Sentenza 29 maggio 2002
Massime • 1
In tema di chiusura delle indagini preliminari, la persona offesa che non abbia fatto richiesta di ottenere la notifica dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero può comunque, una volta venuta a conoscenza dell'esistenza della richiesta, presentare opposizione al g.i.p., ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2002, n. 31009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31009 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 29/05/2002
Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
Dott. NICASTRO FRANCESCO - Consigliere - N. 716
Dott. MARINI PIER FRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA GIUSEPPE - Consigliere - N. 009335/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AT IN N. IL 18/09/1944
avverso SENTENZA del 04/12/2001 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. Crescimanno SC di Palermo, Avv. Stazzone Vincenzo di Roma.
Udito il difensore Avv. Freni Giovannbattista
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Palermo, con sentenza in data 10\5\2001, dichiarava AT IN, colpevole del reato di cui agli artt. 81.1 e 595 C.P., per avere offeso l'onore e la reputazione di CA AN e
MA SC, dinanzi alla Commissione Parlamentare dell'Assemblea Regionale Siciliana di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia, affermando che gli stessi avevano fatto parte di un comitato di affari che aveva dominato nella provincia di Messina e gestito un enorme afflusso di finanziamenti pubblici;
riferendo, poi, di una vicenda di sospetti acquisti di terreni, da parte di una società della quale aveva motivo di ritenere che vi facesse parte anche il MA rendendo, più in generale, dichiarazioni dalle quali si ricavava il coinvolgimento del CA e del MA, nei circuito della illecita gestione degli appalti. L'imputato, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, veniva condannato alla pena di lire 2.000.000 di multa. Risarcimento dei danni a favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.
La Corte di Appello, con la sentenza impugnata del 4/12/2001, confermava la prima decisione e condannava l'imputato alle ulteriori spese del procedimento e al rimborso di quelle sostenute dalle parti civili.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato prospettando vari motivi di annullamento.
Con il primo, deduceva la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'irritualità dell'opposizione del CA che, nell'atto di querela non aveva fatto istanza di essere informato della eventuale richiesta del P.M. di archiviazione, mentre la richiesta era stata effettuata dall'altro querelante MA che il P.M. aveva richiesto l'archiviazione che il CA, dopo avere visionato in data 20/3/1998 gli atti, ad opera dell'avv. AN Catalano, che non era stato nominato nell'atto di querela, aveva proposto opposizione, senza che allo stesso fosse stata rilasciata procura speciale;
che non essendo stato notificato al CA alcun avviso ai sensi dell'art. 408 cpp, lo stesso non poteva presentare alcuna opposizione, che, in ogni caso, questa doveva essere considerata tardiva, rispetto alla data di richiesta dell'archiviazione, risalente al 6/3/1998; che il GIP, invece, aveva illegittimamente accolto l'opposizione.
Eccepiva, poi, la tardività della querela del MA presentata il 1/6/1995, mentre i fatti si erano verificati in data 1/12/1994. Contestava, ancora, che il CA aveva presentato una querela sulla base di un documento anonimo e, quindi inutilizzabile ex art. 240 cpp;
che il verbale della Commissione era solamente in copia, per cui trattandosi di documento trasmesso con lettera anonima da persona inesistente, non poteva essere utilizzato e doveva essere escluso dal fascicolo del dibattimento.
Lamentava, poi, che non era stato possibile accertare chi avesse presentato il predetto atto di opposizione del CA. Con un secondo motivo, deduceva la violazione dell'art. 606, in riferimento all'art. 521.2 cpp., in quanto il fatto contestato era diverso da quello ritenuto nella motivazione della sentenza. Infatti, gli era stato addebitata l'affermazione che le parti civili facevano parte di un comitato d'affari, per la gestione di finanziamenti pubblici, mentre la sentenza aveva ritenuto che fossero stati indicati come espressione di un comitato di affari, del quale costituivano i referenti politici, per cui la sua difesa era stata articolata sulla contestazione e non sulla diversa motivazione ritenuta in sentenza.
