Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen. opera ai fini dell'individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio che rileva, invece, ai fini del diverso rimedio del reclamo, previsto dal citato art. 69 la cui finalità è quella di inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell'amministrazione penitenziaria. (In motivazione la Corte ha aggiunto che deve, comunque, considerarsi attuale il pregiudizio che non è stato eliminato attraverso una forma di riparazione, anche se la causa che lo ha prodotto si sia temporalmente verificata nel passato).
Commentario • 1
- 1. Art. 35-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2017, n. 19674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19674 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
1 9674-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1124/2017 ADET TONI NOVIK -Presidente REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO N.23036/2016 VINCENZO SIANI MONICA BONI Rel. Consigliere - GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA TO nato il [...] a [...] avverso il decreto del 29/04/2015 del GIUD. SORVEGLIANZA di AVELLINO sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG d. Julis Romalo du e chint l'annullament leage indio del proves went fequalеще луцков Udit i difensor Avv.; نA ا ک و Ritenuto in fatto 1.Con decreto in data 29 aprile 2015 il Magistrato di sorveglianza di Avellino dichiarava inammissibile l'istanza-reclamo proposta dal detenuto NT AS volta ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale subito per effetto di detenzione sofferta con modalità contrastanti con l'art. 3 della Convenzione EDU e la riduzione della pena da espiare. A fondamento della decisione rilevava che la domanda era priva dei requisiti per poter riconoscere i rimedi richiesti in quanto al momento della sua presentazione il pregiudizio lamentato non era attuale.
2. Avverso detto provvedimento il AS ha proposto reclamo, in seguito qualificato come ricorso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, col quale ha dedotto difetto di motivazione e motivazione insufficiente e meramente apparente. Secondo la difesa, la motivazione è stereotipata, impersonale e non dà conto dell'esame delle doglianze articolate con la domanda;
la decisione si è basata su una relazione della Direzione della Casa circondariale di Avellino del 27/10/2014, ma non ha tenuto conto che il calcolo della superficie minima individuale per detenuto deve essere effettuato al netto degli arredi presenti nella camera detentiva e che nel caso di specie lo spazio, utilizzando tale criterio, è pari a 1,6 mq. a testa. Inoltre, non sono state considerate anche le altre circostanze rappresentate, integranti a loro volta condizioni detentive disumane e degradanti in contrasto con l'art. 3 CEDU, ossia le condizioni di mancata areazione, di insufficiente luce ed aria naturali, la scarsa qualità del riscaldamento ed il mancato rispetto delle esigenze sanitarie, causa della patologia disco-artrosica dallo stesso contratta, richiedente cure e somministrazione di terapia cortisonica;
l'impossibilità di uso riservato dei servizi igienici e l'accesso alle docce, non assicurato con la necessaria frequenza.
3. Con requisitoria scritta depositata il 6 settembre 2016 il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Giulio Romano, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Avellino per un nuovo giudizio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1. L'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la richiesta del detenuto per non essere attuale il pregiudizio lamentato quale violazione dell'art. 3 CEDU in relazione a periodi detentivi precedenti al momento della domanda.
1.1 La disamina dell'istanza-reclamo originaria evidenzia che il AS aveva rappresentato di avere sofferto carcerazione presso l'istituto penitenziario di in condizioni di sovraffollamento alloggiativo, nonché di carente disponibilità di luce, aria naturali e di riscaldamento nelle celle, di insufficiente riservatezza nell'uso dei up 1 servizi igienici e di insufficiente accesso alle docce, spesso prive di acqua calda, prospettazione che, perdurante la detenzione, come già detto, è stata esaminata con esclusivo riferimento alla situazione esistente all'atto della domanda e non per il pregresso.
1.2 La decisione è frutto di interpretazione dell'istituto non condivisibile perché non coerente, sotto il profilo logico-sistematico, con le finalità perseguite dal legislatore con le riforme della disciplina dell'ordinamento penitenziario introdotte negli anni 2013-2014. Con tali interventi normativi si è inteso perseguire plurimi obiettivi, ossia far cessare condizioni di espiazione delle pene detentive ritenute in contrasto con la Convenzione dei diritti dell'uomo secondo le indicazioni della Corte EDU, ristorare i pregiudizi derivati da tali condizioni e, più in genere, introdurre un sistema di tutela dei diritti dei detenuti, improntato a maggiore effettività e tempestività rispetto a quello esistente. La "ratio" complessiva delle modifiche, compresa la disciplina dei particolari rimedi di cui all'art. 35-ter ord. pen., va rintracciata come già riconosciuto da questa Corte (sez. 1, n. 43722 dell'11/06/2015, Salierno, non massimata) - nel«rafforzamento complessivo degli strumenti tesi alla riaffermazione della legalità della detenzione con estensione dei poteri di verifica e di intervento dell'autorità giurisdizionale».
