Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa della morte del lavoratore - avvenuta durante l'esecuzione dell'attività - l'imprenditore che abbia dato disposizione di imbracare un compressore e di sollevarlo con la gru alla fine della giornata di lavoro così da prevenirne il furto durante la notte: tale pratica infatti integra non solo la violazione delle previsioni poste a tutela dei lavoratori in relazione al sollevamento di carichi nei cantieri, ma anche le norme di diligenza e prudenza, posto che essa implica una situazione di pericolo per le persone a fronte di una mero interesse patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2005, n. 18552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18552 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 25/01/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 109
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 016919/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RL NO N. IL 22/11/1966;
2) CA AL N. IL 02/08/1947:
3) CA AL N. IL 06/07/1972;
4) HI IL N. IL 06/01/1956;
5) TT EN N. IL 27/01/1958;
6) RESPONSABILE CIVILE;
avverso SENTENZA del 26/10/2001 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta da CA AL, annullarsi con rinvio la sentenza impugnata relativamente al CA. Dichiararsi gli altri ricorsi inammissibili. Uditi i difensori AVV. FUMAGALLI Edoardo, GALLICO Giorgio e LUCERI Giorgio;
OSSERVA
RL NO, CA ER, CA ER, HI LV e TT NR sono imputati per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, C.p. e per fatti contravvenzionali inerenti la disciplina della sicurezza del lavoro. Il fatto fu commesso in danno dell'operaio RA LO che, a seguito delle gravissime lesioni riportate in seguito alla caduta di un pesante compressore che gli rovinò addosso nel corso dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato, in data 26 novembre 1996, in Moggio Cremano, venne a morte due giorni dopo.
In punto di fatto, il CA aveva conseguito in regime di appalto le opere di ristrutturazione del fabbricato in questione, opere che tale ditta aveva concesso in subappalto alla SIC Srl cui titolare era la NG LV. Il personale di manovalanza, fra cui il RA LO, era stato fornito dalla ditta CMB srl cui titolare era il BA NO.
La DI CA (appaltatrice ed a sua volta appaltante) era proprietaria, fra l'altro, del compressore in questione, e di una gru addetta alla movimentazione del materiale.
Detto compressore, del peso di circa cinquecento chili era munito di una fascia di canapa o di altra fibra vegetale che serviva alla sua movimentazione per mezzo di sollevamento;
a tale movimentazione si provvedeva con la gru di proprietà dello stesso CA nell'interesse del quale il geometra AL ER, che dava, insieme al OT, le disposizioni in cantiere, aveva ordinato che tutti i giorni, a fine lavoro, il compressore stesso venisse issato e lasciato abbandonato al gancio della gru, sì da evitare il furto o il danneggiamento di tale attrezzo nelle ore notturne. Appunto in occasione di una di tali operazioni di fine giornata, la sera del 26 novembre 1996, il RA aveva avuto l'ordine di introdurre il gancio della gru nell'occhio della fascia di canapa (o altra fibra) che circondava il compressore sì che il gruista potesse dare il comando per il sollevamento dell'apparecchio, attendendo assieme al detto gruista al mandato ricevuto;
ma, issato il "carico" per alcuni metri al di sopra dell'ultima soletta dello stabile già realizzata, la fascia di imbracamento del compressore improvvisamente si ruppe, e questo, precipitando, colpì il RA, procurandogli così fra l'altro lesioni craniche che lo condussero a morte. Il giudice di primo grado mandò assolti tutti gli imputati per insufficienza della prova circa la commissione del fatto: ed, infatti, della cinta di imbracatura del compressore, della quale riferirono i testimoni poi accreditati dalla Corte di Appello, non si trovò traccia nell'immediato (o quasi) sopralluogo dei carabinieri e degli ispettori del lavoro, mentre furono rinvenute e sequestrate delle funi di acciaio trovate sul luogo dell'incidente, ma che, a parere dei periti non sarebbero state idonee all'operazione di sollevamento del compressore. Persino gli stessi carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, mentre in un primo tempo riferirono della cintura di canapa o di fibra rinvenuta ivi, successivamente ritrattarono la originaria versione, sì che questa divenne compatibile con le funi di acciaio cadute in sequestro probatorio al momento del primo sopralluogo.