Con il terzo motivo, il ricorrente contesta, poi, la violazione dell'art. 606 cpp., in relazione all'art. 596.3, n. 1 cpp.. Infatti, sulla base dei documenti prodotti dalla difesa, i Procuratori della Repubblica di Barcellona P. G. e di Messina, avevano confermato l'esistenza di un comitato di affari nella provincia di Messina e, quindi, sarebbe stato necessario accertarne "attraverso la riapertura parziale del dibattimento" l'identità dei componenti e di verificare quali rapporti intercorressero con il CA e il MA. Infine, lamentava la mancata assoluzione ex art. 530 cpp.. Precisava che la Corte di merito, su conforme istanza del P.G., aveva richiesto copia autentica dell'interrogatorio reso dal Cattafi, davanti la Commissione regionale antimafia, in quanto la copia prodotta conteneva le sue dichiarazioni per riassunto. Tuttavia, lamentava che per motivi sconosciuti non era stato possibile acquisire il verbale e, quindi, conoscere il tipo di domande rivoltegli.
In ogni caso, a seguito della convocazione avanti la Commissione antimafia, aveva reso dichiarazioni, convinto che rimanessero segrete, per cui quanto riferito era emerso illegittimamente e il giudice avrebbe dovuto procedere per il reato di cui all'art. 621 C.P.. Nel rispondere alle domande rivoltegli egli non aveva inteso diffamare nessuno, ma solo riferire notizie a propria conoscenza, riguardanti l'esistenza di tale comitato d'affari e per il quale vi era procedimento penale.
Inoltre, trattandosi di attribuzione di un fatto determinato si sarebbe dovuto ammettere la prova della verità del fatto ex art. 596.3, n. 1 C.P.. Insisteva, infine, il ricorrente nell'escludere la sua intenzione diffamatoria, tanto più che non conosceva il CA, ne' aveva alcuna volontà di rivalsa nei confronti dei
MA, che aveva sconfitto politicamente egli si era limitato a riferire, nella sua qualità di sindaco, notizie sul comitato d'affari rivelatesi vere.
Inoltre, le parti civili non avevano provato che i fatti erano pervenuti a conoscenza di più di due persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente ha riproposto in questa sede le stesse eccezioni preliminari "manifestamente infondate e di merito" già sollevate in primo e secondo grado, neglì stessi termini, senza sollevare censure di legittimità in ordine alla motivazione, adeguata e giuridicamente corretta con la quale esse erano state rigettate.
Si osserva.
2. Innanzi tutto, l'atto di opposizione proposto dal CA risulta sottoscritto personalmente dal querelante, con firma autenticata dall'avv. Crescimanno SC, difensore precedentemente nominato, come, in punto di fatto è stato dimostrato dal giudice dell'impugnazione.
3. Manifestamente infondata è, anche, la censura secondo la quale non avendo il CA richiesto, nell'atto di querela, di voler essere informato in caso di richiesta di archiviazione, da parte del P.M., lo stesso non avrebbe avuto alcun diritto di proporre opposizione a tale richiesta.
Invero, il ruolo svolto dalla persona offesa dal reato, nel nuovo processo penale, si caratterizza per essere portatrice di un interesse penale finalizzato alla repressione di un fatto criminoso e si concretizza nella necessaria attività di controllo "con riguardo all'obbligatorietà dell'azione penale" dello svolgimento delle indagini ed al loro corretto epilogo.
A tal fine, il legislatore ha previsto con l'art. 408.2 cpp., il meccanismo della notifica della richiesta di archiviazione da parte del P.M., alla persona offesa che abbia fatto istanza di essere avvertita.
Tale presupposto, tuttavia, non limita il diritto della parte offesa ad opporsi alla richiesta, per cui il suo potere di controllo non viene meno, nel caso in cui, pur non essendo stata notificata, per mancanza della richiesta stessa, presenti lo stesso opposizione. Infatti, l'istanza ex art. 408.2 cpp. è dettata nell'esclusivo interesse della persona offesa, la quale può venire a conoscenza della richiesta del P.M. aliunde, indipendentemente dalla precedente attivazione e dalla comunicazione del P.M.
L'avviso di cui all'art. 408.2 cpp ha solo lo scopo di avvertire la parte offesa delle intenzioni del P.M. e di attivarla, concedendole un termine per la presentazione dell'opposizione, trascorso il quale il GIP procede prendendo il provvedimenti di cui all'art. 409 cpp Infatti, l'art. 410.1 cpp., non sottopone, il diritto di presentare opposizione, alla condizione che l'avente diritto abbia richiesto di essere preavvertito.