1.2.1 L'individuazione nell'attualità del pregiudizio lamentato al momento della presentazione della domanda e della decisione quale criterio selettore della competenza del magistrato di sorveglianza rispetto all'ambito di cognizione del giudice civile e della forma di tutela riconoscibile al soggetto danneggiato con possibilità di conseguire nel primo caso il rimedio compensativo nella forma specifica della riduzione delle pena da espiare, nel secondo soltanto quello pecuniario per equivalente, non è giustificato dalla considerazione della formulazione letterale della norma.
1.2.2 Sebbene il pregiudizio sofferto dal detenuto che abbia espiato la pena in condizioni inumane e degradanti sia ricondotto alla tutela dei diritti del soggetto ristretto, derivante dall'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario attraverso il richiamo espresso nel comma 1 dell'art. 35-ter all'art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ciò non autorizza a ritenere che i requisiti di «gravità» e «attualità» del pregiudizio, pretesi da tale ultima norma, costituiscano presupposto essenziale per accedere al rimedio risarcitorio compensativo, accordabile dal magistrato di sorveglianza a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 35-ter citato.
1.2.3 I requisito del pregiudizio ai diritti del detenuto, di cui all'art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen., oltre ad essere menzionato esplicitamente al comma 1 dell'art. 35-ter, è inserito anche nel comma 3, che richiama appunto il «pregiudizio di cui al comma 1», seppure sia testualmente previsto che la condizione detentiva 2 uf inumana e degradante risarcibile attraverso la azione dinanzi al giudice civile non possa essere attuale ma già cessata per il ripristino dello stato di libertà del condannato. Così come, pur essendo testuale l'attribuzione della competenza a provvedere al magistrato di sorveglianza, un pregiudizio protrattosi per una durata inferiore a quindici giorni, secondo la previsione di cui al comma 2 della stessa disposizione, non potrebbe mai essere attuale al momento della decisione, che necessariamente potrebbe intervenire dopo il suo esaurimento. Se la competenza del magistrato di sorveglianza venisse meno nel momento in cui vengono rimosse le condizioni di carcerazione, ragione del pregiudizio risarcibile, sarebbe arduo in base alla lettera della norma individuare il giudice al quale il soggetto ancora detenuto si dovrebbe rivolgere per ottenere il rimedio compensativo del pregiudizio già cessato, posto che il comma 3 dell'art. 35-ter ord. pen. espressamente attribuisce la competenza al giudice civile per le richieste di coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva. E come è stato osservato dalla - maggioranza degli interpreti in dottrina non sarebbe giustificabile una soluzione - che paralizzi eventualmente per anni la possibilità di indennizzare chi ha subito un trattamento contrario al senso di umanità solo perché ancora detenuto in condizioni divenute in seguito conformi al dettato normativo ed al parametro comunitario e tali in atto al momento della domanda. Una simile interpretazione sarebbe foriera della violazione dei principi convenzionali e costituzionali, tanto più che il rimedio ottenibile di natura esclusivamente pecuniaria sarebbe ancor più limitato nella sua accessibilità e nei tempi di conseguimento dalle caratteristiche dello specifico procedimento dinanzi al tribunale civile in composizione monocratica, come disciplinato ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ. e che, secondo quanto già affermato da questa Corte e qui ribadito (sez. 1, n. 43722 dell'11/06/2015, Salierno, non massimata;
sez. 1, n. 46966 del 16/7/2015, Koleci, rv. 265973; sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, Ruffolo, rv. 265855), l'essenziale caratteristica del rimedio in questione è costituita dalla finalità compensativa in forma specifica, ulteriore rispetto all'ordinaria inibizione della prosecuzione della violazione da parte dell'amministrazione penitenziaria delle regole a tutela del diritto negato o compromesso, cui tende il reclamo giurisdizionale in genere. Se i due istituti, quello inibitorio e quello risarcitorio, sono quindi cumulabili, l'attualità del pregiudizio è condizione connaturata soltanto al reclamo di cui all'art. 69, comma 6, ord. pen. in ragione della tipologia di tutela che appresta e che postula una situazione di perdurante lesione del diritto individuale, che si chiede di fare cessare, mentre non è presupposto necessario del reclamo volto ad ottenere «effetti 'compensativi'»>, che «garantiscano una riparazione effettiva delle violazioni della CEDU risultanti dal sovraffollamento», secondo le indicazioni della Corte EDU nella sentenza "pilota" Torreggiani
contro
Italia, recepite dal legislatore nazionale con l'introduzione di uno 3 strumento di ristorazione in forma specifica dei pregiudizi subiti che abbrevia la durata della pena ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di detenzione in condizioni disumane e degradanti, rimedio che postula solamente la detenzione in atto. Sia l'interpretazione letterale, sia quella sistematica della disposizione di riferimento inducono a ritenere che il richiamo contenuto all'art. 35- ter comma 1 ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), opera ai fini dell'individuazione dello strumento processuale reso disponibile per il detenuto e del relativo procedimento quale misura per eliminare la lesione dei diritti individuali inviolabili, ma non può essere riferito ai presupposti del pregiudizio come necessariamente in atto al momento della domanda e, ancor meno, della decisione.
