Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3270
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne conosca, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3270
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3270
    Data del deposito : 5 marzo 2003

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