Sentenza 30 gennaio 2001
Massime • 2
Venuta meno la dichiarazione di pubblica utilità in seguito all'annullamento di piano per l'edilizia economica e popolare, l'attività di trasformazione del fondo privato non realizza il fenomeno dell'occupazione appropriativa, con acquisizione della proprietà all'amministrazione, bensì un illecito permanente, generatore di danno, per la liquidazione del quale, ove il privato opti per la tutela risarcitoria, rinunciando implicitamente al diritto dominicale, è inapplicabile l'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 359 del 1992, dovendosi osservare la regola generale della integralità della riparazione, ed essendo aspetto saliente di tale fattispecie, qualificabile come usurpativa, l'occupazione del fondo, dallo spossessamento a danno del proprietario, attraverso la progressiva trasformazione fisica, fino alla soppressione di ogni possibilità presente e futura d'intervento circa la destinazione della res verso qualsiasi impiego difforme da quello impressogli dall'occupante, resta irrilevante che una nuova dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione di un nuovo peep, abbia preceduto, peraltro di poco tempo, la fine dei lavori.
Qualora, in un giudizio con pluralità di convenuti avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa, vengano esaminate e risolte in via preliminare, con sentenze non definitive passate in giudicato che affermino la responsabilità di solo taluni dei convenuti, le questioni insorte in ordine all'accertamento dei soggetti effettivamente obbligati, il fatto che il giudizio sia proseguito solo nei confronti di una delle parti convenute (nella specie quella individuata come l'unica responsabile in sede di pronuncia non definitiva di primo grado, e nei cui soli confronti - pertanto - era stato originariamente disposto il prosieguo della causa in istruttoria per la liquidazione del danno), non comporta la nullità dello stesso per mancata integrità del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti pur ritenuti responsabili, atteso che il carattere comunque solidale dell'obbligazione risarcitoria oggetto del giudizio non comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario. Da ciò consegue che il giudice d'appello, investito del gravame, non debba rimettere la causa al primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.L.E.R. AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI MILANO, già ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI L., rappresentata e difesa dall'avvocato CAPPELLINI VALERIA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.I.M.E.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLAR, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CUTRERA ACHILLE, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
IMMOBILIARE ALDO RE & RINA GALLI Snc, REGIONE LOMBARDIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n.^ 06209/99 proposto da:
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BONCOMPAGNI 71/C, presso POMPA GIULIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLOMBO ALBERTO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
A.L.E.R. AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI MILANO;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n.^ 06389/99 proposto da:
IMMOBILIARE ALDO RE & RINA GALLI Snc, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BROCK LEO e RIBOLZI CESARE, giusta procura speciale per Notaio Patrizia Codecasa di Lodi rep. n. 24799 dell'1.3.1998;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
A.L.E.R. AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI MILANO, già ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI L., rappresentata e difesa dall'avvocato CAPPELLINI VALERIA, giusta procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2480/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2000 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Albini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto degli altri ricorsi;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, GI OM, l'Avvocato Pompa, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dei ricorsi incidentali;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Immobiliare DO Re, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dei ricorsi incidentali;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
assorbiti gli altri motivi di ricorso principale;
assorbiti i ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.7.1978, l'Immobiliare DO Re e NA GA s.n.c. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di LA la GI OM, il Comune di LA, il Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare (CI) e l'Istituto autonomo case popolari di LA (CP), chiedendone la condanna alla restituzione di un'area illegittimamente occupata e utilizzata in attuazione di piano per l'edilizia economica e popolare, o altrimenti al risarcimento del danno.
Il Tribunale emetteva in successione due sentenze non definitive (6170/82 e 345/87), con cui veniva declinata la giurisdizione ordinaria riguardo alla domanda di restituzione, erano rigettate le domande nei confronti della GI e del Comune, e poi del CI, e si disponeva per il prosieguo della causa in istruttoria per la liquidazione del danno a carico dello CP.
