, avrebbe dovuto disporre d'ufficio il risarcimento economico in luogo di quello costituito dalla riduzione di pena, oramai inattuale. Si impone, quindi, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinchè il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro esamini l'istanza alla luce dei principi sopra enunciati.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Così deciso il 4 novembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Carlo ZazaCar Olleh era we n 7