La Corte di appello di Milano, investita della impugnazione del P.M., oltre che della parte civile, con sentenza 26 ottobre 2001, pronunciando in riforma della sentenza di primo grado, condannò per il delitto BA NO alla pena di anni uno di reclusione, CA, AL, NG e OT tutti alla minore pena di mesi otto di reclusione ciascuno e pena sospesa per questi ultimi quattro. Furono concesse le attenuanti generiche per tutti, con giudizio di equivalenza, tranne che per il BA NO per i suoi precedenti penali ritenuti inibenti anche della concessione della sospensione condizionale della pena.
Contro detta seconda sentenza insorgono tutti gli imputati. RL NO propone due ricorsi a mezzo degli Avvocati E. Allegro e G. Gallico.
Con il primo ricorso denuncia vizi logici di motivazione in relazione alla interpretazione delle prove, con particolare riferimento: alla esistenza della fascia di tessuto collegata al macchinario, all'alternativa ipotesi dell'uso dei cavi di acciaio in sequestro, o dell'uso di catene per il sollevamento del compressore. Da tali esiti probatori, egli afferma, bene aveva il primo giudice pronunciato il non liquet, e la diversa sentenza di secondo grado deve essere cassata.
Indi passa all'esame della normativa in materia antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. LGS. n. 626/1994 concernente i doveri datoriali e le responsabilità dello stesso lavoratore.
Quindi esamina ex adverso la sentenza di queste SS.UU. n. 15/1998, citata in sentenza impugnata, per contestare l'insegnamento ricavato dal Giudice di appello, secondo il quale la posizione di garanzia del datore di lavoro permane anche nel caso di appalto, posto che l'appaltante che incarica il proprio dipendente di svolgere attività nell'ambito dell'opera appaltata, assume su di sè la responsabilità per l'evento lesivo dal momento che il dipendente fa il suo ingresso sul luogo di lavoro, se non si è curato di accertare la presenza ivi dei presidi antinfortunistici, in assenza dei quali il lavoratore avrebbe operato a rischio.
Afferma, sulla base di una ipotesi ricostruttiva "altra", rispetto a quella della Corte di Appello, che la responsabilità per l'evento sia da attribuire al gruista che ha errato la manovra di sollevamento e non si è comunque curato di previamente imporre al RA di allontanarsi dal campo di azione della gru.
Indi afferma che nel cantiere de quo tutte le misure di sicurezza fossero state comprovatamente adottate, tanto che nulla di irregolare venne rilevato dai carabinieri intervenuti sul luogo, e dagli ispettori della USL..
In fine contesta la responsabilità in capo al BA per l'assenza di poteri decisionali a lui intestati, operando i dipendenti agli ordini dell'appaltatore dell'opera e dei suoi preposti, e cita sentenze di questa stessa Corte in materia di sicurezza del lavoro, di vario segno e significato con riferimento al rapporto di appalto e responsabilità per gli infortuni sul lavoro. Conclude nel senso che il BA - sia esso intermediatore di mano d'opera o subappaltatore - deve essere prosciolto.
Con il secondo atto di ricorso, il BA deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis, 133, 163, 164 e 168 C.p. e vizio di motivazione.
Afferma che abbia errato il secondo Giudice negando le generiche attenuanti, dal momento che i precedenti penali dell'imputato, cui ha fatto riferimento quella Corte territoriale per motivare il diniego, sono di lieve entità e riguardano reati puniti in concreto con pene pecuniarie. Parimenti impugna la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, affermandone la illegittimità posto che il BA ha riportato solo condanne a pene pecuniarie che, anche se convertite, non superano il limite di pena imposto per la concessione del beneficio. Indi, con separato atto, impugna anche la sentenza de qua per violazione degli artt. 589 C.p., 181 e 389 DPR n. 547/55, nonché per vizio di motivazione. Ciò relativamente alla ritenuta inadeguatezza della fascia di fibra al sollevamento del compressore, ed inoltre per il credito dato dalla Corte territoriale ad alcuni testi non messi a confronto con le diverse versioni rese da altri testi. Indi per aver screditato la deposizione dei carabinieri verbalizzanti a causa della asserita divergenza di tesi. Con un ulteriore motivo di tale terzo ricorso, denuncia violazione degli artt. 40/2 e 589 C.p. e difetto di motivazione. Espone le ragioni per le quali il BA non appare in alcun modo aver violato gli obblighi di sicurezza.