Entrambe le sentenze erano fatte oggetto di gravami, all'esito dei quali, la GI OM era dichiarata solidalmente responsabile con gli enti ritenuti responsabili dell'illecito, e parimenti il CI per la riconosciuta negligenza nella predisposizione dell'elenco catastale dei beni (sentenze Corte d'appello di LA 202/87 e 625/90). Entrambe le sentenze erano impugnate per cassazione, e la Suprema Corte, rispettivamente, rigettava il ricorso della GI (sentenza 15.7.1992, n. 8359) e dichiarava inammissibile il ricorso del CI (sentenza 10.3.1995, n. 2803). Proseguita l'istruttoria sulla liquidazione del danno, il Tribunale (sentenza 9122/92) lo determinava in L. 259.237.821. La sentenza era appellata dall'Azienda lombarda edilizia residenziale di LA (Aler, già CP), e la Corte d'Appello di LA, esclusa ogni violazione del diritto di difesa da parte del primo giudice, ritenuto validamente costituito il contraddittorio in primo grado, e, quanto alla liquidazione del danno per la perdita della proprietà, inapplicabile la regola di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, l.
8.8.1992 n. 359, rigettava il gravame.
Ricorre per Cassazione l'Aler, affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso l'Immobiliare DO Re e NA GA s.n.c., la GI OM, il CI, i primi due avanzando ricorsi incidentali rispettivamente basati su due ed un motivo, al primo dei quali resiste con controricorso l'Aler. L'Immobiliare DO Re e NA GA s.n.c. ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, l'Aler denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, violazione del diritto di difesa e del contraddittorio: la Corte d'appello, limitandosi ad affermare la mancata prova di una effettiva violazione del diritto di difesa e l'impossibilità di rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado, omette di valutare l'ordinanza 7.11.1991 del Tribunale con cui il primo giudice rinviava la decisione in attesa della restituzione degli atti dalla Corte di Cassazione o comunque dell'acquisizione di copia degli stessi, disponendo si desse avviso alle parti ad acquisizione avvenuta, e rimettendo le parti al collegio per una successiva data. Il ricorrente. invece dell'avviso, riceveva la notifica della condanna al risarcimento. In sostanza la causa era stata rimessa al collegio in mancanza del fascicolo d'ufficio, del verbale di causa, degli atti e documenti, impedendo all'ente di depositare le memorie difensive.
Con il secondo motivo di ricorso, l'Aler, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 354 e 336 c.p.c., omessa valutazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto corretta la mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di primo grado: le impugnazioni della sentenze non definitive, che avevano riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'CP, mentre il giudizio di primo grado proseguiva per la liquidazione del danno, erano state accolte (e le relative sentenze passate in giudicato), con la conseguente configurabilità di ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della GI OM e del CI, riconosciuti responsabili dell'illecito. Nonostante la nullità della sentenza definitiva di primo grado, per difetto del contraddittorio tra tutte le necessarie parti processuali, e obbligo di remissione delle stesse al giudice di primo grado, la Corte d'appello ha rigettato il gravame contro tale sentenza, escluso il litisconsorzio necessario, versandosi in fattispecie di responsabilità solidale. Per di più, con la comparsa di risposta in primo grado, l'CP aveva chiesto, ove condannato, di essere manlevato dal CI. Non si sarebbe dunque in presenza, nella fattispecie, di un'ipotesi di cumulo semplice, in cui, previo apposito provvedimento di separazione, le varie liti seguono strade separate, bensì di una vera e propria sentenza non definitiva, che decide su una sola delle domande lasciando unito il processo (art. 277, secondo comma, c.p.c.), ed in cui il coordinamento tra le decisioni delle altre domande è attuato con l'art. 336, secondo comma, c.p.c.: norma di cui la sentenza impugnata ha omesso di fare applicazione.
