Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2014, n. 9728
CASS
Sentenza 2 ottobre 2014

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L'ordinanza che dispone il sequestro conservativo non deve essere adottata all'esito di una procedura camerale, essendo l'instaurazione del contraddittorio - sia per il debitore, sia per eventuali altri interessati - solo eventuale e posticipato al momento dell'impugnazione del provvedimento con richiesta di riesame. (Nella specie, la violazione del contraddittorio era stata dedotta, in sede di riesame, dai terzi comproprietari del bene sottoposto a sequestro conservativo limitatamente alla quota di proprietà dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2014, n. 9728
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9728
    Data del deposito : 2 ottobre 2014

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