CA ER, dopo aver esposto i fatti e sottolineato come unico testimone oculare sia stato proprio IM ER, operatore delle gru al momento dell'incidente, e che, inoltre, questi indicò ai carabinieri le due funi di acciaio rinvenute sotto il compressore, e che essi sequestrarono consegnandole ai funzionari della USL, denuncia vari vizi di motivazione della sentenza impugnata, ed erronea valutazione di documentazione, di prove testimoniali ed altro.
In primo luogo indica come dal contratto di subappalto fra la SpA ER CA CO e la Srl SIC si evincesse una espressa delega dalla prima alla seconda per le misure antinfortunistiche, e come il titolare della ditta - la quale gestiva in quel momento un gran numero di cantieri - non potesse ritenersi responsabile in alcun modo per l'osservanza delle misure di prevenzione dei rischi della lavorazione. Nel caso di specie egli si era servito del Geom. ER AL il quale, per suo conto, era stato nominato responsabile del cantiere;
ne' egli aveva impartito, direttamente o attraverso il AL, l'ordine di sollevare il compressore di sua proprietà. Inoltre evoca in causa la responsabilità del gruista ER là dove di sua iniziativa ha dichiarato di non aver ricevuto da parte del geometra AL l'ordine espresso, il giorno dell'incidente, di sollevare il compressore, ma che tale generica disposizione era stata impartita fin dall'inizio della utilizzazione del detto compressore. Inoltre evidenza i dubbi sulla dinamica dell'incidente, stante il rinvenimento delle sole funi metalliche e non della cintura di imbraco in fibra. Ed ancora evidenzia come il distacco del compressore sia avvenuto nel momento in cui, dalla operazione di trazione verticale, il carrello della gru fu dallo ER comandato verso uno spostamento orizzontale;
da tale operazione mal eseguita derivò l'oscillazione e la caduta del compressore. ER era per altro un gruista esperto il quale avrebbe dovuto eseguire la manovra a regola d'arte, imponendo al RA di allontanarsi dal raggio di azione della gru, e non era affatto prevedibile che ciò non avvenisse. La condotta del RA, che si era collocato sotto il compressore, fu comunque caratterizzata da imprevedibilità, e pertanto il nesso eziologico ne risultò interrotto per la causa prevista dall'art. 41/2 C.p.. Denuncia inoltre come i Giudici di appello non abbiano tenuto conto di tutti gli elementi di prova a loro disposizione, travisando i fatti e persino mettendo in discussione la testimonianza del carabiniere OD circa la consistenza delle funi che agganciavano il compressore. Censura la motivazione della sentenza in ordine alla attendibilità degli operai e degli altri testimoni assunti, ed indica passi del compendio probatorio per fornire una diversa interpretazione dei fatti di causa. In particolare esamina la testimonianza dello ER (gruista) per indicarne i punti di incoerenza.
Il Giudice di appello, egli afferma, "pare che, inverosimilmente, abbia inteso estrapolare dalle singole deposizioni solo quelle patti che, unite insieme tra loro, potevano confortare la decisione di colpevolezza. Una decisione, tra l'altro, che appare, quasi spregiudicatamente, senza qualsivoglia apparente incertezza in merito sia alle modalità del sinistro, sia relativamente alla colpevolezza degli indagati" (pag. 18 di ricorso).