Con il terzo motivo l'azienda ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 65, l. 23.12.1996 n. 662, omessa insufficiente motivazione su punto decisivo, censura la sentenza impugnata per non aver applicato la misura riduttiva del risarcimento, prevista dalla norma citata, sul presupposto dell'assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, venutosi a determinare per l'annullamento del decreto di approvazione del peep. In realtà, l'attività di edificazione dell'opera pubblica è stata assistita, nella sua parte terminale, da una nuova approvazione del peep, il 24.1.1978, con implicita dichiarazione di pubblica utilità, intervenuta quando ancora non si era verificata l'irreversibile trasformazione del fondo.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, l'Immobiliare DO Re e NA GA s.n.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 3, comma 65, l. 23.12.1996 n. 662, omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo, censura la sentenza impugnata per aver escluso l'applicabilità di tale norma, solo per l'assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità. In realtà, che il risarcimento a favore della ricorrente incidentale dovesse essere commisurato a criteri di integralità, era questione già risolta dalla sentenza del Tribunale 6.9.1982, e coperta da giudicato. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, l'Immobiliare DO Re e NA GA s.n.c., per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, e di ritenuta applicabilità dell'art. 3 comma 65 l. 662/96, solleva questione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, per contrasto con gli artt. 24, 113, 10 e 11 Cost. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la GI OM, nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento del ricorso principale, venisse riconosciuta la propria legittimazione passiva, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, come modificato dall'art. 3, comma 65, l. 23.12.1996 n. 662,
nonché insufficiente motivazione su punto decisivo: la sentenza impugnata sarebbe censurabile per ragioni coincidenti con il terzo motivo del ricorso principale, ovvero per non aver tenuto conto che l'attività di edificazione dell'opera pubblica è stata assistita da dichiarazione di pubblica utilità reiterata mediante la nuova approvazione del peep, il 24.1.1978.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Si legge nella sentenza impugnata che la denunciata violazione del contraddittorio, con conseguente dedotta nullità della sentenza di primo grado, attiene alla circostanza che il Tribunale, a seguito della trasmissione degli atti alla Suprema Corte, si trovò a pronunciare sulle copie dei documenti e degli atti processuali, di cui l'CP aveva contestato la conformità agli originali. Motivo di nullità che la Corte d'appello dichiara infondato, risultando generica l'eccezione dell'appellante, nel senso della mancata indicazione delle difformità tra atti ricostituiti e originali. La doglianza che l'Aler muove in questa sede, attiene in realtà ad un diverso profilo, quello della mancata conoscenza dell'udienza di discussione della causa, ad onta che della restituzione degli atti da parte della Suprema Corte dovesse esser data notizia alle parti, per espressa statuizione dell'ordinanza 7.11.1991. Tale doglianza involge una questione del tutto nuova, e va dichiarata di conseguenza inammissibile. Nell'atto d'appello l'attuale ricorrente lamentò il mancato invio della comunicazione circa la restituzione degli atti o l'acquisizione di copia dei medesimi: il gravame si muoveva però nella logica della contestazione circa la conformità agli originali delle copie del fascicolo di parte attrice, evidenziando l'Aler la propria mancata partecipazione all'attività di ricostituzione degli atti processuali, richiedente, a suo dire, un'attività istruttoria da svolgersi con il rispetto del contraddittorio.
È pur vero che l'omessa comunicazione di un'ordinanza resa fuori udienza è motivo di nullità, oltre che del procedimento, della sentenza che lo conclude (Cass. 15.10.1988, n. 5621; 16.5.1983, n. 3377; 15. 3. 1982, n. 1690). Tale nullità, comunque, si converte in motivo di gravame (il che, tra l'altro, comporta l'impossibilità di rimessione della causa al primo giudice, attesa la tassatività dei casi indicati dall'art. 354 c.p.c.: Cass. 27.11.1984, n. 6162), di modo che essa, pur prospettando la violazione del diritto di difesa, può essere dedotta solo attraverso l'impugnazione della stessa, restando diversamente inammissibile la doglianza, riguardante tale sentenza, sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. 2.10.1997, n. 9621), in applicazione del principio per cui i motivi del ricorso per cassazione debbono investire statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito (da ultimo, Cass. 10.5.1999, n. 4612). Il secondo motivo è infondato.
