Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
L'ordinanza che dispone il sequestro conservativo non deve essere adottata all'esito di una procedura camerale, essendo l'instaurazione del contraddittorio - sia per il debitore, sia per eventuali altri interessati - solo eventuale e posticipato al momento dell'impugnazione del provvedimento con richiesta di riesame. (Nella specie, la violazione del contraddittorio era stata dedotta, in sede di riesame, dai terzi comproprietari del bene sottoposto a sequestro conservativo limitatamente alla quota di proprietà dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2014, n. 9728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9728 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 02/10/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI P. - rel. Consigliere - N. 1284
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - Consigliere - N. 19969/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SC AL, nato in [...] il [...];
2. SC LE, nato a [...] il [...];
3. SC IC, nato a [...] il [...];
4. CC AO, nata a [...] il [...],
5. SC LE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 01/04/2014 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Scardaccione Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Cassiani Alessandro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1 aprile 2014 il Tribunale del riesame di Roma, confermando il provvedimento emesso dal giudice dell'udienza preliminare presso lo stesso Tribunale, ha disposto il mantenimento del sequestro conservativo, eseguito a richiesta del commissario liquidatore della società assicuratrice Faro s.p.a., sulle unità immobiliari di proprietà di SC AL, imputato del reato di cui alla L. Fall., art. 223, e art. 2634 c.p., in relazione alla messa in liquidazione coatta amministrativa della predetta società. Il provvedimento è stato emesso in contraddittorio anche coi terzi SC LE, SC IC, SC LE e CC AO, che erano intervenuti nel giudizio di riesame nella loro qualità di comproprietari prò quota degli immobili sequestrati e avevano prestato adesione alle richieste di SC AL, lamentando fra l'altro la mancata estensione del contraddittorio nei propri confronti.
1.1. Dopo aver disatteso le eccezioni in rito e quelle riguardanti la configurabilità del periculum in mora, il Tribunale ha respinto l'eccezione volta a sostenere l'impignorabilità dei beni, in quanto costituiti in un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 c.c.. A tale proposito ha osservato che la costituzione del fondo era da ritenere gravemente sospetta, e come tale suscettibile di revocatoria in sede civile, per un molteplice ordine di ragioni riguardanti la sua datazione ad oltre 40 anni dalla celebrazione del matrimonio e la sua posteriorità rispetto alla commissione degli illeciti, alla sottoposizione della società Faro ad amministrazione controllata, alla querela proposta dal commissario straordinario.
2. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione SC AL, i di lui figli SC LE, SC IC, SC LE e la moglie CC AO, per il tramite del comune difensore, affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo i ricorrenti ripropongono in questa sede l'eccezione volta a far valere l'efficacia impeditiva derivante dall'opponibilità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale;
osservano che, essendo nota alle parte civile l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, i beni conferiti nel fondo non potevano essere aggrediti con l'azione cautelare, in quanto non pignorabili;
sostengono non potersi far valere in questa sede la revocabilità della costituzione del fondo, non avendo alcun valore giuridico le ragioni di sospetto evidenziate dal Tribunale, che comunque contrastano dettagliatamente, deducendo illogicità di motivazione sul punto. Sotto altro profilo rilevano i ricorrenti che, essendosi estinto il giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di SC AL, costui è incontestabilmente creditore della società Faro per una somma di oltre 300.000 Euro.
2.2. Col secondo motivo rinnovano l'eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio, in relazione alla ricaduta del sequestro sugli interessi dei comproprietari dei beni sottoposti al vincolo, ancorché questo abbia riguardato soltanto la quota appartenente ad SC AL.
2.3. Col terzo motivo denunciano l'inosservanza, da parte del Tribunale, del termine di dieci giorni di cui all'art. 309 c.p.p., richiamato dal successivo art. 324, sostenendo doversi a tal fine avere riguardo alla data del deposito dell'ordinanza in cancelleria, piuttosto che a quella della deliberazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esaminando i motivi di ricorso nel corretto ordine logico- giuridico, viene dapprima in esame l'eccezione di nullità del provvedimento di sequestro per violazione del principio del contraddittorio.
1.1. Sostengono i ricorrenti che, pur avendo la misura cautelare colpito soltanto le quote dei beni di pertinenza dell'imputato SC AL e non anche quelle dei comproprietari estranei al reato, nondimeno si sarebbe dovuto tener conto del legittimo interesse di questi ultimi a contraddire, in considerazione delle conseguenze che su di essi si sarebbero riversate, ad esempio per la coesistenza di due poteri di amministrazione (quello del custode giudiziario e quello dei comproprietari) coesistenti e potenzialmente in conflitto.
1.2. Siffatta linea argomentativa si rivela priva di fondamento alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui l'ordinanza con la quale viene disposto il sequestro conservativo non necessita della previa instaurazione del contraddittorio neppure nei confronti dello stesso debitore, essendo connaturata al procedimento la possibilità di un contraddittorio posticipato, nella sede dell'impugnazione per riesame (oltre a Sez. 2, n. 40221 del 23/11/2006, Gattolla, Rv. 235592 e Sez. 6, n. 1044 del 21/03/1995, D'Amato, Rv. 202815, citate dagli stessi ricorrenti, vedasi Sez. 5, n. 2816 del 10/06/1999, Prandini G., Rv. 214472). Nel caso concreto il contraddittorio si è, per l'appunto, instaurato nel giudizio incidentale di riesame, al quale hanno anche partecipato i terzi comproprietari dei beni, che hanno potuto così prospettare ogni ragione a tutela dei propri interessi.