1.3 Inoltre, gli argomenti esposti nella pur articolata motivazione dell'ordinanza in esame non possono condividersi.
1.3.1 Il richiamo al principio di irretroattività della legge, chiamata a provvedere per situazioni future e non per quelle già realizzatesi ed esaurite prima della sua entrata in vigore, secondo la previsione generale dell'art. 11 delle preleggi, è frutto di un equivoco. In tal modo erroneamente si attribuisce al D.L. n. 92/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 117/2014, il riconoscimento della titolarità del diritto che si assume violato, ma non considera che nella specifica materia la fonte normativa è costituita direttamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, laddove all'art. 3 riconosce il diritto del detenuto ad ottenere che l'espiazione della pena detentiva non avvenga mediante trattamenti inumani e degradanti, fonte resa esecutiva con la legge di ratifica 4 agosto 1955 n. 848, che ha esteso e rafforzato la previsione peraltro già contenuta nell'art. 27 della Costituzione e consentito di riconoscere quale illecito civile la sua violazione. Indicazioni in tal senso sono rinvenibili, sia nella sentenza Salierno di questa Corte, già citata, (nonché in sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, rv. 265973; sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, Ruffolo, rv. 265856), sia nella decisione delle Sez. U. civili n. 28507 del 2005, che, in riferimento all'istituto dell'equa riparazione per la irragionevole durata del processo, disciplinato dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ha affermato che la fonte attributiva del relativo diritto non va ravvisata nella sola normativa nazionale, poiché il fatto costitutivo del diritto da questa riconosciuto coincide con la violazione della norma contenuta nell'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, e, pertanto, di immediata rilevanza nell'ordinamento interno. Da tale premessa si è fatta discendere la conseguenza per cui il diritto all'equa riparazione del pregiudizio per irragionevole durata del processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata legge n. 89/2001, va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte del giudizio instaurato in un momento antecedente e di durata eccessiva, tranne che la 4 ufo domanda risarcitoria non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e dichiarata ricevibile. I medesimi principi assumono rilievo anche per la soluzione della tematica in esame perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, inducono a negare che, secondo la disciplina transitoria, dettata dalla legge 89/2001 in modo analogo alla legge n. 117/2014, l'applicazione del rimedio a fatti pregressi sia preclusa in riferimento a condotte lesive verificatesi prima del 2014, poiché il diritto violato non è riconosciuto per la prima volta dalle disposizioni introdotte dalla legge n. 117/2014 quanto piuttosto dalla stessa Convenzione Europea, resa vincolante per lo Stato italiano sin dal 1955. 1.3.2 Anche la considerazione del regime transitorio stabilito dall'art. 2 della legge n. 117/2014 non apporta argomenti contrari alla tesi qui esposta. Invero, la norma al primo comma ammette alla forma di tutela introdotta dalla legge stessa coloro che alla data della sua entrata in vigore abbiano già cessato di espiare la pena detentiva o non si trovino più in stato di custodia cautelare in carcere, mentre il secondo comma riconosce la proponibilità dei medesimi rimedi di cui all'art. 35- ter anche a favore dei detenuti ed internati che al momento dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano già proposto ricorso alla Corte EDU senza sia già intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso. In entrambi i casi si attribuisce legittimazione ed interesse alla presentazione di richieste per lamentare pregiudizi verificatisi in un momento anteriore. Come evidenziato dalla dottrina, la finalità perseguita con la previsione di cui al secondo comma è quella di sgravare la Corte EDU dei ricorsi già pendenti e di quelli che avrebbero potuto essere presentati entro il semestre dall'entrata in vigore della legge n. 117/2014 e quindi che possono trovare adeguata considerazione presso l'autorità giudiziaria nazionale, mentre quella del primo comma ha un significato soltanto ammettendo che anche i detenuti e gli internati possano giovarsi degli stessi rimedi in riferimento a condizioni detentive passate.