HI LV e TT NR, per il tramite del loro Difensore, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 129, 530 e 531 C.p.p. e 181 DPR n. 547/55. Criticano le conclusioni circa la dinamica dell'incidente (usura e lacerazione della fascia di fibra, per altro mai rinvenuta) e definiscono "non proprio trasparente" (pag. 4 non numerata di ricorso) la posizione assunta dai secondi Giudici nel definire "insidiose" le modalità di sollevamento del compressore;
parlano di "capziose congetture" dalle quali si era ben guardato il primo giudice. Criticano che non si sia proceduto contro il manovratore della gru e deducono che, in presenza di un compendio probatorio che aveva indotto il primo giudice a prosciogliere, i secondi Giudici avrebbero dovuto pervenire, specie quanto alle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, non già alla declaratoria di prescrizione, ma ad un pieno proscioglimento di merito per la mancanza assoluta di prova sul fatto contestato.
Denunciano di poi difformità fra il contestato ed il pronunciato in relazione agli artt. 186 e 169 DPR n. 547/55, in quanto tali norme riguardano non certo le modalità (ritenute usuranti della fascia di imbraco) di aggancio, ma il pericolo che il peso sospeso può determinare, in sè, per le persone. Ciò che era assicurato e comprovato dal fatto che per ben un mese la imbracatura del motocompressore ebbe a reggere. Ma tale fatto, per altro non contestato ai ricorrenti, è stato loro attribuito senza considerare che essi, una volta accertato che la misure di sicurezza erano state tutte adeguatamente adottate, non potevano certo seguire passo passo ogni attività di cantiere. Al gruista semmai sarebbe stata da attribuire la responsabilità per la manovra e per non essersi assicurato che nel raggio di azione della gru non insistesse alcuna persona in situazione perciò di pericolo.
Affermano, ancoraché del tutto immotivatamente la Corte di merito abbia superato i dubbi del primo giudice sulla causa dell'infortunio che si sarebbe potuta attribuire alla brusca ed errata manovra impartita alla gru dal manovratore ER, mentre erano in corso operazioni a lui esclusivamente affidate. Rivisitano tutta la dinamica dei fatti onde sottolineare come solo allo ER potesse imputarsi la consapevole e pericolosa manovra posta in essere;
ma costui schiacciò "il tasto sbagliato del telecomando....". In fine denunciano violazione della norma di cui all'art. 63 C.p.p. posto che lo ER, manovratore della gru e testimone particolarmente creduto (unico teste presente al momento del fatto) dai secondi giudici, avrebbe dovuto assumere sin dall'inizio la veste di imputato. Eppertanto la inutilizzabilità della sua testimonianza deve essere causa quanto meno di annullamento della sentenza impugnata.
CA ER sottopone questione di costituzionalità dell'art. 593 C.p.p. in relazione all'art. 443 stesso Codice, per violazione dell'art. 3 Cost.. Infatti, a seguito della modifica, con legge n. 479/1999, di tale ultima norma, egli sostiene, "il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, ne' contro le sentenze di condanna salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Per quanto concerne il giudizio ordinario questa regola non esiste e ve ne è un'altra del tutto differente. I limiti all'appello sono pressoché inesistenti" (pag. 2 non numerata di ricorso). Ne trae che vi è una disparità di trattamento ingiustificabile, attesa anche la sostanziale eguale valenza dei due giudizi a seguito delle modifiche instaurative di ampia possibilità di introduzione ed acquisizione probatoria. Tale disparità ha denneggiato il ricorrente in quanto, equiparando il rito ordinario all'abbreviato - quoad appellabilità della sentenza di prosciglimento - il PM non avrebbe potuto appellare la sentenza di proscioglimento riguardante la posizione del AL. Indi si diffonde nella descrizione del divieto del "doppio rischio" nel processo accusatorio (fenomeno che egli definisce "doublè jeopardy") che caratterizza il processo italiano, per l'acconsentito secondo giudizio (con esito eventualmente opposto) a seguito di impugnazione, da parte del PM, di una sentenza assolutoria. In punto di non manifesta infondatezza e di rilevanza egli chiede che questa Suprema Corte devolva alla Corte Costituzionale la dedotta illegittimità dell'art. 593 C.p.p. "nella patte in cui non dispone che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto similmente a quanto dispone l'art. 443 in situazione del tutto analoga" (punto n. 4 di ricorso).