Quindi, il diritto della parte offesa sussiste sempre, fino a che il GIP non abbia provveduto sulle conclusioni del P.M., con l'unico limite che l'opposizione venga presentata entro il termine di giorni dieci, da quando la parte ha appreso della richiesta di archiviazione dell'azione penale.
Nella specie, risulta dimostrato in atti che il CA aveva richiesto l'autorizzazione ad esaminare gli atti, con istanza 20/3/1998, presentata dal proprio difensore, avv. Catalano AN, e che tempestivamente, in data 27/3/1998, prima che il GIP provvedesse, aveva presentata rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, che il giudice aveva, in data 22/9/1998, accolto disponendo che il P.M. proseguisse le indagini. Nè il termine per presentare opposizione può essere fatto decorrere dalla data della richiesta del P.M., essendo, invece, in ogni caso, onere dell'imputato offrire la prova di una diversa conoscenza temporale da parte della persona offesa.
Correttamente, quindi, la Corte, ha ritenuto infondate le deduzioni difensive con le quali l'imputato aveva sostenuto l'illegittimità dell'esercizio dell'azione penale, per il fatto che anche il MA non aveva presentato opposizione all'archiviazione.
4. Manifestamente infondata, poi, è anche l'ulteriore censura di tardività della querela presentata dal MA, in quanto il predetto aveva potuto avere completa e precisa conoscenza delle accuse rivolte nei suoi confronti e, quindi, di valutare l'opportunità di denunzia, solamente quando aveva ricevuto dalla Commissione Regionale Antimafia una copia del verbale dell'audizione dell'imputato.
Il AT, in questa sede, si limita, come preliminarmente ricordato, a ripresentare le sue tesi, senza sollevare alcuna censura di legittimità avverso la decisione impugnata e senza sindacare, nemmeno la motivazione con la quale i giudici avevano ritenuto che, in ogni caso il CA aveva presentato querela tempestiva, per cui, in applicazione dell'art. 122 cpp, il reato commesso in danno di più persone, è sempre punibile se la querela è proposta da una soltanto di esse.
5. Manifestamente infondato e di merito, è, poi, il motivo con il quale si sostiene la tardività della querela anche del CA, perché sarebbe stata presentata sulla base di una copia non autentica del verbale di audizione dell'imputato, inviata alla parte offesa da un anonimo e, come tale inutilizzabile.
Anche, in questo caso, nessuna censura valutabile da questa Corte è stata presentata avverso la motivazione logica e giuridicamente corretta con la quale i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che la questione prospettata non atteneva alla regolarità formale della querela, ma riguardava, invece, il diverso tema della valutazione della prova.
6. Nel merito, il ricorso risulta fondato.
In punto di fatto, non è contestato che l'imputato, nella sua veste di Sindaco del Comune di Fumari, sia stato convocato e abbia reso le sue dichiarazioni dinanzi alla Commissione Parlamentare dell'Assemblea Siciliana d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia, con invito "a ricostruire le condizioni amministrative e sociali nelle quali si collocano gli atti intimidatori che lo hanno riguardato".
7. Ciò premesso, il capo di imputazione contestava ali AT di avere offeso l'onore e la reputazione di CA AN e MA SC che avevano fatto parte di un "comitato d'affari" che aveva dominato nella provincia di Messina e gestito un enorme afflusso di finanziamenti pubblici;
riferendo una vicenda di sospetti acquisti di terreni da parte di una società dietro la quale egli aveva motivo di ritenere che vi fosse...il MA;
rendendo più in generale dichiarazioni dal complesso delle quali si ricavava il coinvolgimento del CA e del MA nel circuito dell'illecita gestione degli appalti".
Le sentenze dei giudici di merito, dopo avere richiamate tali contestazioni, in maniera illogica e immotivatamente, avevano ritenuto la responsabilità dell'imputato su di una contestazione fattuale, diversa da quella accertata nel dibattimento e poi ritenuta nella motivazione della sentenza, secondo la quale i querelanti sarebbero stati indicati, invece, non come organici di un comitato d'affari, ma come "referenti politici" dello stesso. È evidente, quindi, la violazione dell'art. 521.2 cpp., per la diversità del fatto contestato e la diversa eventuale valenza offensiva che potevano avere le due situazioni.
