Sentenza 11 aprile 2003
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- 1. Controversie tra sostituito e sostituto d’imposta e giurisdizioneSentenza · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2010
La controversia che intercorra tra sostituito e sostituto d'imposta, relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie. N. 07630/2010 REG.SEN. N. 06307/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso r.g.n. 6307 del 2006, proposto da: Auriemma Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. **********************************, con domicilio eletto presso lo studio legale ******************, in Roma, via Portuense, 104; contro comune di Parolise, in persona del sindaco in carica, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Dott. Rosari057 18/03 Composta dag Illami Sies.ri Magiftrati R.G.N. 17527/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere - 21379/00 12769 Dott. Francesco AR FIORETTI Consigliere Cron, SALVAGO Consigliere Rep. 1562 Dott. Salvatore Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud.11/12/02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: UR IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso l'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO VIOLANTE, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI PAROLISE, DI MARIA GERARDO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 21379/00 proposto da: DI PAROLISE, in persona del Sindaco pro 2002 COMUNE elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2323 tempore, -1- CAMESENA 8 presso 1'Avvocato MARIA PEZZUTO, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORAVANTE DEL GIUDICE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
UR IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso l'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO VIOLANTE, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale
contro
DI MARIA GERARDO;
- intimato avverso la sentenza n. 880/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VIOLANTE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il -2- rigetto di entrambi i ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 29.12.1988 DO Di AR conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Avellino il Comune di Parolise, sostenendo che detto ente nel 1984 senza alcun provvedimento autorizzativo, notificatogli quando l'immobile era stato solo il 5.3.1988, destinato irreversibilmente all'opera pubblica, aveva occupato il terreno edificatorio di mq. 1591 di sua proprietà sito in Parolise, distinto in catasto alla partita 1077, fl. 2, part. 196 per costruirvi la nuova casa comunale e chiedendone quindi la condanna al risarcimento del danno nella misura del valore venale del terreno, oltre agli interessi ed alla rivalutazione. Si costituiva il Comune che chiedeva 11 rigetto della domanda, eccependo la prescrizione del diritto ed, in subordine, che venissero liquidate le somme effettivamente dovute. Il Tribunale con sentenza del 17.9.1993, dichiarato acquisito in proprietà del Comune il 1141 efondo relativamente а mq. determinato il prezzo in £ 61.000 al mq., liquidava il danno da occupazione acquisitiva in £ 69.601.000, quello per il deprezzamento della parte residua, pari al 20%, 3 in £ 37.405.200, il danno da occupazione illegittima protrattasi per quattro anni in £ 13.902.200 e così complessivamente, rivalutato il dovuto nella misura del 30%, in £ 157.180.920. Proponeva impugnazione il Comume ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il Di AR e successivamente interveniva NN RI assumendo di aver acquistato il fondo dal Di AR per un importo di £ 110.000.000 in luogo dell'adempimento di un'obbligazione, la Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 23.2-7.4.2000, in parziale accoglimento del gravame, condannava il Comune al pagamento a favore della RI della somma di £ 15.691.984, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT all'attualità, per l'occupazione appropriativa oltre agli interessi sulle somme via via rivalutate con decorrenza dal 7.6.1989 nonché della somma di £ 3.092.110 a titolo di indennità di occupazione con gli interessi da calcolarsi sulle singole annualità di occupazione dal 7.6.1984. Relativamente alle questioni che sarebbero state oggetto di ricorso per cassazione, rilevava la Corte d'Appello che, in base al Programma di Fabbricazione vigente al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e rimasto in 4 vigore fino al 12.10.1988, il terreno, ricadendo per una parte in zona Fl (verde privato vincolato), per un'altra in zona E (rurale) e per un'altra ancora in zona A (urbana) nella quale erano consentiti solo interventi conservativi, non aveva e che i lavori di destinazione edificatoria comunale erano stati costruzione della casa approvati con delibera del 28.1.1981 la quale, ai sensi dell'art.1 della Legge 3.1.1978 n.1, tiene luogo della dichiarazione di pubblica