Indi contesta il merito della decisione, e particolarmente che "la sentenza arriva a dire che sono stati gli imputati nelle rispettive qualità ad imbracare il compressore, quando è noto anche ai Giudici che ad imbracarlo furono lo ER ed il defunto RA". Ripropone la tesi, proposta da altri ricorrenti, secondo la quale il gruista ER era esperto sufficientemente per poter su di lui fare affidamento, così come il defunto RA. Da qui l'utile trasferimento sugli stessi della posizione di garanzia facente capo all'imputato-ricorrente, e la interruzione del nesso causale nei suoi confronti.
Ricorda come sia emerso dagli atti che il AL indicò al gruista di sollevare, al termine della giornata, il compressore onde evitare che venisse rubato o danneggiato, e questi aveva la competenza necessaria per poter assolvere in sicurezza a tale incarico. Contesta anch'egli la esclusione dello ER dal novero degli imputati.
Indi ritorna sulla sentenza di primo grado e sull'inadeguato accertamento circa la utilizzazione dell'imbraco in fibra del compressore, ragione, questa, utilizzata anche dagli altri imputati. In punto di nesso causale, richiama anche egli l'art. 41/2 C.p. e rinviene, nella imprudente condotta del RA, che si collocò al di sotto del compressore in fase di sollevamento, il fatto sopravvenuto e determinante, atto ad interrompere il nesso causale nei suoi confronti.
In fine, ed in relazione alla posizione di direttore dei lavori del AL, segnala come lo stesso fosse un mero esecutore di ordini, privo del tutto di autonomia decisionale, e pertanto della sua condotta deve rispondere semmai la ditta CA ed il suo titolare. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non possono trovare accoglimento.
Non può revocarsi in dubbio che l'incidente si è verificato, come meglio si evince dalla seconda ed impugnata sentenza, in conseguenza dell'interessamento di due macchine (la gru ed il compressore) di proprietà della DI CA, nel cui esclusivo interesse veniva dunque effettuata la manovra che ha poi causato l'evento. Per altro è rimasto anche accertato che il compressore era stato consegnato in cantiere già fornito della imbracatura atta al sollevamento (in fibra naturale o sintetica), verosimilmente predisposta al fine di issare il pesante macchinario durante le ore notturne, al fine specifico di prevenirne il furto o il danneggiamento di natura eventualmente anche estorsiva.
Tale pratica, diffusissima nei cantieri, così come affermato dai tecnici esaminati in processo (e della cui dichiarazione in tal senso è cenno in sentenza), è talmente generalizzata da potersi ritenere notoria;
ma essa non soltanto non è correlata alle attività tipiche di cantiere (avendo la finalità patrimoniale di cui s'è detto), ma costituisce illecita fonte di pericolo per quanti, persino anche in situazione altrettanto illecita (ad esempio: per essersi introdotti abusivamente e con anche finalità illecite), vengano a trovarsi nel raggio di movimento della gru che viene lasciata libera di muoversi "a bandiera" onde evitarne, qualora al contrario bloccata, il crollo sotto l'azione di agenti atmosferici di una certa intensità. In tale ordine di idee, deve osservarsi che la condotta di tal tipo (quale quella dedotta in processo, e di cui qui si è detto) integra non soltanto la violazione delle previsioni contravvenzionali specifiche concernenti le cautele da usare in relazione ai sollevamento dei carichi nei cantieri, ma anche la violazione delle generiche norme di diligenza e di prudenza, posto che essa implica la realizzazione di una situazione di pericolo per le persone che, se bilanciata con l'interesse di natura privata a patrimoniale che essa tende a proteggere, si pone in forte squilibrio di valori giuridicamente riconosciuti, e non trova riscontro in alcuna norma o principio generale dell'ordinamento giuridico.
