Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2015, n. 18147
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Sentenza 29 maggio 2015

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In tema di ricusazione, è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata all'esito di procedura camerale "de plano" ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. pen., quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto necessaria l'instaurazione del procedimento camerale partecipato, ai fini della valutazione di ammissibilità della dichiarazione di ricusazione dei componenti di un collegio, incaricato della trattazione di impugnazione avverso misura di prevenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2015, n. 18147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18147
    Data del deposito : 29 maggio 2015

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