Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
L'ordinanza che dispone il sequestro conservativo non deve essere adottata all'esito di una procedura camerale, perché la legge non prevede questa modalità, sicchè la previsione di offerta di idonea cauzione da parte dell'imputato o del responsabile civile, al fine di evitare il sequestro conservativo, opera limitatamente ai casi in cui la richiesta di sequestro è formulata nel corso dell'udienza preliminare o dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2006, n. 40221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40221 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/11/2006
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1676
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 024528/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA SE N. IL 17/05/1964;
avverso ordinanza del 13/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art. 324 c.p.p., commi 5 e 7 in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 10 e sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite, è infondato, posto che, dopo la pronuncia delle Cass. SS.UU. 1 7 aprile 1996 n. 7, il contrasto nuovamente insorto per effetto della ricordata sentenza della 3^ sezione penale (n. 4296 del 1996) ha trovato soluzione, in senso contrario a quello auspicato dal ricorrente, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 1998. Successivamente è stato sempre ribadito che "La disposizione di cui all'art. 309 cod. proc. pen., comma 10, secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta e abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo, mentre la motivazione può essere depositata, senza alcuna influenza sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio di cinque giorni successivi alla deliberazione, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 1, n. 0 5624 del 14/10-02/12/1999).
2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.125 c.p.p., comma 3 e art. 111 Cost., è manifestamente infondato laddove denuncia il provvedimento impugnato per avere adottato una motivazione meramente apparente, in quanto il Tribunale ha preso espressamente in considerazione la novità introdotta a seguito della modifica dell'art. 111 Cost. escludendone la rilevanza perché il contraddittorio non è escluso, ma, solo differito, e l'esigenza di provvedere nella prima fase senza sentire la controparte è connaturata allo scopo di evitare la dispersione dei beni da sottoporre alla misura cautelare.
Quanto al significato di cui all'art. 319 c.p.p., comma 1, si osserva che anche in questo caso la motivazione adottata dal Tribunale non è apparente. A parte la valutazione della tecnica legislativa adottata (definita "infelice") individua la possibilità di offerta di cauzione alle ipotesi nelle quali "l'imputato o il responsabile civile abbia conoscenza in qualunque modo della esistenza di una richiesta di sequestro conservativo". Ipotesi che non è teorica, in quanto il sequestro conservativo può ben essere chiesto nel corso dell'udienza (preliminare o dibattimentale) e quindi nel contraddittorio delle parti.
Dalla previsione normativa di cui all'art. 319 c.p.p., comma 1 non possono essere desunti argomenti significativi al fine di ritenere che l'ordinanza di cui all'art. 317 c.p.p., comma 1 debba essere pronunciata all'esito di udienza camerale a norma dell'art. 127 c.p.p.. Dovendosi invero confermare la regola interpretativa,
affermata da questa Corte anche a sezioni unite (sent. n. 26156 del 29.5.2003 e 11-28.4.2006 n. 14991) secondo la quale (laddove difetti l'indicazione normativa che il provvedimento deve essere adottata all'esito di procedimento in camera di consiglio, oppure la disposizione stabilisca che la delibera avvenga senza formalità) debbono ritenersi radicalmente escluse le forme del rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p., la possibilità per l'imputato o il responsabile civile di offrire cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., in modo da evitare che si faccia luogo al sequestro conservativo a norma dell'art. 319 c.p.p., comma 1, resta limitata alle ipotesi nelle quali la richiesta sia formulata nel corso dell'udienza preliminare o dibattimentale.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur formalmente denunciando violazione di legge, il ricorrente critica la motivazione adottata, peraltro in linea con i principi interpretativi di legittimità, vero essendo che "In tema di sequestro conservativo, il periculum in mora va valutato, oltre che con riguardo all'entità" del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Cass. Sez. 4, n. 00 111 del 26/10/2005 - 05/01/2006) 4. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006