Ciò premesso, ed in relazione ai ricorsi prodotti, osserva il Collegio che il controllo del giudice di legittimità sulla struttura della motivazione non può risolversi nella sovrapposizione dell'apprezzamento di tale giudice su quello compiuto nelle fasi di merito, dovendo, invece, consistere nella verifica di un razionale apparato argomentativo collegante i vari punti della decisione e della coordinazione tra le diverse proposizioni attraverso le quali si sviluppa il filo logico sotteso alla HHHB degli elementi probatori indicati nel testo del provvedimento. La funzione della indagine di legittimità sulla motivazione non è, dunque, quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma quella, completamente, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendono giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte dai fatti accertati, verificando la congruenza dei passaggi logici attraverso i quali si articola la decisione del giudice di merito (in senso conforme, v. Cassazione penale, sez. 1^, 30 novembre 1995, n. 1428, Riggio). Pertanto inammissibile è la ricerca di un diverso esito del compendio probatorio relativo all'utilizzo (improprio e negligente, a dir poco) di una imbracatura inadeguata del compressore, per il mancato rinvenimento di tale fascia, processualmente (almeno) apparsa e scomparsa inspiegabilmente, come si evince dai riferimenti al compendio testimoniale che ne fa la Corte di merito.
Nè vi è dubbio in sentenza, sul piano del nesso di causalità, che l'ordine di imbracare il compressore a fine giornata, ed issarlo con la gru, sia venuto dalla proprietà di tali attrezzature, e sia stato puntualmente eseguito dal geometra AL, preposto alle dipendenze del CA, e, su ordine di costui, dal gruista, secondo quanto accertato dalla Corte di Appello, anche sulle dichiarazioni di quest'ultimo. In particolare, e quanto ai motivi di ricorso, nella fattispecie dedotta in giudizio poco ruolo gioca la delega per la sicurezza rilasciata dalla DI CA alla SrL Sic per la posizione di garanzia specifica assunta dal CA in relazione ai mezzi di sua esclusiva proprietà e per l'ingerenza diretta del geometra AL che per sua disposizione e nel suo interesse impartiva gli ordini in cantiere, e fra questi specificatamente quello impartito al gruista di issare ogni sera il compressore. Del tutto indeducibili sono altresì nella presente sede, per la regola prima qui enunciata, le questioni inerenti una diversa valutazione della posizione del gruista ER il quale, oltre ad essere indicato quale unico testimone del fatto (quasi a richiamare il superato criterio dell'"unus testis, nullus testis"), è indicato come inesperto manovratore della gru (e dunque responsabile dello scarto che avrebbe causato la rottura della imbracatura), tutti elementi di fatto, questi, già valutati dalla Corte territoriale in maniera convincente, esaustiva e secondo un percorso logico del tutto adeguato che, ovviamente, parte dalla presupposta esistenza della (scomparsa) precaria imbracatura del compressore che aveva accompagnato tale mezzo fin dal suo arrivo in cantiere, con la precisa finalità cui veniva, tutte le sere, adibita. Quanto detto prima a proposito della valutazione del compendio probatorio vale anche circa la omessa valutazione della testimonianza del carabiniere Capodici che, distintasi per lacune e contraddittorietà difficilmente spiegabili, secondo il condivisibile parere dei secondi Giudici di merito, è stata comunque attentamente vagliata e tenuta nella considerazione che essa appare aver meritato, nei termini di cui in sentenza impugnata.
Non meritevoli di considerazione, in quanto del tutto estranee ad alcuna legittima ragione del ricorrere al Giudice di legittimità, sono poi le considerazioni relative alla utilizzazione della prova in funzione di un precostituito orientamento, che il Giudice di appello avrebbe fatto, e che pertanto ricadono nella complessiva valutazione di inammissibilità del ricorso.
