Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6995 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 069 95 / 0 2 E DEI POPOL IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 21973/99 Dott. Michele DE CA Rel. Consigliere Cron.18683 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep . Consigliere ud.13/03/02 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: IN DO, AN CO, ER IO, RI ZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che li rappresenta e difende ANTONIO GIORDANO, giustaunitamente all'avvocato delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI PER AZIONI, in persona del legale E SERVIZI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante 2002 in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio 1085 -1- dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e insieme agli auit: EL IC e AE be CA AJ. difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 6498/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 14/12/98 R.G.N. 1735/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE CA;
udito l'Avvocato CIOCIOLA;
udito l'Avvocato MARZIALE per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Torino in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 5 dicembre 1996 - rigettava la domanda proposta da FR AR e dagli altri attuali rucorrenti contro il datore di lavoro, Ferrovie dello stato S.p.a., per ottenere il pagamento di quanto dovuto “a_prescindere dall'appartenenza (....) al personale di - a titolo di premio di percorrenza e di indennità per manovre macchina" - effettuate come unico agente di condotta (di cui agli articoli 4 e 5 dell'allegato 7 del CCNL di categoria relativo al triennio 1990-1982). Osservava, infatti, il giudice d'appello: gli articoli 4 e 5 (dell'allegato 7 del CCNL di categoria relativo al biennio 1990-1992) - che prevedono le competenze di cui si tratta - "sono compresi nel capo primo, concernente il personale di macchina, tra cui pacificamente non rientrano i manovratori" - quali i lavoratori appellati - "che appartengono al settore tecnico di tutti i servizi“; "ne deriva che i premi ed i compensi previsti dagli articoli 4 e 5, in quanto correlati ad operazioni di condotta (cioè di guida di mezzi di trazione: vedi art.6) - normalmente definita tale quando si risolve nell'effettuazione di viaggi e denominata invece "manovra" se si limita a spostamenti localizzati (come può desumersi dall'articolo 5, 1ª comma, ove parla di "servizi di manovra in cui si attui la condotta") - e commisurati all'estensione dell'adibizione a queste incombenze (in termini di chilometri di percorrenza), non possono che ritenersi stabiliti per l'effettuazione di tali compiti da parte del personale del settore macchina, a favore del quale maturano in linea normale per la condotta dei mezzi di trazione in viaggio (art.4, 1° e 2° comma), e per i casi particolari di servizio ai treni con l'impiego di un solo agente di condotta (art. 5, 1° comma), oltre che per la più rara eventualità del compimento di semplici manovre (art.4, 4° comma, e 5), in assenza di indicazioni testuali che, come per l'indennità di utilizzazione, ne specifichino l'attribuzione anche ai dipendenti di diversa qualificazione professionale"; - contrariamente all'avviso espresso dai lavoratori appellati, non é venuta meno la "distinzione del personale ferroviario in settori" - a seguito della "ripartizione in aree" dello stesso personale - in quanto é, bensì, prevista (art. 22, 2° comma, dello stesso CCNL di categoria relativo al biennio 1990-1992) "la possibilità di adibizione allo svolgimento di qualsiasi mansione dell'area d'inquadramento, ma soltanto "nel proprio settore di appartenenza", non potendosi ragionevolmente sostenere l'intercambiabilità tra lavoratori aventi professionalità totalmente diverse (……..) *; pertanto "i manovratori, appartenenti al settore tecnico, non sono destinabili alle mansioni specifiche del personale di maccina, mentre, per le attività che possono eventualmente ricorrere in queste figure professionali distinte e separate, appare improponibile un criterio di parità di trattamento, sia perché questo principio non esiste nel nostro ordinamento, sia anche perché le competenze sono correlate alla specificità delle varie situazioni (….....) "; 2 "é compito precipuo della contrattazione collettiva calibrare i compensi con riferimento a parametri di adeguatezza alle diverse posizioni professionali (......) "; "nella specie, l'autonomia collettiva é significativamente intervenuta riconoscendo (vedi l'Accordo sindacale de 22 febbraio 1991) esclusivamente al manovratore capo (......) la sola competenza accessoria, di cui all'articolo 5 punto 2 dell'allegato 7 al CCNL 1990-1992, restando così chiaramente confermata l'intenzione delle parti contraenti di stabilire solo tale limitata deroga all'esclusione delle erogazioni, previste dagli articoli 4 e 5 di tale allegato, del personale che non fa parte del settore macchine". Avverso la sentenza d'appello, i soccombenti propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo. La società intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria. t 8° Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso denunciando "violazione e falsa applicazione art.4, punto 4, e art.5 CCNL 90/92 con riferimento agli art. 1362 e seguenti c.p.c." (recte: c.c.) nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avergli negato il premio di percorrenza e l'indennità per manovre effettuate come unico agente di condotta (di cui agli articoli 4 e 5 CCNL 90/92, cit.), sebbene avessero esercitato le mansioni - che ne risultano compensate (ai sensi delle stesse 3 norme contrattuali) - per il solo fatto che i ricorrenti stessi non appartengono al personale di macchina. Il ricorso va rigettato.