utilità. Aderendo alle risultanze della C.T.U. che, in applicazione del metodo sintetico-comparativo operato in relazione alla cessione volontaria di un suolo omogeneo avvenuta nel 1994 per il prezzo di f 18.840 al mq., aveva determinato il valore del terreno in £ 10.840 al mq. con riferimento al 1984, liquidava in £ 12.368.440 il danno per la perdita del diritto di proprietà ed in £ 3.323.544 il danno per il deprezzamento del fondo residuo, con l'ulteriore precisazione che, dovendosi determinare il valore del suolo con riferimento invece al termine dei cinque anni fissato dal Comune per l'occupazione legittima, vale a dire al Giugno del 1989, ben potevasi rivalutare detti importi secondo gli indici ISTAT dal 7.6.1984 all'attualità; 5 liquidava infine gli interessi da calcolarsi, per somma dovuta a titolo di accessione invertita, la anno per anno dal 7.6.1989 e, per quella invece riconosciuta per l'occupazione legittima, sulle singole annualità in quanto debito di valuta. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NN RI, deducendo due motivi di censura. Resiste con controricorso il Comune di incidentaleParolise che propone anche ricorso affidato ad un unico motivo. NN RI resiste con controricorso al ricorso incidentale del Comune. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale NN RI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis della Legge 359/92 e 15 della Legge 865/71 nonché omessa ed insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, pur avendo operato la valutazione del suolo con riferimento al Giugno del 1989 vale a dire all'epoca in cui si verificò l'occupazione 6 acquisitiva al termine dei cinque anni fissato dal Comune per l'occupazione legittima, come del resto impone l'interpretazione dell'art. 5 bis data dalla Corte Costituzionale con sentenza n.442/93, abbia poi considerato come parametro di riferimento, ai fini della valutazione sulla edificabilità del suolo, il previgente Piano di Fabbricazione, in vigore fino al 12.10.1988, e non invece il PRG vigente alla data del verificarsi dell'accessione invertita, in base al quale l'area in questione ricadeva, in parte, in zona FA (Servizi di interesse comunale) con indice di fabbricabilità territoriale non superiore ad 1,10 mc/mq ed, in parte, in zona FD, destinata a vincoli di rispetto. Sostiene al riguardo che la destinazione del suolo in questione in zona FA, lungi dall'escludere la sua potenzialità edificatoria, si limita a radicare, in attesa del futuro esproprio, tale facoltà in capo all'Amministrazione espropriante con un ben determinato indice di fabbricabilità utilizzato per la costruzione della casa comunale, non rilevando che la sottrazione al proprietario dello jus edificandi fosse stata effettuata in vista dell'esproprio. La censura è infondata, anche se la Corte 7 d'Appello, pur rilevando che il termine di occupazione legittima era cessato nel Giugno 1989, vale a dire alla scadenza dei cinque anni previsti, ha determinato la natura del terreno sulla base del previgente Programma di Fabbricazione in vigore fino al 12.10.1988, senza tener conto, sia pure per affermarne eventualmente l'inapplicabilità, del nuovo P.R.G. entrato in vigore il giorno successivo, vigente quindi al momento della scadenza di detto termine (Giugno 1989) e che non avrebbe dovuto ignorare ai fini in esame prospettazione, coerentemente con la sua stessa secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno è sorto alla scadenza dei cinque anni. Si richiedono quindi alcune considerazioni di giuridico volte ad integrare ed acarattere correggere la motivazione della sentenza impugnata. Orbene, al di là di ogni valutazione sulla natura della variante apportata all'area in questione dal nuovo strumento urbanistico e cioè se essa sia da considerare meramente attuativa delle scelte operate in precedenza per la costruzione dell'opera pubblica (palazzo comunale) prodromica all'esproprio ovveroe quindi confermativa del territorio - merita di essere 8 sottolineata per il suc carattere assorbente una circostanza evidenziata dalla Corte d'Appello, incontestata fra le parti ed alla quale non è stata attribuita la dovuta rilevanza. E' emerso infatti che l'occupazione del fondo è avvenuta il 3.1.1984 (vedi pag. 6 della sentenza della Corte d'Appello), mentre il relativo decreto è stato emesso solo il 24.2.1988 quando l'immobile occupato era stato già irreversibilmente destinato all'opera pubblica, come lo stesso Di AR aveva introduttivo del giudizio didedotto con l'atto primo grado (vedi pag. 3 della stessa sentenza). In tale contesto non può che trovare applicazione pertanto il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui allorchè la irreversibile trasformazione del fondo con destinazione all'opera pubblica avvenga prima dell'emanazione del decreto di occupazione, la fattispecie estintivo-acquisitiva si verifica al momento della trasformazione, con la conseguenza che contestualmente sorge il diritto al risarcimento del danno sul quale nessuna influenza possono avere i tardivi decreti di occupazione ed, eventualmente, di espropriazione (in tal senso Cass. 8678/98; Cass. 4174/94). 