Analoga è la sorte del ricorso prodotto dal Geometra AL. In primo luogo va dichiarata la manifesta infondatezza del sottoposto dubbio di costituzionalità dell'art. 593 C.p.p. in relazione all'art. 443 C.p.p., per violazione della norma di cui all'art. tre Cost.. Ed, infatti, e per contro rispetto a quanto asserito, la disomogeneità della due situazioni sta in ciò che l'art. 443 C.p.p. configura il divieto di appello delle parti (e dunque anche del PM) contro le sentenze di proscioglimento "quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula". È evidente che la norma faccia riferimento alla domanda di una diversa formula di proscioglimento. Ora, il ricorrente lamenta che, ove la disposizione generale sull'appello, di cui all'art. 593 C.p.p., fosse stata formulata alla stessa maniera, nel processo de quo il PM non avrebbe potuto impugnare la sentenza di proscioglimento emessa in primo grado. Non è chi non veda in primo luogo che altro è il divieto assoluto di impugnare (che il ricorrente crede di rinvenire nella previsione di cui all'art. 443 C.p.p.), ed altro è il divieto di impugnare per ottenere solo una formula di proscioglimento più favorevole (ex art. 530, primo comma, C.p.p. rispetto ad una pronuncia ex art. 530, secondo comma C.p.p.; ovvero, ad esempio, una formula "perché il fatto non sussiste" piuttosto che "perché il fatto nono costituisce reato"). Tale previsione, del tutto non significativamente in contrasto con la previsione generale della appellabilità, si spiega con la diversità del rito "diversificato" nel cui ambito essa insiste, quale una delle misure che ne incoraggino la scelta, e come diretta conseguenza di tale scelta, e pertanto, per tal considerazione, è del tutto inconfigurabile il sottoposto dubbio di costituzionalità.
Sotto il profilo della rilevanza, va - ad abundantiam - da aggiungere che nel caso di specie la impugnazione del PM, tutt'altro che tendere ad una "formula di proscioglimento diversa", tendeva (ed ha conseguito) un "diverso esito dell'accertamento", e pertanto una ipotetica equiparazione della due previsioni, nel senso ipotizzato, non sarebbe stata di alcun giovamento per il ricorrente. Tanto premesso, nel merito del ricorso egli ripropone - come detto - la responsabilità del gruista ER e dello stesso RA perché entrambi sufficientemente esperti da poter riporre in essi affidamento, esentandosi così da responsabilità alcuna per l'evento. In realtà, e posto che egli stesso versava già in colpa per l'ordine impartito di sospendere il carico (al di fuori di una esigenza connessa alle attività tipiche di cantiere) ogni sera al solo fine di tutelare gli interessi economici del suo mandante, e così per consapevolmente legittimare un'operazione pericolosa stante la precaria ed inadatta imbracatura del compressore, non può richiamarsi a tale principio (dell'affidamento), in funzione della asserita interruzione del nesso di causalità, in applicazione dell'insegnamento qui condiviso e ribadito secondo cui non può parlarsi di quando colui che si affida sia in per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciò nonostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione o ponga rimedio a quella omissione (Cassazione penale, sez. 4^, 6 dicembre 1990, Bonetti). Assorbito ogni altro argomento, i ricorsi del CA e del AL sono pertanto infondati in misura molto prossima alla manifesta infondatezza, e vanno dunque rigettati.
NG LV e OT NR, da parte loro, ripropongono una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti, criticando le conclusioni peritali, e censurano con argomenti anche non pertinenti l'operato dei secondi Giudici (parlando di scarsa trasparenza della pronuncia); sostengono la responsabilità del gruista, così come gli altri imputati hanno fatto, ed affermano come errata la declaratoria di prescrizione dei reati contravvenzionali contestati: argomenti questi ultroneo, il primo, non essendo stata ipotizzata, per quanto qui interessa, accusa formale alcuna nei confronti dello ER;
irrilevante, il secondo, in quanto, comunque la loro responsabilità si sarebbe configurata per il profilo di colpa generica parimenti contestato. Senza considerare che la portata amplissima della norma di cui all'art. 186.1 DPR n. 547/55 vuole che le cautele ivi previste si applichino a tutte le operazioni di sollevamento e di trasporto di carichi che passino sui luoghi ove si trovino lavoratori (o anche terze persone ivi presenti) in modo da costituire, nel caso di caduta, pericolo per la loro incolumità e sicurezza (ex plurimis, Cass. Sez. Quarta penale, n. 27893 del 21 giugno 2004, RV 229076, Sorbello).