La necessità della presenza in giudizio di una pluralità di parti è legata alla ricorrenza di ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nelle ipotesi di solidarietà dell'obbligazione, pur nella sussistenza di più soggetti debitori della stessa somma di denaro o della stessa prestazione, non si ha litisconsorzio necessario (da ultimo: Cass. 11.2.2000, n. 1519), in quanto la struttura del rapporto è dalla legge congegnata in modo che ogni soggetto debitore è tenuto a corrispondere l'intero, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti degli altri condebitori: quelli non evocati in giudizio non possono essere danneggiati dall'eventuale sentenza di condanna emessa nei confronti di coloro che, viceversa, hanno preso parte al giudizio, potendo, se a loro volta convenuti in altro giudizio dal creditore o dagli altri condebitori in via di regresso, contrastare la domanda dimostrando l'assenza del debito nei loro confronti, o giovarsi della sentenza se favorevole nei loro confronti (Cass. 2.12.1994, n. 10333; 22.5.1998, n. 5106). L'obbligazione risarcitoria del danno per la perdita della proprietà, per l'illecita irreversibile trasformazione del fondo posta in essere dalle pubbliche amministrazioni (o dai soggetti da esse delegati), costituisce ipotesi di responsabilità solidale (Cass. 24.3.1999, n. 2773; 20.7.1999, n. 7771; 4.9.1999, n. 9381; in caso di occupazione "usurpativa": Cass. 18.2.2000, n. 1814). Il proprietario che abbia subito l'occupazione acquisitiva del fondo, può dunque rivolgersi, indifferentemente (e separatamente), contro ciascuno dei soggetti che abbiano avuto parte nella vicenda appropriativa (Cass. 20.3.1991, n. 3008). Se nel giudizio con pluralità di debitori convenuti per l'adempimento, venga esaminata e risolta, in via preliminare, la questione circa la sussistenza dell'obbligo in capo ad uno o più dei convenuti, con prosieguo del giudizio nei confronti di chi sia risultato debitore, è evidente che la sentenza che estrometta una o più parti dal processo, che continua rispetto alle altre, assume carattere definitivo in relazione al contenuto di tale statuizione, anche in assenza di una ordinanza esplicita di separazione (Cass. 7.5.1983, n. 3110). Nella specie, con le successive sentenze nn. 6170/82 e 345/87, il Tribunale di LA si pronunciava sulle questioni concernenti gli obblighi risarcitori, rispettivamente, della GI OM e del Comune di LA prima, e poi del CI. Ciascuna di queste pronunce veniva impugnata, e le rispettive vicende processuali si concludevano con pronunce di questa Suprema Corte, in virtù delle quali poteva ritenersi accertato l'obbligo solidale sia della GI che del CI a risarcire parte attrice del danno per la perdita della proprietà subita dall'attrice Immobiliare DO Re e NA GA s.n.c. Le due sentenze della Corte d'appello di LA nn. 202/87 e 625/90, passate in giudicato, che accertano la responsabilità, rispettivamente, della GI OM e del CI, sono qualificate "definitive" dallo stesso giudice che le ha emesse, il quale provvede anche alla regolamentazione delle spese nei rispettivi rapporti processuali. Esse presuppongono la separazione delle relative vicende processuali da quella ancora pendente tra l'Immobiliare Re-GA e l'CP, avente ad oggetto la liquidazione del danno. Nelle stesse è dunque possibile configurare un giudicato esterno, ma non si può ritenere un rapporto di dipendenza della causa ancora in corso rispetto a quelle decise: con il che resta esclusa l'applicabilità dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. Il giudizio risarcitorio, all'esito della estromissione degli altri convenuti disposta dal Tribunale, era proseguito nei confronti dell'CP, unico debitore rimasto in causa, con la liquidazione del danno, e si concludeva con la sua condanna. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello, la cui pronuncia, oggetto dell'attuale giudizio di cassazione, va esente da censura. Non può utilmente invocarsi l'art. 354 c.p.c., che impone la rimessione al primo giudice, nelle ipotesi tipiche dallo stesso elencate: in particolare non ricorre l'ipotesi in cui"non doveva essere estromessa una parte", muovendo la disposizione dalla necessità di mantenere l'integrità del contraddittorio ai fini di una trattazione unitaria del processo. Il principio è ricavabile dalla previsione strettamente congiunta delle ragioni di nullità procedimentale, contenuta nella norma, consistenti nell'omessa integrazione del contraddittorio e, appunto, nella erronea estromissione di una parte, con esplicito riferimento, dunque, al litisconsorzio necessario.