Solo l'appartenenza al "comitato d'affari" avrebbe potuto "obiettivamente" far ritenere che l'imputato avesse adombrato a carico del MA e del CA, sospetti di corruzione, di malaffare e illecita gestione degli appalti, come ritenuto in sentenza.
Viceversa, l'indicazione dei querelanti quali semplici referenti politici di un "comitato di affari" al quale essi erano estranei avrebbe dovuto comportare un duplice accertamento di fatto, che nella specie, è mancato, in ordine, prima di tutto, all'esistenza del comitato stesso e, in secondo luogo, al valore da attribuire al termine di riferimento, peraltro, non delinquenziale, ma solo "politico" che sarebbe stato utilizzato dall'imputato.
8. Ma ciò che rileva, nel caso, è il dato di fatto rilevante ed emergente dalle sentenze di merito, contestato in primo e secondo grado e con i motivi di ricorso, per cui non è stato possibile accertare quali siano state le effettive dichiarazioni rese dal AT avanti alla Commissione Regionale, con conseguente impossibilità per i giudici di esprimere un giudizio in ordine alla sussistenza o meno di affermazioni dell'imputato di accreditare come veri fatti, circostanze, giudizi e personali opinioni, nonché di accertare in concreto l'obiettiva offensività di espressioni sconosciute ovvero l'intenzione diffamatoria che aveva accompagnato la sua condotta.
9. Appaiono, pertanto, gratuite ed illogiche le affermazioni della Corte di merito, secondo le quali, pur dando atto del mutamento della condotta ritenuta, non vi era stato un vero e proprio stravolgimento dell'originaria contestazione, con pregiudizio per il diritto di difesa dell'imputato, in quanto le parti offese, in dibattimento, avevano fatto pur sempre riferimento ad un diretto illecito loro collegamento con il comitato d'affari.
Invero, la mancata conoscenza in ordine all'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dal AT, essendo stato il verbale di audizione reso in forma riassuntiva e, quindi, riportante quanto inteso e ritenuto dal soggetto che aveva provveduto a redigerlo, non autorizzava la conclusione della sussistenza di giudizi offensivi in danno del MA e del CA, non essendo possibile distinguere tra espressioni di per sè stesse offensive ed espressioni che tale carattere possono acquisire in presenza di particolari circostanze o riferimenti.
Inoltre, in maniera illogica ed errata, i giudici di merito traggono l'offensività della condotta dell'imputato dal fatto che i querelanti si erano sentiti offesi per il mero fatto di essere stati indicati come referenti politici del comitato d'affari (sulla cui esistenza esistono indagini), in quanto il bene giuridico tutelato dall'art. 595 C.P., va individuato nell'opinione e nella stima di cui gode un soggetto in un determinato ambiente, con riferimento alle qualità personali, fisiche o intellettive o professionali od altro, per cui la reputazione non va ne' identificata ne' confusa con la considerazione che ciascuno ha di se stesso e del proprio valore, ma nella considerazione sociale dell'onore della persona. 10. Fermo restando che la mancata acquisizione delle dichiarazioni rese dal AT e il conseguente mancato esame delle espressioni usate rende illogici i ragionamenti e le costruzioni effettuate dai giudici di merito, inoltre, non si è tenuto conto che le affermazioni attribuite all'imputato sarebbero state fatte a seguito di convocazione da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia e, quindi, rese in adempimento del dovere testimoniale e destinate a rimanere tutelate dal segreto istruttorio.
Infatti, i giudici non hanno valutato la sussistenza del tratto caratteristico del delitto contestato, la cui consumazione è caratterizzata dalla comunicazione con più persone e, cioè, la divulgazione del fatto offensivo, ad opera dello stesso propalatore, mentre, nella specie, le dichiarazioni rese erano destinate a rimanere riservate nell'ambito della Commissione e non risulta che l'eventuale conoscenza da parte di persone diverse dai componenti della stessa fosse voluta (ovvero di per sè stesse destinate alla divulgazione) dal AT.
11. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che si atterrà, nel nuovo giudizio, ai principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2002