Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
Anche quando la Corte di Cassazione, annullando la sentenza impugnata, decide la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 353 del 1990, non è ammissibile nella stessa sede di legittimità, la domanda di restituzione delle somme corrisposte sulla base delle sentenze di merito, dato che per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla Corte compete solo il giudizio rescindente e la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice che ha pronunciato la medesima, a norma dell'art. 389 (la cassazione con pronuncia nel merito integrando una nuova ipotesi di cassazione senza rinvio), mentre, in caso di pagamento eseguito in forza della sentenza di primo grado, essa avrebbe potuto essere rivolta al giudice di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
ASSITALIA "LE ASSICURAZIONI D'ITALIA" SpA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE PARIOLI 12, presso l'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SE AU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRÒ, giusta procura in calce al controricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 556/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/09/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso e dichiari la competenza della Corte d'Appello di Milano, con le pronunce di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso avanzato dall'avv. Cesare AS ai sensi dell'art. 28 della legge 13.6.1942 n. 794, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza 24.5-12.7.1988, liquidava a favore dell'istante ed a carico dell'Assitalia "Le Assicurazioni d'Italia" s.p.a. la somma di L. 260.000.000, oltre I.V.A. e C.P.A., a titolo di onorari professionali.
La detta ordinanza, impugnata dall'Assitalia ax art. 111 Cost., veniva annullata senza rinvio da questa Corte, con sentenza 2.7.1990- 7.10.1991. L'Assitalia quindi, che nel frattempo aveva provveduto al pagamento in virtù dell'esecutività del titolo, chiedeva al presidente del Tribunale di Roma di ingiungere a AU AS, quale erede dell'avv. Cesare AS, il pagamento della somma di L. 264.585.840, oltre interessi, in restituzione di quanto corrisposto al "de cuius".
Contro il decreto ingiuntivo, emesso in data 16.6.1992, proponeva opposizione la AS, deducendone in primo luogo la nullità per incompetenza del giudice ex art. 389 c.p.c. L'opposizione, rigettata dal Tribunale, veniva invece accolta dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza 12.11.1996-20.2.1997, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del presidente del Tribunale di Roma, essendo funzionalmente competente, ex art. 389 c.p.c., la Corte d'appello di Milano. Rilevava la Corte che il suddetto art. 389 c.p.c. stabiliva la competenza funzionale ed inderogabile a conoscere delle domande conseguenti alla cassazione: competenza che, nel caso di cassazione con rinvio, spettava al giudice di rinvio e, nel caso di cassazione senza rinvio, spettava al giudice che aveva pronunciato il provvedimento cassato (dovendosi intendere in senso estensivo il termine "sentenza" usato dalla norma, tale da ricomprendere ogni provvedimento, avente contenuto decisorio e definitivo anche se non emesso nella forma della sentenza, impugnabile con ricorso per cassazione).
Avverso tale sentenza l'Assitalia ha proposto regolamento di competenza.
AU AS ha depositato memoria difensiva, sollevando preliminarmente eccezione d'inammissibilità del ricorso. Il P.M., nelle conclusioni scritte 10.11.1997, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità del ricorso, considerato che la sentenza impugnata ha pronunciato esclusivamente sulla competenza, negando che il presidente del Tribunale di Roma fosse competente per l'emissione del decreto ingiuntivo ed il tribunale per l'opposizione: la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo si pone come meramente consequenziale alla ritenuta incompetenza e non costituisce distinta pronuncia di merito. Nel procedimento - infatti - di opposizione a decreto ingiuntivo. la sentenza di secondo grado che dichiari l'incompetenza del giudice che ha emesso l'ingiunzione, annullando la medesima e regolando le spese di causa, può essere impugnata solo con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., in quanto non contiene pronunce diverse da quella sulla competenza, tali non potendosi considerare le statuizioni conseguenziali ed accessorie sull'efficacia del decreto ingiuntivo e sulle spese processuali (Cass. 2697/77; in senso conforme: Cass. 11460/91). Deve dunque passarsi all'esame dei motivi del ricorso, con i quali si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 389 c.p.c., dell'art. 144 disp. att. c.p.c., dei principi e norme che disciplinano il giudizio avente ad oggetto domande restitutorie conseguenti all'annullamento senza rinvio di provvedimenti cassati ex art. 111 Cost., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Innanzi tutto, la ricorrente nega l'applicabilità dell'art. 389 c.p.c. alle ipotesi in cui l'annullamento senza rinvio abbia riguardato, come nella specie, un provvedimento non avente natura di sentenza, ed in particolare un provvedimento da ritenersi abnorme, in quanto emesso, come stabilito dalla sentenza di cassazione, in assenza di potere di decidere.