9 Discende, come corollario, che anche la natura del terreno, essendo correlata al momento della insorgenza del diritto al risarcimento, debba essere valutata con riferimento all'epoca in cui è avvenuta l'irreversibile trasformazione la quale, nell'ipotesi in esame, sulla base delle pacifiche circostanze evidenziate dalla sentenza impugnata, si certamente verificata nel vigore del precedente Programma di Fabbricazione. Del tutto irrilevanti in quanto superate dalle esposte considerazioni devono ritenersi quindi le osservazioni esposte con il motivo in esame con riferimento al nuovo P.R.G. non applicabile alla fattispecie. Con il secondo motivo la ricorente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis della Legge 359/92 e 15 della Legge 865/71 nonché omessa ed insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto di poter correggere la stima erroneamente operata dal C.T.U. con riferimento al 1984 anziché al 1989 facendo applicazione degli indici ISTAT sul rilievo che il valore dei terreni sarebbe aumentato in misura corrispondente alla svalutazione della moneta. Lamenta altresì che, nell'applicare i1 metodo 10 sintetico-comparativo, la Corte d'Appello non abbia tenuto conto che la comparazione era stata eseguita sulla base di un residuo di particella che era stato oggetto di una cessione volontaria attuata in base agli artt. 12 e segg. della Legge 865/71 e cioè con esclusivo riferimento ai valori espressi dall'UTE. Anche tale censura è infondata, risolvendosi nella richiesta di un sindacato, non consentito in questa sede, in ordine alla valutazione del terreno espropriato, operata dalla Corte d'Appello. Al fine di effettuare la dovuta correzione al calcolo del C.T.U. che aveva fatto riferimento, nello stimare il terreno, al 1984 anziché, come avrebbe dovuto, all'epoca in cui la Corte d'Appello ha ritenuto si fosse verificata la sua irreversibile trasformazione (Giugno 1989) la stessa Corte ha provveduto, per evidenti motivi di economia processuale, di rivalutare la stima in base agli indici ISTAT. Ora in tale ambito, caratterizzato da una mera valutazione, non v'è spazio per il giudizio di legittimità, nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione, avendo l'impugnata sentenza dato atto delle proprie scelte senza che possa ravvisarsi 11 alcuna deficienza o contraddittorietà nel criterio logico seguito. Né un vizio del genere potrebbe riscontrarsi nella concreta applicazione del metodo sintetico- comparativo sul rilievo che la comparazione sarebbe stata attuata con riferimento ad una cessione volontaria operata nell'ambito della Legge 865/71 in cui vengono considerati esclusivamente i valori espressi dall'UTE, ben potendo il giudice di merito ritenere anche in tal caso che si è in presenza di una libera espressione di volontà da parte del cedente e non avendo, d'altra parte, il ricorrente prospettato l'esistenza di altri atti che la Corte avrebbe immotivatamente ignorato. Peraltro nel caso in esame la rivalutazione della stima è avvenuta fino al 1989, vale a dire per un periodo maggiore rispetto a quello cui si sarebbe dovuto far riferimento se si fosse tenuto conto della diversa data in cui è sorto, in base alle considerazioni espresse in relazione al primo motivo, il diritto al risarcimento del danno. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Parolise denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis della Legge 359/92 e 9 e segg. della Legge 865/71 nonché omessa ed 12 insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, pur avendo ritenuta agricola l'area, ne ha di fatto determinato il valore al pari di un terreno edificabile in quanto non ha considerato che il prezzo relativo alla cessione volontaria preso in considerazione come elemento di comparazione doveva essere depurato della incidenza della nuova destinazione impressa all'area dal PRG, risalendo detta cessione al 1996. Il ricorso, così come formulato, non risponde al principio dell'autosufficienza per la sua consentendo, in mancanza di genericità, non specifiche indicazioni sul terreno preso in considerazione quale elemento di comparazione, di valutare la dovuta rilevanza in relazione alla incidenza determinata dalla nuova destinazione impressa all'area dal nuovo P.R.G.. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati. La reciproca soccombenza e la natura delle questioni trattate giustificano la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa 13 integralmente fra le parti le spe giudizio di legittimità. Roma, 11.12.2002 Il Consigliere est. Ricarte ban идо CODE 11 APR 2003 IL CANCELLIERE 14 se del presente Il Presidente lli mis A IL CANC ERE crea Bianchi