Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di ricusazione, è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata all'esito di procedura camerale "de plano" ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. pen., quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto necessaria l'instaurazione del procedimento camerale partecipato, ai fini della valutazione di ammissibilità della dichiarazione di ricusazione, dei componenti di un collegio incaricato della trattazione di un procedimento per l'applicazione di misure prevenzione).
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Accettazione dell'eredità L'accettazione dell'eredità è la modalità tramite la quale il chiamato (in modo espresso o tacito) acquista il diritto all'eredità e la qualità di erede con effetto decorrente dal giorno dell'apertura della successione Come accettare l'eredità Accettazione espressa Accettazione tacita Termini per l'accettazione dell'eredità Nullità dell'accettazione parziale Come accettare l'eredità L'accettazione è la modalità attraverso la quale si acquista l'eredità. L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita e, all'interno della prima categoria, può avvenire puramente e semplicemente o con beneficio di inventario. Presupposto per l'acquisto dell'eredità è …
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Che cos'è l'accettazione L'accettazione è la modalità attraverso la quale si acquista l'eredità. L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita, può avvenire pura o con beneficio di inventario. Presupposto per l'acquisto dell'eredità è l'attualità della delazione (non sono delati i chiamati sotto condizione sospensiva, i chiamati in subordine, i nascituri, i sostituiti nelle sostituzioni semplici e nelle sostituzione fedecommissarie - ove ammesse). A differenza del testamento, l'accettazione non è un atto personalissimo; pertanto, può essere effettuata anche dal rappresentante, legale o volontario, dal curatore dell'eredità giacente e dal gestore di affari altrui. …
Leggi di più… - 3. Rinuncia all'ereditàAccesso limitatoAntonella Matricardi · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2014, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 16/12/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - N. 3616
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 28063/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IC N. IL 15/04/1954;
NA AR N. IL 22/12/1979;
avverso l'ordinanza n. 2/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 06/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Galli Massimo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso, limitatamente alla ricusazione proposta da AR ME nei confronti della dott.ssa RS, e per l'annullamento, senza rinvio, della impugnata ordinanza nel resto.
RILEVA
1. - Con ordinanza deliberata il 6 maggio 2014 e depositata il 7 maggio 2014, la Corte di appello di Reggio di Calabria ha dichiarato inammissibili - per manifesta infondatezza dei motivi - le ricusazioni dei giudici, RE Ornella e RS Alessandra, rispettivamente presidente e componente del collegio del Tribunale di quella stessa sede nel procedimento instaurato per l'applicazione delle misure di prevenzione (a) della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e (b) della confisca a carico di AR RO e (c) per l'inasprimento della misura di prevenzione applicata al sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, AR ME, nonché (d) per la confisca di ulteriori beni di costui.
Premesso che i prevenuti avevano ricusato i Magistrati, postulandone la incompatibilità per aver la dott.ssa RE concorso a deliberare la sentenza della Corte di appello di Reggio di Calabria, 27 febbraio 2013, di condanna di AR ME per il delitto di associazione di tipo mafioso, e per aver la dott.ssa RS composto il collegio del Tribunale di Reggio di Calabria che, con Decreto 11 luglio 2012, aveva irrogato al medesimo AR ME la misura di prevenzione in atto, sulla base dei medesimi fatti e degli atti posti a fondamento della nuova proposta, la Corte territoriale ha motivato: le disposizioni in materia di incompatibilità e di ricusazione hanno carattere eccezionale;
l'art. 37 c.p.p., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000, trova applicazione esclusivamente per la incompatibilità relativa al processo penale;
la disposizione fa riferimento alla "sentenza" e ai "fatti oggetto della imputazione";
lo scenario del procedimento di prevenzione non è equiparabile al giudizio di cognizione.
2. - I prevenuti hanno proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Nardo, mediante atto recante la data del 20 giugno 2014, dichiarando promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione dell'art. 37 c.p.p., art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, nonché contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento.
Il difensore sostiene: la Corte territoriale si è uniformata al parere del locale Procuratore generale della Repubblica;
ha trascurato le deduzioni difensive;
le norme in materia di incompatibilità e di ricusazione non sono eccezionali;
la ratio che informa la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000 è estensibile al procedimento di prevenzione;
devono essere assicurate la terzietà e la imparzialità del giudice, come prescrivono l'art. 111 Cost. e art. 6 della Convenzione, cit.; la ricusazione è ammessa nel procedimento di prevenzione;
la Corte territoriale ha male interpretato la sentenza del Giudice delle leggi;
il riferimento contenuto nella pronuncia alla responsabilità penale è generico;
la Corte di appello ha travisato la memoria difensiva del 22 aprile 2014; il riferimento contenuto alle decisioni c.d. incidentali concerne il procedimento di prevenzione;
l'incompatibilità è configurabile anche "per qualunque giudice di un processo anche non penale quale ad esempio quello applicativo di una misura di prevenzione"; rileva esclusivamente il carattere giurisdizionale del procedimento;
la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la ricusazione trova applicazione nel procedimento di prevenzione;
la conclusione è accreditata dalla interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in parola;
illegittima è la dichiarazione di inammissibilità adottata ai sensi dell'art. 41 c.p.p., comma 1, recentissimamente censurata in caso analogo dal giudice di legittimità; entrambi i magistrati ricusati hanno deliberato provvedimenti che comportano incompatibilità a conoscere il procedimento di prevenzione.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 23 settembre 2004, con pertinente richiamo di arresto di legittimità, sostiene:
la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000 reca "una chiara attitudine espansiva"; la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 37 c.p.p. depone per la ricusabilità del giudice della prevenzione che abbia già espresso "una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto"; non è, invece, fondata la ricusazione della dott.ssa RS da parte di AR ME;
in materia di aggravamento della misura di prevenzione appare "fisiologica" la cognizione del giudice che ha disposto la misura e che deve valutare fatti diversi e sopravvenuti. 4. - I ricorsi meritano - nei limiti e nei termini appresso indicati - accoglimento.
