Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 027 12 /01 REPUBBLIC IN OME EL PODOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 11165/98 Cron. 5684 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere - Dott. Stefano AR EVANGELISTA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere- Ud.21/12/00 COLETTI Rel. Consigliere Dott. Gabriella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: "24 FEB 2001 "24E1B CANCELLIERE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, inPENPS- persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, C60741 POTI MARIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RE MA;
- intimata sentenza n. 69/98 del Tribunale di 2000 avversO la BRINDISI, depositata il 30/03/98 R.G.N. 1162/96. 5621 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato SGROI per delega PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso Il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NN AR proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Brindisi in data 12 gennaio 1996, che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere, nei confronti dello S.C.A.U., il riconoscimento del proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura per n. 51 giornate annue in relazione al periodo dal 1979 al 1984. La ricorrente rilevava che dalla istruttoria espletata emergeva la sussistenza di un rappor to di lavoro alle dipendenze del proprio genitore NN TA. Si costituiva l'INPS, subentrato al disciolto SCAU ai sensi dell'art.19 della legge 30 dicembre 1994 i n.724. Il Tribunale di Brindisi, ritenuto, all'esito della prova testimoniale, che l'appellante aveva fornito semipiena della prestazione di lavoro prova dipendente, deferiva giuramento suppletorio alla NN e, con sentenza in data 30 marzo 1998, accoglieva l'appello, dichiarando il diritto della stessa alla iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni dal 1979 al 1984. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre con un unico motivo. La NN, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione degli artt. 112, 116, 233 e 234 c.p.c., degli artt. 2736 dell'art.17 della legge 11 marzoe 2739 cod.civ. 1970 n.83 (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che il Tribunale ha fatto malgoverno della prova testimoniale, da questa non risultando quante giornate di lavoro fossero state effettivamente prestate dalla NN. L'aver affermato che tali giornate erano in numero di 51 costituisce, quindi, una mera supposizione, laddove l'art.17 della legge n.83 del 1970 esige categoricamente certezza nella determinazione delle giornate da attribuire ai fini previdenziali e l'accertamento puntuale e rigoroso del loro numero. Data l'incertezza e la inconsistenza della prova testimoniale, risulta essere infondato il ravvisato "fumus veritatis" che ha indotto il giudice di appello a ricorrere al giuramento suppletorio, mancandone presupposti e condizione. Tra l'altro, prosegue l'INPS, il Tribunale, nel dichiarare il diritto alla iscrizione, ha mancato di indicare il 1 numero di giornate da attribuire, così omettendo un elemento indispensabile alla realizzazione delle utilità previdenziali perseguite dalla NN. Il ricorso non è fondato. 4 condividersi le critiche Non possono, invero, ricorrente alla motivazione della rivolte dal impugnata e i rilievi formulati con sentenza all'affermata sussistenza del "fumus riguardo veritatis", come pure quelli relativi alla inidoneità del deferito giuramento a dar prova delle effettive modalità del rapporto. In proposito va richiamato il principio (vedi Cass. 20 giugno 1994 n.5925), secondo cui l'opportunità di disporre il giuramento suppletorio è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito il quale con valutazione insindacabile - in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici stabilisce se- ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n.2, cod.civ., se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, ed è, a tal fine, autorizzato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza. Nella specie la motivazione con la quale la impugnata sentenza ha giustificato la delazione del giuramento è immune da vizi, avendo il Tribunale ravvisato una "semiplena probatio" circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato 5 della ricorrente con il padre NN TA nelle circostanze emerse dalla prova testimoniale, puntualmente verificate ed attentamente valutate dal giudice a quo. Neppure il disposto esperimento probatorio può definirsi inadeguato e insufficiente a provare la fondatezza della domanda, in quanto le circostanze indicate nella formula del giuramento e delle quali la NN ebbe ad affermare la verità, deponevano, nel loro insieme, per la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, avendo la stessa dichiarato che aveva lavorato alle dipendenze di NN TA per n.51 giornate negli anni dal 1979 al 1984. E' noto, d'altro canto, che, per la natura di prova i legale che l'ordinamento attribuisce al giuramento suppletorio, il giudice del merito, una volta che l'abbia deferito, non è tenuto a valutare la verosimiglianza meno delle affermazioni del giurante, non rimanendogli da compiere altra indagine se non quella sull'"an iuratum sit”. Irrilevante è la censura relativa alla mancata indicazione del numero di giornate per le quali si dichiarava il diritto alla iscrizione, in quanto dalla formulazione del dispositivo è argomentabile con certezza che la statuizione ivi contenuta è da riferire alle 51 giornate che espressamente e più 6 volte la motivazione menziona come quelle per le quali era stata domandata la iscrizione e accertata la sussistenza del relativo diritto. Osserva, infatti, la Corte che, nel rito del lavoro, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente ricavabili dalla struttura logico-semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione (principio che of l'effettiva carenza nell'uno di presuppone statuizioni formalmente rinvenibili solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va conto delle individuata non solo tenendo statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul vanno considerate comemomento precettivo e integrative del contenuto formale del dispositivo, la conseguenza che il giudicato risulta con simmetricamente esteso (Cass. Sezioni Unite, 18 febbraio 1997 n. 1481). Il ricorso dell'INPS, pertanto, deve essere rigettato. 7 Non deve provvedersi per le spese del giudizio di mancata costituzione cassazione data la dell'intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Morino fam ous for eleвабороний ве мели IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 24 FEB. 2001 A IL COLLABORATORE M E R DI CANCELLERIA E T R O I C D , A O S L S 0 L 1 A O T . 3 B , T 3 I SA R 5 D 'A E . SP L A N L ST I E 3 N D O -7 G P I O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R O N G T ITT SE IS E L E G IR E A R D L L O E D 8