Sentenza 17 settembre 2010
Massime • 1
Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che fissi il termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, non indicato dal giudice di primo grado che, peraltro, al pagamento della provvisionale aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
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A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2010, n. 35351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35351 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2010 |
Testo completo
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35351 /10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Filiberto Pagano - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 17.9.10 Dott. Matilde Cammino - Consigliere R.G. N. 45541/09
Dott. Alberto Macchia - Consigliere SENTE 875/10 N. Dott. Margherita Taddei - Consigliere
Dott. Antonio Manna - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BI LO, avverso la sentenza 25.9.09 della Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 25.9.09 la Corte d'Appello di Torino confermava la condanna emessa il 30.5.08 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di BI LO per il delitto di truffa ed integrava il dispositivo di prime cure indicando in mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza il termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento della provvisionale in favore della costituita parte civile
AR AN, pagamento al quale il primo giudice aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della condanna.
Il BI ricorreva personalmente contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 co. 1° disp. att. c.p.p.:
a) omessa motivazione sulla richiesta concessione delle attenuanti generiche, negate sol per l'entità della somma oggetto di truffa, nonostante che nell'atto d'appello si fosse segnalato che il BI aveva rilasciato una ricevuta alla parte offesa (così esponendosi al rischio di azioni legali) e che egli aveva utilizzato parte di tale denaro per pagare i funerali della madre;
b) violazione del divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597 c.p.p. nella parte in cui era stato aggiunto d'ufficio il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza entro il quale doveva essere effettuato il pagamento della provvisionale in favore della costituita parte civile AR AN, pagamento al quale il primo giudice aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della condanna;
in tal modo, lungi dal procedere all'integrazione di una mera omissione materiale, la Corte territoriale aveva inasprito la pena in difetto di appello del PM.
1- Il motivo che precede sub a) è manifestamente infondato: basti rilevare che l'impugnata sentenza ha espressamente motivato con il notare che il rilascio alla persona offesa, da parte del ricorrente, di una ricevuta nel momento in cui si faceva consegnare la somma oggetto di truffa, lungi dall'essere atto sintomatico di buona fede, non era altro che un aspetto della complessiva condotta delittuosa posta in essere dal BI (diversamente, il deceptus non gli avrebbe affidato il
в denaro).
Quanto alla parziale destinazione della somma truffata al pagamento dei funerali della madre dell'odierno ricorrente, si tratta di difesa meramente assertiva su cui la Corte d'Appello non aveva neppure l'obbligo di pronunciarsi espressamente, noto essendo nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente 3
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. IV n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. IV n.
36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
Inoltre, nel caso del trattamento sanzionatorio e dell'applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il riferimento all'entità della somma frodata l'impugnata sentenza ha adempiuto l'obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. I n. 707 del
13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. I n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).
2- Anche il motivo che precede sub b) è manifestamente infondato, essendo del tutto fuor di luogo parlare di violazione dell'art. 597 c.p.p., che in caso di appello del solo imputato vieta (v. co. 3°) l'aggravamento della pena per specie o quantità
(nel caso odierno la pena è, invece, rimasta di per sé immutata), l'applicazione di misure di sicurezza nuove o più gravi (e non è questo il caso) o la revoca di benefici: la doverosa indicazione d'un termine per il pagamento della provvisionale, lungi dal revocare il beneficio concesso in prime cure, è connaturata alla subordinazione ex art. 165 c.p. della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle statuizioni civili, subordinazione che - si badi nel caso di specie era stata già disposta dal Tribunale.
Già in passato questa S.C. (cfr. Sez. VI n. 4610 del 22.10.88, dep. 20.12.88, rv.
180015) ha avuto modo di statuire che, ove il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato subordinato all'assolvimento di un obbligo,
l'indicazione di un termine per l'adempimento, distinto da quello di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 163 c.p., integra un aspetto necessario ed ineliminabile del beneficio medesimo, al punto che tale termine, sebbene non espressamente enunciato per mera inavvertenza, deve considerarsi contenuto per implicito nella pronunzia. Di conseguenza, in siffatta ipotesi, il giudice del merito ha il potere-dovere di riparare a tale mancanza con un provvedimento che renda esplicita una statuizione già virtualmente contenuta nella sentenza di condanna. 4
In breve, non si verifica mai violazione del principio devolutivo né del divieto di reformatio in peius ove la statuizione emessa dal giudice d'appello si ponga come mero atto dovuto.
3- In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Ne consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 17.9.10.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dotty Filiberto Pegano Dott. Antonio Manna
Folkh Кеш Antonio Mamm CANCELLERIA
IN DEPOSITATO
2010
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