Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
La distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perché rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l'aumento complessivo e rende più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non è prevista ne' richiesta dalla legge; sicché l'indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell'aumento di pena per i reati satelliti non cagiona irregolarità o nullità di alcun genere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/1998, n. 12540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12540 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 2/10/98
2. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
3. Dott. Aldo Grassi Consigliere N.2896
4. Dott. Antonio Morgigni Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.13785/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CC AN, nata a [...] il [...], e da PO TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 9 dicembre 1997 dalla corte d'appello di Napoli;
Udita nella pubblica udienza del 2 ottobre 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza dell'8 novembre 1996 il pretore di Napoli dichiarò CC AN e PO TO colpevoli dei reati di cui: a) all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) agli artt. 2, 13, 4, 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086; c) agli artt. 1, 2 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; d) all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431; e) all'art. 734 cod. pen.; f) all'art. 349 cod. pen., e li condannò alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione e lire cinque milioni di multa ciascuno, con l'ordine di demolizione dell'opera abusiva e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e con l'interdizione dai pubblici uffici per un anno.
La corte d'appello di Napoli, con sentenza del 9 dicembre 1997, dichiarò non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi C) ed E) perché estinti per prescrizione e rideterminò la pena per i residui reati in un anno di reclusione e lire un milione di multa, concedendo a CC AN il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto.
CC AN e PO TO propongono ricorso per cassazione deducendo:
a) prescrizione dei reati di cui ai capi A), B) e D)
dell'imputazione ai sensi dell'art.157 cod. pen.; violazione dell'art.157 cod. pen. Osservano che per ammissione dei verbalizzanti il fabbricato era già completo ed abitato e la sola nuova opera era costituita dallo sbancamento di una fascia di terreno per circa cm. 90. I reati erano quindi prescritti essendo trascorsi molti anni dalla realizzazione delle opere murarie.
b) violazione dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione. Lamentano che erroneamente il PO è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 349 cod. pen. benché non avesse mai assunto la custodia del cantiere e non vi fosse alcuna prova che egli fosse proprietario della costruzione. Inoltre il PO non rientra fra alcuno dei soggetti indicati dall'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come penalmente responsabili di una costruzione edilizia abusiva. Non può invero essere a tal fine sufficiente la sola qualità di coniuge della proprietaria.
c) erronea applicazione dell'art. 533 cod. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. Osservano che la sentenza impugnata riguarda quattro capi di imputazione e li condanna alla pena di otto mesi di reclusione e lire cinquecentomila di multa aumentati complessivamente per la continuazione ad un anno di reclusione ed un milione di multa. Tale calcolo è erroneo perché la corte d'appello avrebbe dovuto indicare l'aumento per la continuazione per ciascuno dei singoli reati in continuazione;
d) violazione degli artt. 38 e 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724; sospensione del processo. Affermano che essi avevano presentato domanda di condono edilizio per le opere in questione sicché il processo penale avrebbe dovuto essere sospeso. Motivi della decisione
Deve preliminarmente essere esaminato il secondo motivo, il quale risulta fondato.
Invero dalla motivazione della sentenza di primo grado non si rileva alcun elemento di prova che il PO fosse il committente o l'esecutore delle opere in questione, ne' si rileva che egli fosse comproprietario dell'immobile e neppure risulta in alcun modo che egli avesse concorso, materialmente o moralmente, nella esecuzione delle opere stesse e tanto meno nella violazione dei sigilli. Infatti il pretore fonda la responsabilità del PO esclusivamente sulla affermazione che allorquando il verbalizzante appose i sigilli alla presenza della imputata CC, era presente anche il PO marito della prima, ed esso verbalizzante "rese edotto quest'ultimo sulle conseguenze della reiterazione di altra eventuale violazione corresponsabilizzandolo". Nè una maggiore o diversa motivazione sulla responsabilità del PO è riscontrabile nella sentenza di secondo grado, in quanto sul punto la corte d'appello si limita ad affermare di condividere la motivazione del pretore circa gli elementi su cui si fonda la responsabilità degli imputati ed in particolare di condividere l'affermazione che la responsabilità del PO deriva dal solo fatto che egli era stato responsabilizzato dal verbalizzante in ordine alla continuazione dell'opera ed alla violazione dei sigilli.
