Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
RE PUB02 1-13 /0 1 Aula A In nome del pol. Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.:previdenza Dott. Massimo Genghini Presidente R.G.N.16365/1998 " Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Attilio Celentano " Cron. 4409 " AL De MA " Rep. " Gianfranco Servello " Ud.14/12/2000 ha pronunciato la seguente E VARIE DCV) SENTENZA Sul ricorso proposto da 10 111 Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro- tempore, ,elett.dom.in Roma, ,via dei Portoghesi n.12,presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
RICORRENTE
CONTRO
TO IC;
INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 30 giugno 1998, n.2696 (R.G.N.44130/1994 ); 5435 1 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/12/2000,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. AN Martone che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso e per l'inammissibilità del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13 giugno 1994 il Pretore del lavoro di Napoli, in accoglimento della domanda di AN CO, condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione in suo favore dell'assegno di invalidità, riconosciutagli con decorrenza dal 1 agosto 1991, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Su gravame del Ministero dell'Interno, il locale Tribunale con sentenza del 30 giugno 1998 confermava l'impugnata sentenza sul rilievo che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in primo grado sul quadro patologico dell'assicurato e sulla riduzione della sua capacità lavorativa non erano state scalfite dalle generiche censure formulate dall'appellante. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.L'intimato non si è costituito. : MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione del D.M. 5 febbraio 1992,del D.M. 25 luglio 1980 del Ministero della Sanità e dell'art. 13 della legge n.118 del 1971 2 nonché motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si deduce che il Tribunale, nel condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, non si è accorto che questi si era limitato ad una mera elencazione delle patologie riscontrate senza affatto verificarne l'incidenza funzionale. Eppure la giovane età dell'assicurato, le condizioni generali soddisfacenti e la mancanza di complicanze a carattere correlato facevano apparire le affezioni di entità limitata, sia singolarmente che globalmente considerate, onde la loro scarsa incidenza sulla capacità lavorativa generica e su quella specifica con riferimento a date attività manuali implicanti sforzi fisici. Il motivo va rigettato perché infondato. Diversamente da quanto denunciato dal ricorrente,l'impugnata sentenza, nel recepire le conclusioni del perito in ordine alla valutazione di interesse medico-legale della riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato,non si è limitata alla mera Ad elencazione delle principali patologie riscontrate (esiti fibrotici di TBC polmonare con bronchite cronica nonché cardiopatia dilatativa post-infartuale con ischemia del miocardio),ma ha apprezzato l'intero quadro clinico sulla base di esami specialistici rilevando l'esattezza dei rilievi tecnici,il peso e lo spessore delle argomentazioni di sostegno. Trattasi di giudizio,corretto ed esente da errori nel profilo logico-giuridico,come tale incensurabile in questa sede,rispetto 3 Re al quale le assiomatiche censure svolte finiscono col sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze probatorie acquisite. Con il secondo motivo, denunciandosi subordinatamente dell'art.13 legge n.118 delviolazione e falsa applicazione 1971, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,si censura l'impugnata il diritto all'assegno disentenza per avere riconosciuto invalidità sul solo presupposto dell'accertamento, ai fini sanitari, della percentuale di invalidità, senza considerare che in base alla norma richiamata non è sufficiente ai fini del beneficio il solo raggiungimento di una certa soglia invalidante ma è necessario il possesso degli ulteriori requisiti c.d. socio- economici. sempre in via gradataCon il terzo motivo, denunciandosi : omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo della su questione rilevabilecontroversia nonché omessa motivazione d'ufficio,ai sensi dell'art.360,n.4 e 5,c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per non avere rilevato l'inammissibilità requisito socio-economicodella domanda per insussistenza del quale elemento necessario,al pari del requisito sanitario,della fattispecie costitutiva del diritto. In tale aspetto non è sufficiente l'autocertificazione riguardante la sussistenza delle chieste condizioni reddituali,ma è necessario che l'attestato sia rilasciato dai competenti uffici collocamento, attestantedi l'iscrizione dell'assicurato nelle liste di collocamento speciali a far data dalla istanza amministrativa nonché dell'incollocazione al lavoro stesso. Inoltre è richiesto espressamente l'accertamento circa l'eventuale titolarità di prestazioni incompatibili come previsto dalla normativa vigente. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. riconoscimento del diritto La sentenza pretorile di invaliditàall'assegno per civile,pur se incentrata solo sull'accertamento del requisito sanitario, implica anche quello degli altri elementi costitutivi (requisito reddituale e socio- della incollocazione al lavoro), sicchè leeconomico, cosiddetto relative questioni non sono più proponibili nei gradi di dell'accoglimento della domanda inimpugnazione quando, a causa primo grado e della formulazione di motivi di appello solo con riferimento al requisito sanitario, si sia formato al riguardo il giudicato interno implicito (Cass., 23. dicembre settembre 1995,n.9245; Cass.,13 aprile1999, n.14509;Cass.,1 1995,n.4217). Orbene, nel caso in esame,il Pretore ha riconosciuto il diritto del CO all'assegno di invalidità civile solo esaminando il requisito sanitario,ma l'appello non ha riguardato gli altri elementi costitutivi. Ne discende che, essendosi sulla sussistenza di quei requisiti formato il giudicato interno implicito,le relative questioni non possono in questa sede essere riesaminate. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va perciò rigettato. 5 0 Non si provvede sulle spese di questo giudizio poiché l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per spese. Roma, 14 dicembre 2000 Pulah A ir Vico Jo Il Presidente Il Consigliere est. bannin faylivin Man есе IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cavalleria 14 FEB. 2001 oggi, CASSA ABORATORE 41 CANCELLERIA T R O C 3 0 3 1 I A 5 S D . S : T , A R O N T L A , ' L A 9 L O S 7 L E B - E P 8 I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E S É O S G O I A P G D A M É I E L O , A T O T A D R I L T E R S I L T I É D N G Ð E E O S R E 6