2. La violazione o falsa applicazione di disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune - non essendo queste norme di diritto, ma clausole contrattuali (vedi, per tutte, Cass. 10914/2000, 11141/91) - non é, infatti, deducibile con il ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.). Coerentemente, l'interpretazione degli stessi contratti collettivi di diritto comune é riservata al giudice del merito secondo la giurisprudenza H consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.975, 124, 18/2002, 14487, 14349, 14099, 14005, 13182, 11539, 11347, 3906/2001, oltre che n.8057/99, 6288/97, concernenti controversia identica e, rispettivamente, analoga a quella che forma oggetto di questo giudizio) e può essere 3 denunciata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art.1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) oppure per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), con l'onere per il ricorrente, tuttavia, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre - inammissibilmente - interpretazioni o argomentazioni alternative - o, comunque, diverse - rispetto a quelle proposte dal giudice di merito ed investite dal sindacato di legittimità, esclusivamente, sotto i profili prospettati. Alla luce dei principi di diritto enunciati, il ricorso é, almeno in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
3.Intanto non é deducibile con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c., cit.) - per quanto si é detto - la denunciata "violazione e falsa applicazione art.4, punto 4, e art.5 CCNL 90/92". Peraltro la contestuale denuncia di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art.1362 ss. c.c., cit.) non risulta integrata dall'indicazione specifica circa il punto ed il modo in cui l'interpretazione di contratto collettivo si discosterebbe, nella specie, da quei canoni di ermeneutica. Sembra superare, invece, lo scrutinio di ammissibilità - ma risulta, tuttavia, palesemente infondata - la denuncia di vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), sotto il profilo che gli emolumenti pretesi (premio di percorrenza, appunto, ed indennità per manovre effettuate come unico agente di condotta) sarebbero stati, irrazionalmente ed irragionevolmente, negati agli - nonostante l'esercizio delle mansioni per le quali sono attuali ricorrenti contrattualmente previsti in dipendenza esclusiva della circostanza, asseritamente irrilevante, della non appartenenza degli stessi ricorrenti al personale di macchina. Il denunciato vizio di motivazione, Infatti, non sussiste.
4.All'esito dell'incensurabile interpretazione della disciplina collettiva, la sentenza impugnata perviene, infatti, alla conclusione che quegli emolumenti sono contrattualmente previsti soltanto per il personale di macchina e ne propone, a sostegno, articolate argomentazioni. – Intanto valorizza, motivatamente, la sedes materiae, laddove pone in evidenza che sono collocate - nel "capo (...) concernente il personale di macchina”, appunto - le clausole contrattuali che prevedono gli emolumenti, di cui si discute. Inoltre si sottolinea che gli stessi emolumenti - "in quanto correlati ad operazioni di condotta (....) e commisurati all'estensione dell'adibizione a queste incombenze (…......) - "non possono che ritenersi stabiliti per N l'effettuazione di tali compiti da parte del personale del settore macchina ( ...) " Pertanto anche la fattispecie costitutiva del diritto prevista dalla contrattazione collettiva - ne stabilisce, contestualmente, la titolarità in capo a personale di macchina. Né basta. Oltre a negare, motivatamente, qualsiasi rilevanza - ai fini che ci occupano - della "ripartizione in aree" del personale ferroviario, la sentenza impugnata prospetta, infatti, anche un argomento a contrario a sostegno dell'interpretazione proposta laddove sottolinea che la contrattazione collettiva di categoria ha, successivamente, riconosciuto uno degli emolumenti in questione "esclusivamente al manovratore capo (.....), restando così chiaramente confermata l'intenzione delle parti contraenti di stabilire solo tale limitata deroga all'esclusione dalle (stesse) erogazioni ( ) del personale che non fa parte del settore macchine". Alla luce dell'incensurabile interpretazione della contrattazione collettiva, fin qui prospettata, risulta, quindi, sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente - la negazione agli attuali ricorrenti - in dipendenza della non appartenenza al personale di macchina – degli emolumenti pretesi nel presente giudizio (premio di percorrenza, appunto, ed indennità per manovre effettuate come unico agente di condotta). E 5.Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato- Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. ESENTE LO, DI REGIST TASSA Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002 Ο Γ ART. 10 D" N. 533 Il Presidente Il Consigliere estensore Surhule De Lu Shill i.him. nu hamı IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14/1996 2982 oggi, 7 IL CANCELLIERE