In altre parole, i giudici del merito hanno fatto derivare la responsabilità penale del PO esclusivamente dal fatto che egli fosse coniuge della CC e che, avendo tale qualità, il verbalizzante lo avesse, per così dire, "responsabilizzato", ossia l'avesse avvertito che anche egli sarebbe stato comunque ritenuto responsabile di eventuali futuri lavori abusivi. Ancora in altre parole, i giudici del merito hanno ritenuto che il verbalizzante, con il semplice avvertimento, avesse creato in capo al PO un vero e proprio obbligo giuridico di impedire la commissione di futuri illeciti in quanto marito della esecutrice dei lavori abusivi, sicché solo per questo egli sarebbe penalmente responsabile degli illeciti commessi, cioè solo per non averli impediti ed a prescindere da qualsiasi indagine su un suo concorso materiale o morale nei reati.
Si tratta, come è evidente, di motivazione del tutto illogica e contraddittoria, oltre che palesemente contraria alle norme ed ai principi di legge ed agli stessi principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Invero, i reati edilizi di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere addebitati solo a chi effettua le opere abusive o a chi le commissiona. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nemmeno il proprietario dell'immobile, in quanto tale, può essere, esclusivamente per questa qualità, ritenuto responsabile dell'illecito penale, senza un concreto concorso materiale o morale nello stesso, non essendo a ciò sufficiente un mero comportamento omissivo. Infatti, considerato che l'autore materiale delle contravvenzioni di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è da individuare in colui che, con la sua azione, esegue l'opera abusiva, ne deriva che un comportamento omissivo può dar luogo a responsabilità penale solo se ricorre l'obbligo di garanzia di cui all'art. 40, secondo comma, cod. pen., ed è da escludere che un tale obbligo di impedire la commissione dell'abuso edilizio sussista a carico del proprietario dell'area interessata alla costruzione abusiva, poiché esso non è sancito da alcuna norma di legge. Non può quindi ritenersi che un soggetto, proprietario del terreno, che abbia tenuto un comportamento di mera inerzia rispetto alla costruzione abusivamente effettuata dai figli o dal coniuge o da altri, possa considerarsi responsabile del reato edilizio soltanto per non averne impedito la commissione (Sez. III, 4 aprile 1997, Celi, m. 208.046; Sez. III, 20 maggio 1994 Castellaneta, m. 199.823; Sez. III, 11 marzo 1994, La Rosa, m. 199.123; Sez. III, 20 giugno 1996, Carli, m. 206.413; Sez. III, 16 giugno 1994, Sebastiano, m. 200.391). Ancor più, ovviamente, tali considerazioni valgono per il coniuge dell'esecutore dei lavori che nemmeno sia proprietario o comproprietario del terreno o dell'immobile, e nella specie appunto non risulta in alcun modo dalla motivazione delle sentenze dei giudici del merito che il PO fosse proprietario o comproprietario. Anche il coniuge, invero, se si sia limitato a tenere un comportamento inerte ed omissivo, non può essere ritenuto responsabile di alcun illecito penale, se non abbia uno specifico obbligo giuridico, impostogli da una norma di legge, di impedire la commissione dell'abuso edilizio. È poi evidente che tale obbligo giuridico può derivare solo da una espressa previsione di legge e non già certamente da un semplice avviso o prescrizione proveniente da un qualsiasi pubblico ufficiale verbalizzante. Se fosse vera la tesi dei giudici del merito si dovrebbe infatti ammettere che un qualsiasi pubblico ufficiale possa, a suo piacimento, disporre che un qualsiasi soggetto sia chiamato ad impedire che altri commettano determinati reati e quindi in pratica a rispondere penalmente per comportamenti illeciti altrui, in palese violazione del principio del carattere personale della responsabilità penale. Tutte queste considerazioni, ovviamente, valgono anche, se non ancor più, per il delitto di violazione di sigilli.