Nè vale obiettare che l'esame della posizione debitoria della GI e del CI coinvolgeva inscindibilmente anche la posizione dell'CP, sia per l'accertamento di esclusiva responsabilità dei liti-sconsorti, sollecitata dallo stesso, sia per la domanda di rivalsa comunque avanzata in subordine fin dalla comparsa di risposta dall'attuale ricorrente.
Occorre ribadire, ancora una volta, che la necessità circa la presenza delle parti in giudizio, va commisurata alla vicenda processuale stessa nella quale si consuma. È certamente vero che anche alla luce delle difese della parte convenuta, alla responsabilità invocata dal danneggiato nei confronti di più parti, a carattere solidale, poteva dirsi sopravvenuta la necessità di accertamento dell'obbligo nei confronti di tutti congiuntamente, siccome prospettato da uno dei convenuti come esclusivo di un altro di essi, o comunque da definire nei rapporti reciproci, per la rivalsa azionata dall'uno verso l'altro. È però anche vero che l'integralità del contraddittorio per la sopravvenienza processuale del litisconsorzio necessario, va relazionata alla fase processuale in cui se ne manifesta la necessità: e non è dubbio che il carattere conchiuso delle questioni preliminari concernenti la titolarità dell'obbligo, risolte da pronunce di cui si è sottolineata la definitività, esaurisce il litisconsorzio in quella sola sede in cui, atteso il tenore delle domande ed eccezioni delle parti, era in discussione l'an della responsabilità di due dei convenuti, in solido o in alternativa con l'altro. Non anche in riferimento al giudizio avente ad oggetto il quantum del risarcimento nei confronti di uno degli obbligati.
Alla luce dei due giudicati sulla responsabilità dei soggetti e, implicitamente, sulla natura dell'obbligazione di cui parte attrice ha chiesto l'adempimento, la Corte d'appello ha correttamente escluso, da un lato, l'applicabilità dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., principalmente dettato per l'ipotesi di sentenza parziale che costituisce il presupposto logico della pronuncia definitiva, e non anche qualora la natura di per sè conchiusa e autonoma della questione oggetto del decisum induca a connotarne la definitività;
dall'altro, l'applicabilità dell'art. 354 c.p.c., poiché nell'ottica del troncone processuale avente a oggetto la liquidazione del danno nei confronti dell'CP, nessuna violazione delle regole del contraddittorio poteva ravvisarsi, proprio in virtù dell'accertata solidarietà nell'obbligazione, che induceva ad escludere un rapporto di inscindibilità tra le cause, già decise, aventi ad oggetto il problema della legittimazione passiva, e quella in corso, sulla quantificazione del danno.
Nel giudizio di appello le domande riguardanti i rapporti interni tra i diversi condebitori solidali sono state considerate nuove in relazione all'oggetto del troncone processuale sfociato nella sentenza 9122/92 del Tribunale, avente ad oggetto la semplice liquidazione del danno nei confronti dell'CP. La motivazione della Corte d'appello va rettificata, nella misura in cui va riconosciuto che la domanda di rivalsa dell'CP era stata, per il vero, avanzata in comparsa di risposta nei confronti del CI, ma la questione è stata oggetto in primo grado della sentenza n. 345/87, e poi della sentenza n. 625/90 della Corte d'appello di LA (sulla quale il ricorso per cassazione del CI è stato ritenuto inammissibile dalla sentenza n. 2803/95 di questa Corte), ed è comunque coperta da giudicato, non essendo peraltro esclusa la possibilità di riproporre quella domanda di rivalsa in separato giudizio ove la sentenza fosse incorsa nel vizio di omessa pronuncia.