In ordine poi alla denunciata violazione della norma di cui all'art. 521 C.p.p., la stessa è del tutto insussistente posto che il fatto contestato è premessa logica del fatto accertato, e che i ricorrenti si sono difesi anche in relazione al fatto poi accertato. Essi, quali sub-appaltatori e titolari, per delega, della sicurezza in cantiere, avevano l'obbligo di controllare le modalità di osservanza di tali norme, e di quelle di generale diligenza, anche in relazione alla situazione che si veniva a determinare nei periodi di inattività;
ciò che hanno omesso per tutto il tempo in cui la detta manovra fu effettuata con cadenza quotidiana. Quanto alla sostenuta responsabilità dello ER, essa rientra nella ipotesi della alternativa ricostruzione del fatto, del tutto non consentita nella presente sede per quanto detto qui, precedentemente, in premessa di motivazione. Nè coglie nel segno la denuncia ex art. 63/2 C.p.p. per cui, si sostiene, le dichiarazioni del teste ER sarebbero inutilizzabili poiché costui avrebbe dovuto assumere sin dall'Inizio la posizione di indagato;
infatti tale norma non interessa persone che non abbiano mai assunto nel procedimento la detta posizione, diversa da quella di testimone o di persona informata dei fatti (vedi Cass. Pen. Sez. Seconda, n. 47088/2003, Di Capua ed anche Sez. Quinta, n. 44371/2003). Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.
Altresì manifestamente infondato è il ricorso del BA il quale, alla stregua degli altri, con i suoi due ricorsi ha inteso proporre una diversa ricostruzione dei fatti in aderenza a quanto fatto dal primo giudice del proscioglimento. In verità il Giudice di Appello, nell'esercizio del suo potere di critica e di correzione, non è in alcun modo vincolato dalla decisione del primo giudice che può anche totalmente ribaltare, in tutto o in parte, in funzione di un diverso od opposto convincimento, a condizione di ragionevole ed adeguata motivazione. Egli, in quanto prestatore di mano d'opera, era titolare di una posizione di garanzia che avrebbe implicato anche l'obbligo di accertarsi che i suoi dipendenti lavorassero in regime di sicurezza, nel rispetto delle norme di tutela e di prevenzione, sia genetiche che specifiche. Per contro egli afferma il suo diritto a disinteressarsi di tale condizione in funzione della responsabilità degli altri soggetti tenuti a tale garanzia;
ma così non è in quanto, come detto, anche la sua posizione è coinvolta in tal dovere per il quale egli, ove le condizioni di sicurezza gli risultino non osservate, ha sempre il potere (ed il dovere) di ordinare al suo dipendente di astenersi dalla prestazione in ambiente che egli ritenga pericoloso. In ordine al secondo punto di ricorso (relativo al diniego di concessione della generiche attenuanti e della sospensione condizionale della pena) e posto che egli non contesta la mancanza di motivazione, ma che la motivazione abbia ad oggetto i suoi precedenti penali, nella sostanza finisce per chiedere a questa Suprema Corte di rivedere un apprezzamento di merito che solo il Giudice territoriale può svolgere, a condizione di motivarne le ragioni in maniera adeguata e ragionevole, come in effetti è già stato operto nel caso di specie. In fine, ed in relazione al separato e specifico ricorso, osserva la Corte che le sue valutazioni in relazione all'accertamento della inidoneità della cinghia di imbracamento del compressore, nonché in relazione alla mancata valorizzazione di alcune testimonianze rispetto ad altre, tali sono argomenti di puro fatto la cui indagine è preclusa in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale fornito adeguata e ragionevole motivazione. Rimane assorbito ogni altro argomento. Pertanto i ricorsi di NG, OT e BA debbono essere dichiarati inammissibili, mentre i ricorsi di CA e AL vanno rigettati per le ragioni fin qui spiegate. I ricorrenti vanno tutti conseguentemente condannati in solido al pagamento delle spese processuali, e NG, OT e BA anche al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, considerato il grado di "colpa processuale", pare equo determinare in Euro mille ciascuno.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 C.p.p.. Dichiara inammissibili i ricorsi di NG LV, OT NR e BA NO;
rigetta i ricorsi di CA ER e AL ER. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e condanna inoltre NG, OT e BA al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, della ulteriore somma di Euro Mille ciascuno.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2005