Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 49
CASS
Sentenza 7 gennaio 1999

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Anche quando la Corte di Cassazione, annullando la sentenza impugnata, decide la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 353 del 1990, non è ammissibile nella stessa sede di legittimità, la domanda di restituzione delle somme corrisposte sulla base delle sentenze di merito, dato che per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla Corte compete solo il giudizio rescindente e la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice che ha pronunciato la medesima, a norma dell'art. 389 (la cassazione con pronuncia nel merito integrando una nuova ipotesi di cassazione senza rinvio), mentre, in caso di pagamento eseguito in forza della sentenza di primo grado, essa avrebbe potuto essere rivolta al giudice di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 49
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49
    Data del deposito : 7 gennaio 1999

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