Ne deriva che, poiché sia nella sentenza di primo grado sia in quella di appello la motivazione con cui il PO è stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli si fonda esclusivamente sulla circostanza che il verbalizzante lo aveva avvertito che egli sarebbe stato appunto comunque ritenuto responsabile di eventuali futuri abusi edilizi e della violazione dei sigilli in quanto marito della esecutrice dai lavori abusivi e poiché dalle medesime sentenze non emerge il benché minimo elemento che il PO abbia in qualsiasi modo concorso nella esecuzione dei lavori stessi e nella violazione dei sigilli, eventualmente anche mediante una compartecipazione esclusivamente morale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di PO TO per non avere commesso il fatto.
Venendo al ricorso proposto da CC AN, il primo motivo è infondato. A parte la sua genericità, in quanto nemmeno viene indicata la data in cui il manufatto sarebbe stato ultimato, si tratta anche di un motivo nuovo, in quanto non risulta che ne' in primo grado ne' con l'atto di appello la ricorrente abbia mai posto la questione che l'opera abusiva fosse stata ultimata diversi anni prima e che la nuova opera consistesse nel solo sbancamento di una fascia di terreno, sicché giustamente il giudice di appello non si è occupato del punto. Ad ogni modo, dalla sentenza di primo grado nonché dagli atti di causa risulta che sia alla data del sopralluogo del 20 gennaio 1994, quando furono apposti i sigilli, sia alla data del successivo accertamento dell'11 giugno 1994, il manufatto era ancora in corso di ultimazione per ciò che concerne il piano inferiore. Se poi, con il primo motivo, la ricorrente ha voluto riproporre sotto altra forma l'eccezione secondo cui il manufatto abusivo era già esistente ed i lavori in questione riguardavano esclusivamente la sua ristrutturazione e consolidamento, a questo proposito la sentenza impugnata, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto che non si trattasse di una semplice manutenzione o restauro conservativo, bensì di opere di riattazione di una precedente costruzione fatiscente, la quale, per le sue concrete caratteristiche, rientrava nella ipotesi della ristrutturazione, e non della manutenzione straordinaria, soggetta al regime concessorio e non autorizzatorio, stante la formazione di un organismo edilizio sostanzialmente nuovo e diverso da quello originario. E ciò era dimostrato, tra l'altro, proprio dai lavori di sbancamento dell'area antistante, finalizzati alla realizzazione di un nuovo accesso ai locali a livello. La data di cessazione della permanenza del reato, dunque, deve ritenersi quella dell'11 giugno 1994, di modo che il termine di prescrizione non è ancora decorso. È altresì infondato il terzo motivo. Infatti l'art. 81, primo comma, cod. pen. impone al giudice, nel caso di continuazione tra più reati, di stabilire la pena base per il reato più grave e poi di stabilire un aumento fino al triplo per la continuazione. La distinta indicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti - sebbene non sia vietata ed anzi sia utile e consigliabile perché rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l'aumento complessivo e rende più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene - tuttavia non è prevista ne' richiesta dalla legge, sicché l'indicazione, in maniera unitaria e complessiva, dell'aumento di pena per i reati satelliti non cagiona irregolarità o nullità di alcun genere (cfr. Sez. I, 11 marzo 1991, Controsceri, m. 188.024; Sez. VI, 21 settembre 1990, Manzo, m. 186.554; Sez. VI, 16 giugno 1990, Marin, m. 186.230; Sez. I, 4 novembre 1986, Adamoli, m. 176.165; Sez. I, 16 ottobre 11986, Albesano, m. 176.330; Sez. V, 5 ottobre 1984, Ottonello, m. 167.832). È infine infondato anche il quarto motivo. Non risulta infatti che l'imputata abbia mai provato in giudizio di avere presentato domanda di condono edilizio per le opere in questione. Il ricorso di CC AN deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PO TO per non avere commesso il fatto. Rigetta il ricorso di CC AN che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 30 novembre 1998