Sentenza 24 maggio 1994
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Il principio secondo cui il divieto di "reformatio in peius", ai sensi dell'art. 597 comma quarto cod. proc. pen., deve riferirsi alla pena nelle sue componenti e non solo a quella complessiva, per quanto concerne il reato continuato, presuppone tuttavia che l'unità ontologica di siffatto reato (nella sua struttura di reato più grave e di reati satelliti) non subisca, in virtù di riforma della sentenza conseguente ad appello del solo imputato, mutamenti che comportino una ipotesi di continuazione diversa da quella prima effettuata; qualora si verifichi una siffatta situazione, trattandosi di giudizio relativo ad altra ipotesi di reato continuato, del quale potrebbe addirittura essere mutato il "nomen juris", l'unica esigenza da salvaguardare è quella di garantire all'imputato la irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta. (Principio affermato in relazione a fattispecie nella quale il Giudice di appello ebbe ad assolvere, a seguito di impugnazione dell'imputato, quest'ultimo dal reato più grave applicando per il nuovo reato base pena meno grave di quella già imposta per il reato base escluso ed infliggendo aumento per la continuazione maggiore rispetto a quello, allo stesso titolo, in precedenza determinato, quando l'attuale reato più grave era compreso tra i reati satelliti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/1994, n. 10101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10101 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1994 |
Testo completo
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1 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 24.5.1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Puses 1186/94 SEZIONE 6 PENALE SENTENZA
N. 1186Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente Mario Daniele 1. Dott. Giovanni L. Maffei Consigliere REGISTRO GENERALE 2. » Natale Capitanio N. 36812193
Francesco FO » nel. 3.
Antonino Assenuato >>> 4.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FR CA mato a Roma.
ie 25 luglio 1937
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 27 aprile 1993 a depositata il 17 e mappie1993
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.
F. FO
Udito, per la parte civile, l'avy,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Filippo Fiore che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udit。 il difensore avv. to Bizzocchi il quale chicke l'amuallamento con rinvio dello impugnata sen ' tenza.
Fatto e diritto
Premesso che lo Corte d'Affello di Roma con sentence a deliberata in data 27 aprile 1993 e tapusitata il 14 mag=
Pio 1993 determinava in sette anni e sei mesi di re: clusions a line 10'300'000 di multa la pena inflitta
FR CA in relazione on delitti, nai.mnificatiex fum -3-
art. 81 cpr. c.p., di cui ai capi appresso indicati sub
(A) di parteciparieme ad associationsfinalizzata allo spacio eli sostanze stupefacenti, sub B) di importazione, deten: zione, vendita e cessione in concorso di ingenti quanti= tativi di cocaina e sub c) di tentativo di importa: nione di chilogrammi 8, 250 di cocaina;
a ritenuto che alla determinatione suddetta la corte.
romana perveniva i seguite of findinio d' simvio, cons seguente a sentenza di questa Suprema Corte del 19. maffic 1992, la evale, annullata la sentenza in data
7 dicembre 1989 della stesse carte territoriale, aveva stabilito che la pena per il reato continuato doveva es: sus calcolata previa individuanione di quella do inflip: gese per il reato più grave;
- antennto che con la sentenza imfufuata il pin-tic di menite individuava in quello sub B) il più fave de' delitti per i quali era intervenuta contanna e per lesse fissava la peux base di quattre aum' & reclusione
* line 6'000'000 & multa, aumentata di due ann d' reclusion e di love 3'000'000 t' malta per l'aggravante della ingente quantità mouche di un anno sei mesi di reclusione e bue 1'300'000 d'
multa per i due reati satellite, detto ultimo aumento. sifento per mesi sei & him 300'000 al rents sub A) e2 fer un anno a live 1000000 al reato sub c); -4-
a nileve to che avverso la sentenen l'imputato ha proposts.
n'cosso per cassazione, con il quale deduce, in unico mo: tive mancanza di motivazione in relazione alla misura della pena applicata fur la continuasione, che la prima! sentenza di appello a dekto titolo avere stabilito in modo fin favorevole e della quale la sentenza in questa sexe. Limpuguata specifica le ragioni di maggior rigore;
- ww a milevato che alla notienza odlicna :P P.G. ha concluso. per il rifetto del miwaso, del quale, invece, il difensore ha chiesto l'accoglimento;
To esserva questa Suprema Conte che la impugnazione. pus, persis", essere accolta.infondate
& nou
• "He case of' specie i relativo a situazione nella quale, di in relazione ad ipotesi di reato continuato ta il qua= le, a seguito di appello dell'importato, era stata foroumnciate assolusione dal reato più grave, -la muova determinazione della pena stata effettua! to in misme complessivamente inferiore a quella precedente,ma secondo un cituie in vinti del qua le al muovo reato forse è stato applicato. i regine sanzionatorio meno grave di quello del precedente reato base escluso e l'aumento di persa реча thela continuazione è stato calculate in misma maglione di quello allo stesso bibolo determinato in precedenza, quando l'attuale reato più grave hra zum -5-
compreso the i reati satelliti. —
-
□ Nella previgente disciplina, di cui all'art. 515, 3° comma,
c.p.p. (1930), la situazione considerata non veniva ins tennta in contrasto con il principio del divieto del ' la reformatio in peins, il quale concernera unicaz mente la pena complessiva inflitter, ma non i singol elementi, che contribuivano a comporla, me i calcoli effettuati per giungere ad essa. -
- A seguito della nuova disciplini dell'art. 597,4° com= ма,ma, c.p.p. (1988) -norma applicabile anche ai procedi menti in caso alla data di entrata in vigore del move codice di rito, secondo l'esplicito richiamo contenuto nel'
l'art. 245, 2° comma, lett. p), delle relative norme transi= tome lagimi's fundenza di legittimità (da ultimo : Cass. pen.,
-
sez. II, 23 giugno 1993, n. 6335, ric. Mantova v. 194'445; Cass. pem., sez. I, 13 maggio 1993, u. 4955, ric. Leanza'e altu', rv. 194'555) ha considerato che, in tema d'impus guazioni, l'orientamento formatosi mel vigore del co=знайомі, dice abrogato, secondo cui il divieto di reformatio in þeins riguardava la pena complessivamente inflitta e non i singoli elementi che la compongono, non рио trovare conferma dalla disposizione del fue-letto quarto comma dell'art. 597 c.p.p., che imporre la riduzione della misura della pena "corrispondente" alla circostanza atte: unante riconosciuta o al reato escluso, per cui me der': va che il divieto medesimo deve riferirsi alla plua nelle -60
sue componenti
€ non, invece, soltanto a quella com: plessiva.