In conclusione, la partecipazione della GI OM e del CI, non ha comunque ragion d'essere neppure nel presente giudizio, ed il ricorso incidentale della prima, che controverte sul quantum del risarcimento, va dichiarato inammissibile. Atteso il passaggio in giudicato delle sentenze che hanno accertato la titolarità dell'obbligo risarcitorio, dichiarando peraltro il carattere solidale delle rispettive responsabilità, non è neppure configurabile, ora, un interesse del ricorrente principale ad una partecipazione al giudizio di merito, dei condebitori solidali.
Anche il terzo motivo del ricorso principale è infondato. La sentenza del giudice di merito esclude a ragione l'applicabilità del comma 7 bis dell'art. 5 bis legge 8.8.1992 n. 359, essendo mancata, ai fini della riconducibilità della fattispecie all'occupazione appropriativa, il fondamentale collegamento teleologico tra le opere realizzate e la finalità di pubblico interesse, ritualmente accertata. Il decreto di approvazione del peep, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, è stato annullato, onde l'attività di trasformazione del fondo concreta un'attività illecita generatrice di danno, e ove il proprietario ne abbia chiesto il risarcimento, rinunciando così alla proprietà, alla liquidazione si applica la fondamentale regola della piena reintegrazione per equivalente.
La proposizione non è infirmata dalla considerazione di una nuova, tardiva, dichiarazione di pubblica utilità, che secondo il ricorrente risale all'approvazione di un secondo peep, in data 24.1.1978, dunque prima dell'ultimazione dei lavori (7.3.1978), con effetto sanante dell'attività di trasformazione posta in essere sul fondo privato.
Sul punto deve ritenersi compiuto un accertamento di fatto da parte del giudice di merito, che ha affermato la posteriorità del provvedimento all'attività di edificazione dell'CP. La stessa Corte d'appello, peraltro, tiene ben distinta la fattispecie in causa dal fenomeno dell'occupazione appropriativa, in cui varrebbe la regola del risarcimento dimidiato di cui all'art. 5 bis comma 7 bis l. 359/92, e in assenza della dichiarazione di pubblica utilità,
ridimensiona il momento dell'esaurimento dei lavori, localizzando l'aspetto saliente del fenomeno al momento dell'occupazione, al quale riferisce anche la liquidazione del danno.
Nel fenomeno della manipolazione del fondo altrui senza collegamento formale con uno scopo di pubblico interesse, e dunque definibile come "occupazione usurpativa" (Cass. 18.2.2000, n. 1814), la centralità del problema è costituita dall'occupazione, in cui viene apprestata l'attività di trasformazione del bene: lo svuotamento delle possibilità di utilizzazione del bene, per effetto della condotta distruttrice dell'occupante, è l'oggetto dell'attività stessa concepita per fasi successive, dallo spossessamento a danno del proprietario, attraverso la progressiva trasformazione fisica, fino a cagionarne la soppressione di ogni possibilità presente e futura d'intervento circa la destinazione della res verso qualsiasi impiego difforme da quello impressogli dall'occupante. Nell'occupazione usurpativa la progressiva consumazione dell'illecito, dalla privazione del possesso alla definitiva perdita d'identità del bene, non è neppure convenzionalmente scindibile. L'occupazione è essa stessa esecuzione di una condotta volta a trasformare il bene: in assenza della dichiarazione di pubblica utilità rileva l'immissione in possesso in funzione della trasformazione, ovvero una condotta generatrice di danno progressivo nel suo divenire e definitivo nel momento in cui il proprietario opti per la rinuncia al proprio diritto piuttosto che per la restituzione.
Per cui, a ben vedere, anche la prospettazione di una nuova dichiarazione di pubblica utilità giunta in extremis, non inficia la ricostruzione del fenomeno usurpativo, e rende irrilevante la minima anticipazione dell'approvazione del nuovo piano urbanistico rispetto alla formale ultimazione dei lavori.
Il rigetto del terzo motivo comporta l'assorbimento del ricorso incidentale dell'Immobiliare DO Re e NA GA s.n.c., del resto espressamente condizionato. La particolarità delle questioni trattate induce all'integrale compensazione delle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale dell'Immobiliare DO Re e NA GA s.n.c., e inammissibile il ricorso incidentale della GI OM. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2001