Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2001, n. 6844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6844 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
C.C. 66218 9 6 . 8 A 1 9 5 E 9 9 1 . Oggetto:I. V.A. / Udienza del 28.2.2001 R.G. 4 T / D 6 A 2 I B REPUBBLICA ITALIANA 6844 0 1 . . R R . N L P L A IN . İN T A EL OPO ITALIA D E . U L B E B A S I D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T I R A S 1 E I T N 3 R E 1 SEZIONE TRIBUTARIA S . E I T N A A Composta dai sigg.ri Magistrati: M from 15453Егоил Presidente Dott. Vincenzo Carbone Consigliere Dott. Giulio Graziadei Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 66218 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente- а
contro
NT VA -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 43, n. 95/43/1998 del 30.4.1998/6.7.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.2.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Nel corso di un controllo l'Ufficio IVA di Latina accertava che VA NT, titolare dell'omonima ditta, non era in grado di esibire le fatture relative agli 74 3 acquisti di cui aveva chiesto la detraibilità, a causa di un furto degli stessi dalla sua sua autovettura subito in data 10.1.1993. Pertanto, l'Ufficio notificava al contribuente avviso di rettifica per l'anno d'imposta 1991 con il quale non riconosceva la detraibilità degli acquisti dichiarati per mancanza dei documenti giustificativi. Avverso tale atto il NT proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, la quale lo accoglieva con la sentenza n. 438/04/97. L'Ufficio ricorreva in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado. Il giudice di appello, con sentenza n. 93/43/1998, confermava la sentenza di primo grado alla cui argomentazioni si riportava interamente. Avverso tale ultima pronuncia l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per Cassazione, al fine di ottenerne l'annullamento, per violazione o falsa applicazione degli artt. 19, 54 e 55 del DPR 633/72, nonché per insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.. Deduce la ricorrente che il NT, per detrarre gli acquisti dichiarati, avrebbe dovuto esibire le relative fatture o, nel caso di perdita delle stesse, anche per fatto non imputabile ad una negligente tenuta della contabilità (qual é entro certi limiti il furto), avrebbe dovuto quanto meno tentare di recuperare tali documenti presso i fornitori, non potendo tale compito competere all'Ufficio. Inoltre, la sentenza impugnata si era limitata a richiamare integralmente la pronunzia di 1° grado senza tenere in alcuna considerazione le valide argomentazioni addotte dall'Ufficio appellante. Motivi della decisione Il ricorso é fondato. La motivazione della sentenza di appello é completamente carente, limitandosi, pur in presenza di uno specifico motivo d'impugnazione (onere del contribuente di dimostrare il suo diritto alla detrazione dell'I.V.A. sugli acquisti), a 1 3. 2 richiamare genericamente la motivazione della sentenza della Commissione provinciale. Il motivo in tema di onere probatorio enunciato dall'Ufficio nell'atto di appello e riproposto dall'Amministrazione finanziaria nel ricorso per cassazione é d'altra parte fondato. Nell'ipotesi di controllo fiscale, al contribuente può essere riconosciuto il diritto alle detrazioni dell'IVA corrisposta "a monte” solo se lo abbia provato esibendo la relativa documentazione. La perdita della documentazione a seguito di un evento non volontario (smarrimento, furto, incendio o altra calamità naturale) non modifica sul piano probatorio i termini della questione, gravando, anche in tal caso, su chi fa valere un diritto, nella specie quello alla detrazione dell'I.V.A. sugli acquisti, l'onere di provarne l'esistenza, eventualmente acquisendo presso i fornitori la documentazione di cui non si é più in possesso. Lo smarrimento o la sottrazione di documenti non può cioè invertire l'onere della prova, ponendo illegittimamente a carico dell'Ufficio la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto fatto valere dal contribuente. Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., del ricorso introduttivo. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per cassazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del NT;
condanna il contribuente rimborso delle spese processuali, che liquida, per il presente grado del giudizio e per quello di appello, in lire 3.300.000, di cui lire 3.000.000 per onorario, oltre le spe prenotate a debito. SUPREM E T Roma, 28.2.2001 R O Il Consigliere est. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Елинии 18 MAG. 2001 Oggi IL CANGELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanaAnnddeArnold lux Arnaldo Casano Hinable