Più specificatamente in tema di reato continuato, que: sta Suprema Corte, in applicatione del principio subletto
(Cass. pen., se 2. II, 23 febbraio 1991, m. 2458, ric. Di Mo dica), ha stabilito che l'annullamento parziale di una sentenza di appello, per difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione di determinate circostanze altennanti, pur riguardando in via diretta soltanto la misura della pena da infliggere per il reato più grave, può mondimeno riflettensi, sotto il profilo del messo d' commessione essenziale, anche sull'autament to di plua ex art. 81 c.p., mel senso che il giudice può sidurre il supplemento di pena inflitto a titolo di continuazione proporzionalmente alla diminuzione della pena base oppure può lascialo inalterato, ovрела lo ritenga adeguato alla gravità dei reati satellite, essendogli soltanto precluso, a pena di violansue dell'art. 597, 4° comma, c.p.p. e di visio evidente di contraddizione logica, di determinarlo in misura superiore a quella fissata dalla sentenza aumullata. He principio unovo del divieto di reformatio in peins della pena non soltanto nella misura complessivamente imogata, ma anche all'interno di ciascuna delle sue componenti, per quel che concerne il reato continuato, знени -7-
suppone, tuttavia, che la unità ontologica di esso, nelle due diverse sue componenti del reato più grave e dei reati satelliti insieme concommenti a determinare l'aumento di pena a titolo di continuazione, subisca, in virtù di riforma della sentenza conseguente ad appello del solo imputato, nella sua struttura, mutamenti che, alterandone le componenti origina= nie, comportino, altresi, ipotesi di continuano; uma me diversa da quella prima affermata. He che si verifica, come nel caso in esame, quando, mel quadro unificante del medesimo disegno criminoso riferito ad una plusalità di reati, il gindice d' app pello, escludendo per l'imputato la responsabilità del reato ritenuto fin gave, debla ricostamine unapiù diversa unità ontologica di continuazione ex out. 81 cipo, nella quale la individuazione del reato più grave deve essere effettuata tra quelli già considuati come integranti la componente dei reati satelliti. -
In tale situazione, trattandosi di giudizio relativo ad altra ipotesi di reato continuato, due quale potrebbe addirittura esser mutato il nomen iuris, l'unica esigenza da salvaguardare è quella di garantire all'imputato la imogatione di una pena wel suo complesso inferiore a quella già inflitta, in considerazione della offettiva
[ruimore Quevità della diversa ipotesi di continuazione quale -8-
configmata secondo component: diverse, non navvisando= si più la natio perlaquale il divieto di reformatic in peius deve operare anche all'interno di ciascuna componen' te del reato continuato.
-
• Nel rispetto del divieto di reformatio in peins della pena nel suo complesso, la esigenza di adeguamento della sanzione alla effettiva gravità della diversa ipotesi di com= timnazione ben può, in tal caso, essere realizzata dal giulice di appello operando, sulla pena base stabilita рес il atitolo diunovo reato più grave, un auments continuazione superiore, in percentuale o in assoluto, a quello allo stesso titolo stabilito nella sentenza appellata, quando ao costituisce il solo rimedio per assicmare la proporsionalità della pena all'entità 8= gettiva della condotta punibile sclia nuova sua con nfigurazione. - In base a quanto precisato, e;
perciò, censmabile M
la sentenza impugnata, che, esclusa per il ricorrente
·la responsabilità per il delitto considerato piùù grave in ipotesi di reato continuato, nel rispetto dell'art. 547, 4° comma, c.p. p., al Catrucchi ha infertto una feua complessivamente inferiore a quella originaria mell'esercizio del potue discrezionale ex art. 132 c.p., e, ha ritenuto di determinare l' aumento per la contin inuazione in misma suferiore a quello precedente. P-Q-M- pertanto, deve essere rigettato, con la conse=Me ricorso,
зне -3.
guente condanna del ricamente al pagamento delle spese del procedimento.
¤ Posì deciso in Roma alla udienza pubblica del giorno 24 maggio 1994.
-
He Presidente
(dott. Mario Daniele)
• Daniel He Consigline ES
(dott. Francesco Trifane) francesco b oun
QOU ADORATORE DI CANCE L A
ID ats
CSeeli
Depositato in Cancellerie
24 SET. 1994
1 Collaboratore di Concellera
Cheele