Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 1
In tema di ricusazione, è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata all'esito di procedura camerale "de plano" ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. pen., quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto necessaria l'instaurazione del procedimento camerale partecipato, ai fini della valutazione di ammissibilità della dichiarazione di ricusazione dei componenti di un collegio, incaricato della trattazione di impugnazione avverso misura di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2015, n. 18147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18147 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
1 8 1 47 / 1 6 47 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE та CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/05/2015 Composta da: Sent. n. sez. 1245/2015 Presidente - SAVERIO FELICE MANNINO REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.6307/2015 RENATO GRILLO MARIAPIA GAETANA SAVINO ALDO ACETO DR GENTILI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO ZO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2014 della CORTE APPELLO di L'AQUILA sentita la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
lette/sentite le conclusioni del PG au ssi ric di LI SO e ZE CO in accoglimento del caso di Par tis Erasmus Excols anillare suite invio e impugnate ordinause e diffone be has mittione degli alt alle Corte d Affill's o & Aquile - Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza del 19 dicembre 2014 la Corte di Appello di L'Aquila rigettava la ricusazione proposta da PO NZ, PO AS ER e ZZ CO nei confronti di AT GI e DE TE RL, rispettivamente Presidente e componente del Collegio giudicante incaricato della trattazione della impugnazione ex art. 10 del D.L. 150/11 presentata avverso il decreto n. 5/2013 Reg. Misure di Prevenzione 7/12 emesso dal Tribunale di Chieti in data 23 luglio 2013. -1.2 In particolare la Corte territoriale rilevava nel caso di specie l'assenza di cause di incompatibilità che potessero dare luogo ad una legittima dichiarazione di ricusazione, evidenziando come l'incompatibilità dedotta dagli odierni ricorrenti (consistente nell'avere i detti giudici espresso nell'ambito di un diverso procedimento riguardante l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. valutazioni e giudizi di merito sulla posizione dei detti soggetti destinatari delle misure di prevenzione in ordine ai medesimi fatti), sottolineando che le norme processuali su incompatibilità e ricusazione invocate dai ricorrenti erano riferite non già ad un processo penale ma a distinte procedure in materia di prevenzione con conseguente inapplicabilità delle disposizioni previste nell'art. 37 cod. proc. pen. Osservava, al riguardo, la Corte di merito che il provvedimento conclusivo della procedura di sottoposizione a misura di prevenzione a fini patrimoniali andava qualificato come decreto sicchè la norma invocata dai ricorrenti (art. 37 cod. proc,. pen.) non poteva trovare applicazione, non essendo il decreto equiparabile alla sentenza e quindi inidoneo a determinare un pregiudizio per l'imparzialità della decisione. Analogamente la Corte osservava l'inapplicabilità dell'art. 36 comma 1 lett. g) del codice di rito non ricorrendo nella specie alcuna delle cause di incompatibilità espressamente enunciate nell'art. 34 stresso codice per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle precedentemente indicate in ordine al provvedimento conclusivo costituente presupposto per l'applicazione della norma processuale invocata.
1.3 Avverso detta decisione propongono ricorso PO NZ, PO AS ER e ZZ CO a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari premettendo che la detta istanza di ricusazione derivava dal fatto che del Collegio che componeva la Corte distrettuale chiamata a trattare il ricorso proposto dai detti soggetti avverso il decreto n. 5/13 Reg. Mis. Prev. emesso dal Tribunale di Chieti facevano parte due dei componenti del Collegio che in data 17 maggio 2012 aveva deliberato nell'ambito della impugnazione proposta da PO NZ avverso l'applicazione della misura di prevenzione personale. Proseguono i ricorrenti lamentando che la Corte territoriale, con provvedimento emesso con procedura de plano in data 19 dicembre 2014, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione omettendo di affrontare il merito dei motivi a sostegno della detta istanza e comunque di esaminare l'effetto 1 в pregiudicante del decreto pronunciato dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 17 maggio 2013. Affidano il loro ricorso a due articolati motivi. Con il primo denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento agli artt. 36 e 37, 41, 44, 127 e 178 e ss. cod. proc. pen. in relazione anche agli artt. 3, 24 e 111 Cost.; lamentano, in particolare, l'erroneità della decisione della Corte di merito, anzitutto per avere questa adottato la procedura "de plano" in aperta violazione dell'art. 41 cod. proc. pen. che limita tale forma di trattazione della richiesta di astensione e ricusazione solo quando questa risulti manifestamente infondata. Lamentano, altresì, l'erroneità della decisione nella parte in cui si esclude l'applicabilità o estensibilità delle norme processuali di cui agli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. anche ai giudizi di prevenzione, contestando i richiami giurisprudenziali operati dalla Corte distrettuale in quanto riferiti a pronunce ormai datate e superate da un diverso indirizzo. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono del mancato esame da parte della Corte di merito dell'effetto pregiudicante derivante dalla pronuncia emessa dalla Corte di Appello in occasione della irrogazione della misura di prevenzione personale nei confronti di PO NZ perché contrastante con i menzionati artt. 36 e 37 del codice di rito, oltre che con le norme costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111, nonché 117 in relazione all'art. 6 della Convenzione EDU e richiamano precedenti decisioni della Corte Costituzionale con le quali era stato affermato che l'effetto pregiudicante che dà luogo alla ricusazione poteva anche derivare da una decisione assunta in materia di prevenzione, senza che rilevasse il tipo di provvedimento conclusivo del processo (se, cioè, decreto o sentenza). I ricorrenti sollevano, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. contrasto con le richiamate norme della Costituzione.