La riprova - a parere della ricorrente - si coglierebbe nell'art. 144 disp. att. c.p.c., ove è prescritto che le domande conseguenti alla cassazione debbono essere proposte con citazione, da notificarsi ex artt. 137 e seguenti c.p.c. Sostiene la ricorrente che tale forma di citazione non sarebbe attuabile dinanzi ad un giudice chiamato a decidere con la procedura in camera di consiglio, come quello che adotto l'ordinanza oggetto di cassazione. Lamenta poi la ricorrente che la Corte d'appello abbia affermato la necessarietà, anziché la facoltatività, della competenza ex art. 389 c.p.c., essendo - a suo avviso - in facoltà della parte proporre le proprie istanze restitutorie e risarcitorie in via autonoma, sia nel caso di cassazione con rinvio che nel caso di cassazione senza rinvio.
Le censure sono infondate.
In primo luogo, l'applicabilità dell'art. 389 c.p.c. non viene meno nell'ipotesi che il provvedimento cassato non abbia la forma della sentenza e l'annullamento sia stato pronunciato per difetto di potere del giudice. La competenza stabilita dall'art. 389 c.p.c. risponde infatti a criteri eccezionali e speciali, che derogano anche ai principi del doppio grado di giurisdizione e del divieto di domande nuove nel giudizio di rinvio. Tale competenza, da qualificarsi "funzionale" (Cass. 4268/86; 7605/86;
11872/93),presuppone una pronuncia di annullamento da parte della Corte di cassazione, pronuncia che necessariamente deve avere ad oggetto una sentenza o, comunque, un provvedimento avente natura di sentenza: senza che nulla, nella norma di legge, autorizzi ad operare una distinzione fra le due ipotesi.
Nè la circostanza che l'annullamento sia stato pronunciato - come affermato dalla ricorrente - per carenza di potere del giudice, comporta l'inapplicabilità dell'art. 389 c.p.c., trattandosi di un'ipotesi di cassazione senza rinvio prevista dall'art. 382 c.p.c., ed essendo la cassazione senza rinvio espressamente ricompresa nella competenza disciplinata dall'art. 389 c.p.c. Infondata è altresì la tesi subordinata, concernente l'asserita facoltatività della competenza stabilita dall'art. 389 C.P.C. Tale tesi trae origine in particolare da una pronuncia di questa Corte, secondo cui "rientra nella facoltà della parte interessata proporre le domande di restituzione conseguenti alla sentenza di cassazione o nel giudizio di rinvio ovvero in via autonoma" (Cass. 4735/83). Ma questa pronuncia si limita ad enunciare il principio -del resto affermato anche in altre sentenze - che le domande restitutorie possono essere proposte con citazione autonoma, rispetto al giudizio di merito, senza peraltro sancire alcuna deroga alla competenza funzionale del giudice di rinvio per entrambe le domande. Ciò era stato già chiarito in precedenza ed è stato espressamente ribadito successivamente.