4.1 - L'art. 41 c.p.p., comma 1, prevede la declaratoria di inammissibilità della ricusazione, senza la instaurazione del rito camerale partecipato, nel caso (ravvisato nella specie dalla Corte territoriale) della manifesta infondatezza dei motivi addotti. In proposito - è appena il caso di ricordare - l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 41 c.p.p., comma 1, per asserita violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché l'art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e l'art. 111 Cost. rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa. (Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013 - dep. 06/11/2013, Stara, Rv. 256961; cui adde Sez. 2, n. 8808 del 18/02/2010 - dep. 04/03/2010, Di Ilio, Rv. 246455).
4.2 - Se non che la quaestio iuris della ammissibilità della ricusazione dei giudici della prevenzione nel caso di pregresse valutazioni di merito, ritenute pregiudicanti, espresse dai magistrati in altro procedimento è, per vero, affatto controversa nella giurisprudenza di questa stessa Corte suprema di cassazione (Sez. 1, n. 9810 del 12/02/2014 - dep. 28/02/2014, Lampada, n.m.). Secondo un primo orientamento (prevalente per il numero delle decisioni che l'hanno affermato) le cause di incompatibilità che danno luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono essere estese in via analogica al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione, posto che l'attività pregiudicata deve consistere nella pronuncia di una sentenza attinente alla responsabilità penale dell'imputato (Sez. 1, n. 15834 del 19/03/2009 - dep. 15/04/2009, Sanna, Rv. 243747; cui adde Sez. 5, n. 35555 del 3/07/2013 - dep. 27/08/2013, Sarnata-ro, n. m.; Sez. 2, n. 2821 del 02/12/2008 - dep. 21/01/2009, De Rito, Rv. 242720; Sez. 6, n. 22960 del 30/01/2008 - dep. 09/06/2008, Di Vincenzo, Rv. 240363; Sez. 1, n. 807 del 28/03/1989 - dep. 17/04/1989, Bellocco, Rv. 181070). A tale orientamento si è uniformata la Corte territoriale. L'indirizzo in parola risulta, tuttavia, contrastato dalle pronunce menzionate dai ricorrenti e dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte concludente.
Secondo l'opposto orientamento, infatti, la ricusazione è ammessa anche nel procedimento di prevenzione, poiché ad esso, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, u.c., sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del processo penale e, quindi, anche quelle preordinate a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, avuto riguardo alla natura giurisdizionale del procedimento de quo (Sez. 5, n. 3278 del 16/10/2008 - dep. 23/01/2009, Ni-citra, Rv. 242942; cui adde Sez. 5, n. 32077 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Valente, n.m.).
Consegue che, certamente, non può reputarsi manifestamente infondata la ricusazione del giudice della prevenzione, nella ipotesi in esame, a fronte del contrasto giurisprudenziale in ordine alla quaestio iuris in parola.
4.3 - Esclusa, pertanto, la ricorrenza della previsione di cui all'art. 41 c.p.p., comma 1, risulta, allora, affatto assorbente il rilievo che l'omessa instaurazione da parte della Corte territoriale del procedimento camerale partecipato, prescritto dall'art. 41 c.p.p., comma 3, comporta la nullità della ordinanza impugnata (Sez.
6, n. 218 del 24/02/1992 - dep. 26/06/1992, Ferlito, Rv. 190875: "In tema di procedimento di ricusazione, il presidente del collegio, chiamato a decidere sull'istanza, deve dare avviso alle parti ed ai difensori della data fissata per la trattazione del procedimento di ricusazione in camera di consiglio, almeno dieci giorni prima di tale data, a pena di nullità ex art. 127 c.p.p.; tale disposizione di legge è da annoverare tra quelle concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, costituenti nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), (in quanto) la inosservanza lede il diritto di difesa dell'imputato, (...) perché non consente al medesimo ed al suo difensore di comparire in camera di consiglio e di essere sentiti"; cui adde Sez. 1, n. 9810 del 2014, Lampada, cit., la quale, esclusa la manifesta infondatezza, ha annullato l'ordinanza di inammissibilità della ricusazione, adottata ai sensi dell'art. 41 c.p.p., comma 1, per il concorrente motivo della inosservanza delle forme del contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p.). 4.4 - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio di Calabria per il corso ulteriore, con la osservanza del rito prescritto dall'art. 41 c.p.p., comma 3, e art. 127 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio di Calabria per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015