1.4 Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di PO NZ ed ZZ CO in quanto tardivi e per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di PO AS ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da PO NZ e ZZ CO sono inammissibili in quanto presentati tardivamente oltre il termine dei quindici giorni previsto per tutti i provvedimenti camerali, ivi compresi quelli come nella specie emessi con procedura de - plano. Vale, al riguardo, l'uniforme indirizzo di questa Corte Suprema secondo il quale nella ipotesi di provvedimenti camerali adottati de plano il termine per impugnare è di giorni quindici così come per tutti i provvedimenti camerali, trovando applicazione la regola generale prevista dall'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. in tema di provvedimenti diversi dalle sentenze emessi in camera di consiglio (Sez. 6^ 8.10.1992 n. 11892, Salvetti, Rv. 192911; Sez. 4^ 13.1.2014 n. 49764 P.O. in proc. c. ignoti, Rv. 26172; idem 26.9.2014 n. 47025, P.O. in proc. c. ignoti, Rv. 260950, entrambe riferite ai provvedimenti camerali adottati con procedura de plano). 2 2. Nel caso di specie l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale è stata notificata a PO NZ in data 23 dicembre 2014 e ad ZZ CO il 22 dicembre 2014, mentre il ricorso risulta presentato in data 23 gennaio 2015 presso il Tribunale di Roma · Ufficio impugnazioni fuori sede: né come esattamente osservato dal Procuratore Generale requirente la situazione muta per effetto della mancata notifica dell'ordinanza di inammissibilità al difensore dei menzionati PO NZ e ZZ CO, in quanto la norma processuale di cui al comma 4 dell'art. 41 cod. proc. pen. espressamente prevede che la notifica del provvedimento conclusivo vada fatta alle parti private (L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private - art. 41 comma 4 cod. proc. pen.).
2.1 Resta, comunque, impregiudicata la possibilità di un effetto estensivo derivante dalla tempestiva impugnazione di altri, stante la natura oggettiva delle questioni riguardanti l'incompatibilità per precedenti funzioni svolte e il riferimento costituzionale ai principi di imparzialità e terzietà del giudice a garanzia del giusto processo (S.U. 16.12.2010 Digiacomantonio e altri, Rv. 249300).
3. Quanto al ricorso di PO AS ER, certamente tempestivo in relazione alla data di notificazione dell'ordinanza impugnata (avvenuta in data 8 gennaio 2015), lo stesso è fondato: appare assorbente, ad avviso del Collegio, il motivo iniziale legato all'erronea procedura seguita (de plano anziché in forma partecipata, tenuto conto che le questioni proposte non erano alla luce non solo delle argomentazioni addotte nella istanza ma anche dei principi giurisprudenziali regolanti la materia manifestamente infondate). In proposito - vanno ricordate alcune decisioni di questa Corte Suprema secondo le quali non è consentito il ricorso alla procedura de plano per la verifica dell'ammissibilità della ricusazione quanto venga in rilievo tale questione ritenuta controversa e, come tale, insuscettibile di essere giudicata manifestamente infondata (Sez. 1^ 16.12.2014, n. 1634, Arena, Rv. 262001, secondo la quale "In tema di ricusazione, è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata all'esito di procedura camerale "de plano" ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. pen., quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza").
3.1 E, a riprova del fatto che si tratta di una questione controversa, non è superfluo ricordare come correttamente osservato dal Procuratore Generale requirente che questa Corte Suprema, superando il precedente orientamento che circoscriveva al solo processo di cognizione la possibilità della ricusazione, ha ammesso la possibilità della ricusazione anche laddove la decisione ritenuta pregiudizievole fosse stata emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione (così Sez. 5^ 16.10.2008 n. 3278, Nicitra, Rv. 242942 secondo cui "La ricusazione del giudice è ammessa anche nel procedimento di prevenzione, considerato che ad esso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del processo penale (art. 4, ult. comma, L. n. 1423 del 1956) e, quindi, anche quelle preordinate a garantire la terzietà e l'imparzialità, 3 del giudice, avuto riguardo alla natura giurisdizionale del procedimento "de quo"); così come è stata ritenuta ammissibile, persino nell'ambito dello stesso procedimento di prevenzione inteso quale attività suscettibile di sfociare in una decisione pregiudicata in conseguenza di una posizione di non imparzialità, sostanziale o apparente, del giudice derivante da decisioni adottate nell'ambito di diverso procedimento (così Sez. 5^ 24.6.2014, n. 32077, Valente e altro, Rv. 261643; idem 23.1.2014, n. 16311, Di NZ e altri, Rv. 259873). -3.2 La questione sottoposta all'esame della Corte territoriale attesi i contrasti giurisprudenziali insorti non può di certo definirsi pacifica e dunque immeritevole di una - procedura partecipata attraverso il contraddittorio delle parti interessate, sicchè la procedura de plano adottata sulla istanza di ricusazione proposta nell'interesse di PO AS ER va ritenuta errata, con conseguente annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L'Aquila. Si omette l'esame dei motivi successivi in quanto assorbiti dal motivo preliminare come sopra esposto.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da PO NZ e ZZ CO segue la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di € 1.000,00 ciascuno che si reputa congrua - da versarsi alla cassa delle Ammende avendo i ricorrenti dato causa alla inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di PO NZ e ZZ CO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di PO AS ER e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di Appello de L'Aquila. Così deciso in Roma il 29 maggio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Gullo Saverio Felice Mannino Врагибло DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2. MAG. 2016 IL CANCELLORE Luana Mariani 4