Ed invero, in precedenza era stato stabilito che il giudizio che attiene alle domande di restituzione conseguenti alla sentenza di cassazione, "e che va proposto al giudice di rinvio a norma dell'art.389 c.p.c.", può essere espletato autonomamente e non deve essere necessariamente riunito al giudizio di merito in sede di rinvio, essendo una mera facoltà della parte interessata alle restituzioni chiedere le stesse nel giudizio di rinvio o in via autonoma, mentre costituisce una mera facoltà del giudice di rinvio operare la riunione delle due domande (Cass. 4275/80). In altra pronuncia (Cass. 2800/88), rilevata l'autonomia delle domande volte alla restituzione o alla riduzione in pristino rispetto a quelle aventi ad oggetto il rapporto giuridico controverso, si è peraltro precisato che anche le prime restano comunque "devolute alla cognizione del giudice di rinvio".
Successivamente, il principio è stato affermato esplicitamente, specificandosi che: a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello, la proponibilità in via autonoma delle domande restitutorie, ripristinatorie e risarcitorie conseguenti alla sentenza di cassazione (art. 389 c.p.c.) si concreta e si esaurisce, quando il giudizio di rinvio sia stato validamente instaurato, e fino alla definizione (o estinzione) del medesimo, unicamente nella possibilità di introdurle con citazione autonoma, "ma non incide e non influisce sull'identificazione del giudice funzionalmente competente a conoscerle, che è e resta, in pendenza del giudizio di merito conseguente alla cassazione, ili giudice del rinvio", secondo la regola generale dettata dall'art. 389 c.p.c., cui l'art. 144 disp. att. c.p.c., disciplinando la forma delle domande in questione, fa espresso richiamo (Cass. 11872/93). L'autonomia delle domande restitutorie riguarda quindi soltanto la forma della citazione, distinta rispetto alla riassunzione delle domande di merito, ma non comporta alcuna deroga alla competenza funzionale del giudice di rinvio per entrambe le categorie di domande.
Infondata è quindi l'argomentazione della ricorrente, collegata al predetto art. 144 disp. att. c.p.c., poiché tale norma si limita a disciplinare la forma e la notifica della citazione per le domande restitutorie, ma non incide sulla competenza del giudice di rinvio stabilita dall'art. 389 c.p.c. Nè può mutare tale conclusione la circostanza che il provvedimento cassato sia stato pronunciato, nella specie, in esito ad un procedimento camerale: nell'ipotesi di cassazione senza rinvio, la domanda restitutoria instaura infatti necessariamente un giudizio "autonomo", nel senso sopra precisato, soggetto quindi alla procedura ordinaria.
Soltanto nel caso - che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di esaminare - di estinzione del giudizio di rinvio, le domande restitutorie e ripristinatorie possono essere proposte dinanzi al giudice competente secondo le regole comuni (Cass. 4268/86; 10352/93). Nel caso invece - come nella specie - di cassazione senza rinvio, non è ravvisabile alcuna ipotesi di deroga alla competenza funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di cassazione, restando chiarito che la facoltà di proporre le domande restitutorie in via "autonoma", prevista per la cassazione con rinvio, è limitata alla forma distinta della citazione, ma non incide sulla competenza funzionale stabilita dall__e art. 389 C.P.C. La competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la sentenza cassata è stata ribadita di recente per una nuova ipotesi, assimilabile alla cassazione senza rinvio. È stato infatti stabilito che, quando la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decide la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., come modificato dalla legge n. 353 del 1990, non è ammissibile, nella sede di legittimità, la domanda di restituzione delle somme corrisposte sulla base delle sentenze di merito: la stessa va proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, a norma dell'art. 389 c.p.c., integrando la cassazione con pronunciato nel merito una nuova ipotesi di cassazione senza rinvio (Cass. 6784/96). Il ricorso deve dunque essere rigettato, ribadendosi la competenza della Corte d'appello di Milano, affermata nella sentenza impugnata.
Sono ravvisabili giusti motivi, per la non immediata risolubilità della questione trattata, per compensare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte retta il ricorso. Dichiara la competenza della Corte d'appello di Milano. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 1999