Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2017, n. 19674
CASS
Sentenza 29 marzo 2017

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In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen. opera ai fini dell'individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio che rileva, invece, ai fini del diverso rimedio del reclamo, previsto dal citato art. 69 la cui finalità è quella di inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell'amministrazione penitenziaria. (In motivazione la Corte ha aggiunto che deve, comunque, considerarsi attuale il pregiudizio che non è stato eliminato attraverso una forma di riparazione, anche se la causa che lo ha prodotto si sia temporalmente verificata nel passato).

Commentario1

  • 1Art. 35-ter
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2017, n. 19674
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19674
Data del deposito : 29 marzo 2017

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