1.3.3 Le preoccupazioni espresse in ordine alla distonia tra l'attribuzione alla giurisdizione di sorveglianza della competenza a conoscere tutte le domande proposte da detenuti ed internati indifferentemente per pregiudizi perduranti o già esauritisi e la sua funzione istituzionale quale autorità preposta a sovrintendere e vigilare sulla legalità dell'espiazione della pena e sull'organizzazione degli istituti penitenziari nell'ambito di specifiche attribuzioni conferitele dalla legge, non sono convincenti. La soluzione qui affermata, fondata sull'interpretazione sistematica e teleologica dell'istituto, non equivale ad assegnare un potere generalizzato di intervento decisionale per qualsiasi questione afferente i diritti soggettivi dei detenuti inerenti all'esecuzione della pena con sostanziale violazione dei criteri di riparto delle competenze fra magistratura di sorveglianza e giudice ordinario civile. 5 र हे Si vuole, al contrario, soltanto sostenere che tale competenza riguarda il solo pregiudizio specifico del trattamento difforme dalle prescrizioni della Convenzione EDU, lamentato da chi versi tuttora in condizioni di restrizione e per un fatto generatore di danno connesso alle stesse modalità di espiazione della pena detentiva, il tutto in perfetta aderenza agli scopi perseguiti dalla legge introduttiva dei rimedi e nello spirito di assicurare una loro applicazione concreta in termini di massima effettività possibile. Il che è ancora più valido se si considera che, attenendosi alla formulazione letterale della norma, può fondatamente sostenersi che è attuale il pregiudizio che non è stato eliminato per non avere trovato alcuna forma di riparazione, anche se la causa che lo ha prodotto si sia temporalmente verificata in un momento passato.
1.3.4 Infine, indicazioni favorevoli alla soluzione qui esposta possono trarsi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 21/7/2016, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter ord. pen. proposta in riferimento all'inapplicabilità ai soggetti condannati all'ergastolo, ha sottolineato che il riparto di competenza a provvedere fra ufficio di sorveglianza e giudice civile è affidato al solo criterio dello stato detentivo del richiedente, non già dell'attualità del pregiudizio al momento della formulazione della domanda. Ha altresì rimarcato, così offrendo autorevole conferma alla persuasività della interpretativa sopra esposta, che le sollecitazioni rivolte all'Italia dalla Corte EDU nella pronuncia Torreggiani hanno riguardato l'introduzione di procedure "accessibili ed effettive;
procedure, in altri termini, idonee a produrre rapidamente la cessazione della violazione, anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata, ad assicurare con rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate. E questa richiesta deve costituire un indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta applicazione della disciplina successivamente introdotta dal legislatore".
2. L'ordinanza in verifica si è discostata in modo erroneo ai superiori principi e risulta illegittima anche sotto il profilo procedurale.
2.1I Magistrato di sorveglianza ha inteso definire con il rito "de plano" in assenza di previa instaurazione del contraddittorio la tematica dei requisiti pretesi dall'art. 1, comma 3, della legge n. 117/2014 per individuare la competenza dell'ufficio di sorveglianza a provvedere sulla istanza-reclamo proposta ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., questione controvertibile perché suscettibile di diverse soluzioni. Si è già detto che la citata disposizione prevede testualmente che la domanda volta ad ottenere il rimedio compensativo per la detenzione sofferta in condizioni contrarie all'art. 3 della Convenzione EDU, se proposta da coloro che "hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1 in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ", debba essere rivolta al tribunale del capoluogo del distretto in cui rientra il luogo di 6 泛 residenza: si tratta dunque di verificare se, alla stregua della previsione normativa di riferimento, il soggetto sottoposto a custodia in carcere prima ancora di proporre il reclamo originario versi nelle condizioni personali per poter rivolgere la propria richiesta alla giurisdizione di sorveglianza, piuttosto che a quella ordinaria del Tribunale civile, operazione che non si presta ad un esito decisorio immediatamente conseguibile, frutto di constatazione in assenza di puntuali ed approfondite indagini e di valutazioni discrezionali. Al contrario, la qualificazione della condizione personale del reclamante, pretende accertamenti di fatto e la corretta esegesi della norma regolatrice l'istituto del reclamo ex art. 35-ter ord. pen. per pervenire ad individuare il criterio di collegamento grazie al quale radicare la competenza dell'ufficio di sorveglianza. Pertanto, la materia non si prestava ad essere definita con decreto ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, che postula l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge, oppure la riproposizione di istanza già decisa.
2.2 A tale conclusione questa Corte è già approdata con numerose pronunce il cui orientamento qui si ribadisce (sez. 1, n. 43722 del 11/06/2015, Salierno, sez. 1, n. 47480 del 16/07/2015, Manfra, rv. 265468; sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, rv. 265973; sez. 1 n. 876/2016 del 16/7/2015, Ruffolo, rv. 265857), secondo il quale l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere conferitogli dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, deve essere limitato alle ipotesi in cui la presa d'atto» dell'assenza delle condizioni direttamente pretese dalla legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali. Per le ragioni esposte il decreto impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino per il rinnovato giudizio che provvederà alla trattazione dell'istanza-reclamo nel contraddittorio delle parti secondo la previsione dell'art. 35-bis ord. pen..
P. Q. M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino. Così deciso, il 29 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Novik Monica Boni тошаएभेन IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA