Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1266
CASS
Sentenza 30 gennaio 2001

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Venuta meno la dichiarazione di pubblica utilità in seguito all'annullamento di piano per l'edilizia economica e popolare, l'attività di trasformazione del fondo privato non realizza il fenomeno dell'occupazione appropriativa, con acquisizione della proprietà all'amministrazione, bensì un illecito permanente, generatore di danno, per la liquidazione del quale, ove il privato opti per la tutela risarcitoria, rinunciando implicitamente al diritto dominicale, è inapplicabile l'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 359 del 1992, dovendosi osservare la regola generale della integralità della riparazione, ed essendo aspetto saliente di tale fattispecie, qualificabile come usurpativa, l'occupazione del fondo, dallo spossessamento a danno del proprietario, attraverso la progressiva trasformazione fisica, fino alla soppressione di ogni possibilità presente e futura d'intervento circa la destinazione della res verso qualsiasi impiego difforme da quello impressogli dall'occupante, resta irrilevante che una nuova dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione di un nuovo peep, abbia preceduto, peraltro di poco tempo, la fine dei lavori.

Qualora, in un giudizio con pluralità di convenuti avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa, vengano esaminate e risolte in via preliminare, con sentenze non definitive passate in giudicato che affermino la responsabilità di solo taluni dei convenuti, le questioni insorte in ordine all'accertamento dei soggetti effettivamente obbligati, il fatto che il giudizio sia proseguito solo nei confronti di una delle parti convenute (nella specie quella individuata come l'unica responsabile in sede di pronuncia non definitiva di primo grado, e nei cui soli confronti - pertanto - era stato originariamente disposto il prosieguo della causa in istruttoria per la liquidazione del danno), non comporta la nullità dello stesso per mancata integrità del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti pur ritenuti responsabili, atteso che il carattere comunque solidale dell'obbligazione risarcitoria oggetto del giudizio non comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario. Da ciò consegue che il giudice d'appello, investito del gravame, non debba rimettere la causa al primo giudice.

Commentari3

  • 1Consenso informato, responsabilità del medico e danno erarialeAccesso limitato
    Valentino Vescio Di Martirano · https://www.altalex.com/ · 18 marzo 2011

  • 2Azione risarcimento danno, occupazione usurpativa, atto di acquisizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2008

  • 3Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza 06/06/2003 n° 9139Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1266
Data del deposito : 30 gennaio 2001

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