Sentenza 29 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4655 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Aula "B" 04 6 55 /0 1 RE PUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE Lavoro R.G.n.4113/99 SEZIONE LAVORO Cron. 9913 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario De Musis Rep.Presidente - " Giovanni Consigliere Rel. Ud.
1.02.2001 Prestipino п Mario Putaturo Donati. " " Donato Figurelli " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Raffaele Foglia " Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente 3000 per diritti L. SENTENZA 29 MAR. 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da ie 。 s RE GI, elett.te dom.to in Roma, Via Panzini, presso il Sig. TT Anniballi, rappresentato e difeso dagli Avv. Ersilio Indraccolo e Pierlucio Napoli per procura speciale in calce al ricorso e ora d'ufficio presso le Cancellerie carte cessezione. - Ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Passaro, Marco Poti e Carlo De Angelis per 550 procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. Resistente con procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 485 del 25.2.1998 (R.G. n. 670/95). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza dell'1.2.2001; Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 1° luglio 1991 GI RE conveniva davanti al Pretore del lavoro di Lecce l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere l'assegno di invalidità. Instauratosi il contraddittorio e disposta una consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore con sentenza del 1° agosto 1995 rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dal RE, veniva confermata dal Tribunale di Lecce con sentenza del 25 febbraio 1998. Il Tribunale osservava che il consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado, il cui parere 2 doveva essere condiviso, aveva accertato che il RE era affetto da spondiloartrosi deformante con discoartrosi, piccola ernia, gonoartrosi bilaterale, varici agli arti inferiori e cecità dell'occhio destro, ma aveva rilevato che tali infermità non avevano reso l'assicurato invalido ai sensi di legge. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il RE, che ha dedotto un unico, complesso motivo. depositato la procura speciale alla L'INPS ha lite. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso il RE denuncia G. 10la violazione e la falsa applicazione dell'art. r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni (rectius, art. 1 1. 12 giugno 1984 n. 222), oltre al vizio di omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale, nonostante i rilievi critici mossi alla consulenza tecnica disposta nel giudizio di appello mediante il deposito di una abbia recepito relazione tecnica di parte, acriticamente le conclusioni del consulente d'ufficio, senza considerare che quest'ultimo aveva omesso di valutare il carattere usurante dell'attività lavorativa (quella di artigiano intonacatore) espletata da un 3 soggetto con visus limitato al solo occhio sinistro (quest'ultimo per giunta ridotto a 4/10 del normale) né aveva esaminato l'infermità (la cardiopatia ipertensiva) fatta oggetto di specifica censura nell'atto di appello in quanto pretermessa negli accertamenti compiuti dal primo giudice. Il ricorso è fondato. Sussiste, in primo luogo, il vizio di motivazione, dato che il giudice di appello non ha esaminato la denunciata cardiopatia ipertensiva (se del caso, anche per escluderne l'esistenza а la rilevanza nel complessivo quadro morboso) che da parte nonostante M dell'assicurato, sia nell'atto di impugnazione, sia con la consulenza tecnica di parte esibita dopo il deposito della relazione tecnica disposta nel giudizio di appello, avesse fatto presente di essere affetto anche da questa ulteriore infermità. Ricorre, in secondo luogo, anche il denunciato vizio di violazione di legge, giacché, come questa Corte ha più volte affermato, ai fini della valutazione dello stato invalidante richiesto per l'erogazione dell'assegno ordinario previsto dall'art. 1 1. 12 giugno 1984 n. 222, fermo restando che, per il rilievo che ora deve darsi alla capacità di lavoro e non più, come per il passato, alla capacità di guadagno, non possono avere incidenza, nella decisione finale che deve essere emessa, le condizioni socio-economiche ed ambientali sicché non possono essere utilizzati quei fattori collegati alla impossibilità solo alla difficoltà, per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta, di inserirsi nel mercato del lavoro (Cass. 3 dicembre 1998 tuttavia, poichén. 12261) l'accertamento delle condizioni sanitarie va compiuto facendo riferimento alle "occupazioni confacenti alle attitudini" dell'assicurato, il giudice deve tenere conto della situazione del soggetto protetto, avuto riguardo, in particolare, al lavoro esercitato dal M. medesimo e al relativo carattere usurante (Cass. 3 dicembre 1999 n. 13528). In applicazione di questo principio di diritto, deve essere sindacata la decisione emessa dal Tribunale nella parte in cui non è stato fatto alcun cenno alla attività lavorativa esercitata dal RE e all'incidenza che sulla capacità di lavoro, in relazione a tale attività, ha (eventualmente) esplicato il riscontrato stato invalidante. Pertanto, poichè la sentenza impugnata non si sottrae alle censure formulate dal RE, il ricorso deve essere accolto e la sentenza stessa deve essere cassata, con rinvio della causa ad un altro giudice, 5 e cheche si designa nella Corte di appello di Lecce dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 1° febbraio 2001 Il Presidente: Rofaris be yun's Il Consigliere estensore: fille I D IL CANCELLIERE , A S O Depositato in Cancelleria S L L 3 A 0 T 1 3 O oggi, 29 MAR. 2001 , B 5 . A T I S . R D E IL CANCELLIERE N A P ' A S T L T R I 3 L S O 7 N E C - O G D 8 P - O I M 1 S I A 1 N D A E E E S D , G I E O T A G R N E T O E S L I T S T G E I A E R L R I L D E D O 9