1.3. Nè giova ai ricorrenti valorizzare il fatto che l'istanza di sequestro sia stata proposta dalla parte civile, ed invocare su tale presupposto l'applicazione del divieto di provvedere inaudita altera parte, di cui all'art. 669 sexies c.p.c.. In proposito va infatti osservato, in primo luogo, che il menzionato divieto - previsto in via generale per i provvedimenti impositivi di misure cautelari in sede civile - non è assoluto, essendo previsto dal cit. articolo, comma 2 che il provvedimento possa essere assunto con decreto motivato, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicarne l'attuazione (il che è di frequente ricorrenza proprio nel caso specifico del sequestro conservativo); in secondo luogo che la norma processual-civilistica non può essere oggetto di applicazione analogica al procedimento penale, dato che in questa sede la misura cautelare del sequestro conservativo è compiutamente regolata - in ogni suo aspetto, processuale e sostanziale - dall'art. 316 c.p.p., e segg., onde non è riscontrabile una qualsivoglia lacuna nell'ordinamento.
2. Ancora con priorità va esaminata l'eccezione di sopravvenuta inefficacia della misura ex art. 309 c.p.p., comma 10, che informa il terzo motivo di ricorso.
2.1. Essendo avvenuta il 25 marzo 2014 la trasmissione degli atti dal giudice dell'udienza preliminare al Tribunale del riesame, sostengono i ricorrenti che entro il decimo giorno da tale data (e cioè entro il 4 aprile 2014) si sarebbe dovuto far luogo non soltanto alla deliberazione del provvedimento, ma anche al suo deposito in cancelleria;
con la conseguenza che, essendo quest'ultimo avvenuto il giorno 8 aprile 2014, il termine di legge risulterebbe inosservato.
2.2. L'assunto non ha fondamento. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10, purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, (così, da ultimo, Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Morinelli, Rv. 259652; v. anche Sez. 5, n. 48557 del 06/10/2011, Vecchiarelli, Rv. 251699; Sez. 5, n. 38105 del 12/10/2006, Trombin, Rv. 235760).
2.3. I ricorrenti, pur osservando che il dispositivo non è stato letto in udienza, come è normale nel procedimento camerale, non contestano tuttavia che ne sia stato ritualmente effettuato il deposito in cancelleria subito dopo la deliberazione;
onde il solo fatto che il provvedimento nella sua consistenza integrale sia stato depositato dopo il decimo giorno è privo di conseguenze, alla stregua della giurisprudenza testè citata.
3. Viene ora in osservazione la questione di diritto sostanziale sollevata col primo motivo. Essa ambisce a fondarsi sul rilievo per cui i beni oggetto del sequestro sono stati destinati alla costituzione di un fondo patrimoniale fin dal 6 ottobre 2011; con la conseguenza per cui, appartenendo il credito azionato dalla parte civile al novero di quelli estranei ai bisogni della famiglia, non ne sarebbe consentita l'espropriazione, ne' il sequestro conservativo che ad essa è preordinato. A confutazione della linea argomentativa addotta dal Tribunale, secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe gravemente sospetta e suscettibile di azione revocatoria in sede civile, i ricorrenti sostengono che, in mancanza di un effettivo esperimento della relativa azione e della formazione di un giudicato conforme, non possa essere posta in dubbio dal giudice penale l'efficacia impeditiva dell'esecuzione, riconosciuta dalla legge alla destinazione dei beni al fondo patrimoniale.
3.1. Osserva la Corte che, prima ancora di verificare se le ragioni addotte dal Tribunale abbiano giuridico fondamento, corre l'obbligo di osservare che i ricorrenti, pur adducendo quale impedimento giuridico al sequestro l'esistenza di un fondo patrimoniale, si astengono dal dedurre la sussistenza del fondamentale presupposto per l'opponibilità ai terzi, costituito dall'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio. In proposito va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua massima espressione a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (Sez. U Civ., n. 21658 del 13/10/2009, Rv. 609466; v. anche la successiva conforme Sez. 3 Civ., n. 27854 del 12/12/2013, Rv. 629489). Orbene, pur mostrandosi consapevoli di tale orientamento giurisprudenziale, tanto da richiamare nelle proprie difese la massima delle Sezioni Unite or ora citata, i ricorrenti non vi si sono tuttavia attenuti, omettendo di prospettare a questa Corte di aver soddisfatto il primario onere di allegazione e di prova che ad essi incombeva ai fini dell'opponibilità ai terzi ex art. 162 c.c., comma 4: il che si traduce in un vizio di genericità del motivo d'impugnazione.
3.2. Per quanto si riferisce al credito che, a detta dei ricorrenti, farebbe capo ad SC AL conseguentemente all'estinzione del procedimento di opposizione a un decreto ingiuntivo da lui ottenuto nei confronti della società Faro s.p.a., va rilevato che il giudice del riesame ha motivatamente disatteso la relativa eccezione, con l'osservare che il rilascio dell'assegno doveva intendersi presumibilmente inserito nell'ambito dell'azione di depauperamento svolta ai danni della società poi fallita. Tale linea argomentativa si sottrae al sindacato in sede di legittimità, siccome immune da vizi logici e giuridici.
3.3. Altrettanto è a dirsi in ordine alla sussistenza del periculum in mora;
sull'argomento il Tribunale ha motivatamente condiviso il giudizio prognostico espresso dal G.u.p., circa il pericolo che le garanzie patrimoniali del debitore possano venir meno in futuro: ciò ha fatto ponendo in risalto sia la consistenza del credito da garantirsi col sequestro, sia la condotta dell'imputato, al quale è ascritta la responsabilità, in concorso con altri, di aver posto in essere azioni distrattive proprio al fine di eludere le aspettative dei creditori della società poi fallita.
4. Il rigetto dei ricorsi confluiti nell'atto d'impugnazione congiunto, che inevitabilmente consegue a quanto fin qui argomentato, comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015