Sentenza 15 aprile 2013
Massime • 1
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, cod. proc. pen., non può applicarsi al testimone in un processo civile di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto. (Fattispecie relativa a deposizione che aveva mendacemente negato l'avvenuta locazione di beni immobili dal marito a terzi e che la difesa assumeva indotta dal timore di sanzioni amministrative e fiscali per il coniuge attesa la mancata registrazione dei relativi contratti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2013, n. 39022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39022 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/04/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 779
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 832/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT NN IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 20/04/2012 della Corte di Appello di Ancona;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per prescrizione del reato;
udito il difensore della parte civile, avv. Tomassoni Ennio, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputata, avv. Francesco Colli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la declaratoria di prescrizione.
FATTO E DIRITTO
1. All'esito di indagini preliminari NN IA RT era tratta a giudizio per rispondere del reato di falsa testimonianza per la deposizione resa davanti al Tribunale di Urbino nella causa civile avente per oggetto una azione di collazione ereditaria (sui beni donati in vita dal de cuius) promossa da NI LI nei confronti del fratello RE LI, marito della RT. Deposizione nel corso della quale l'RT affermava, contrariamente al vero, che il marito non aveva mai affittato a terzi i due appartamenti sottostanti quello abitato da lui e dalla sua famiglia di uno stabile di Pesaro caduto nell'asse ereditario dopo la morte del padre dei fratelli LI nel 1999.
Espletata l'istruttoria dibattimentale con l'esame di molti testimoni, il Tribunale di Urbino con sentenza del 22.4.2009 ha assolto l'RT dal reato ascrittole perché il fatto non costituisce reato.
Decisione che prende le mosse dall'evenienza, emersa dalle testimonianze dibattimentali, secondo cui almeno uno dei due appartamenti al piano terra dello stabile pesarese è stato ceduto a più riprese in locazione nel corso degli anni dal marito dell'imputata. Locazioni effettuate in presumibile maniera, in tutto o in parte, fiscalmente irregolare, così che rendere nota tale circostanza in una causa civile "non poteva restare senza gravi conseguenze, sia civili, che penali, che tributarie, ed esporre la teste la RT e la propria famiglia ad un grave nocumento nell'onore". Di tal che il Tribunale ha ravvisato nella condotta testimoniale della RT la causa esimente prevista dall'art.384 c.p., comma 1 (nemo tenetur se detegere), configurabile anche se il pericolo per la libertà o l'onore sia stato volontariamente cagionato dall'agente (il marito dell'imputata).
2. Tale sentenza è stata appellata dalla costituita parte civile (NI LI) e dal pubblico ministero. In particolare quest'ultimo ha dedotto l'erronea applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 c.p., comma 1, fondata dal Tribunale su un presupposto ipotetico (supposta irregolarità fiscale dei rapporti di locazione) e su semplici congetture (gravi conseguenze non definite). Laddove l'art. 384 c.p., comma 1 postula, come afferma la giurisprudenza di legittimità, un rapporto consequenziale immediato e inderogabile tra il fatto reato (testimonianza mendace) e l'esigenza di preservare i beni della libertà e dell'onore, propri o di un prossimo congiunto, la cui esposizione a grave danno deve presentarsi in termini di certezza e non può derivare, come nel caso di specie, da eventuali effetti pregiudizievoli di natura esclusivamente economica (individuabili, nessun reato tributario - per di più prescritto - essendo ipotizzabile, nella soccombenza civilistica e in possibili iniziative sanzionatorie fiscali di natura amministrativa o soltanto pecuniaria, anch'esse improbabili, trattandosi di vicende locatizie esaurite oltre un quinquennio prima della testimonianza della RT).
3. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona, accogliendo i gravami del p.m. e della parte civile, ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado ed ha riconosciuto l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 372 c.p. e l'ha condannata, concesse le attenuanti generiche, alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Ad avviso della Corte territoriale, pacifica dovendo considerarsi la sussistenza della materialità del reato di falsa testimonianza alla luce delle emergenze dibattimentali conclamanti la locazione da parte del marito dell'imputata di uno o più appartamenti sottostanti quello da lui abitato con l'RT nell'immobile cedutogli in vita dal padre, il contegno dichiarativo testimoniale della donna è sorretto anche dal corrispondente elemento soggettivo per aver ella negato scientemente (ha sempre vissuto con il marito nell'immobile del suocero) l'anzidetta circostanza storica, al di fuori di ogni ipotesi di putatività o incertezza conoscitiva incidente sulle sue (false) asserzioni. Comportamento in cui non è configurabile la causa di non punibilità ritenuta dal giudice di primo grado ex art.384 c.p., comma 1. L'unico e soltanto eventuale pregiudizio che l'RT avrebbe potuto prefigurarsi era costituito, infatti, da possibili sanzioni di natura fiscale per l'omessa registrazione dei contratti di locazione stipulati dal marito e per l'accertamento di un maggior reddito imponibile formato dai canoni di affitto percepiti. Nella condotta del marito della RT, che costei ha deliberatamente taciuto nella causa civile di collazione ereditaria, non poteva ravvisarsi alcun illecito penale (in ipotesi già prescritto alla data della testimonianza dell'imputata) sia alla luce della disciplina penale tributaria precedente il 2000 che di quella successiva (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 recante nuova disciplina dei reati tributari in materia di imposte dirette e di i.v.a.). Ne consegue che detto presunto pregiudizio, connotato da profili di esclusiva valenza economica esclude - in conformità alla giurisprudenza della S.C. - l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 384 c.p., comma 1. 4. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenti vizi della decisione.
4.1. Difetto di motivazione.
La Corte dorica non ha preso in esame gli argomenti a difesa dell'imputata esposti in una memoria difensiva depositata il 17.4.2012 e ribaditi nel corso della discussione. Argomenti con cui si ribadiva l'insussistenza del contestato reato di falsa testimonianza nelle sue componenti oggettive e soggettive. Erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto essersi formato il giudicato cd. interno alla decisione di primo grado con riguardo alla sussistenza della falsità delle dichiarazioni testimoniali della RT e alla prova della consapevolezza di tale falsità. Assunto fondato sul rilievo che l'imputata non aveva impugnato la decisione del Tribunale. Rilievo incongruo, poiché l'imputata, assolta dal Tribunale, non poteva impugnare la sentenza, ne' aveva qualche interesse alla sua riforma (quanto alle cause e alla formula del proscioglimento).
Ne è disceso che la Corte territoriale non ha considerato - per un verso - che l'RT avrebbe ben potuto non conoscere i rapporti instaurati dal marito con gli utilizzatori degli appartamenti, che in luogo di essere affittati avrebbero potuto essere stati concessi in comodato. Tanto più che nessuno dei presunti inquilini ha riferito di aver avuto rapporti o contatti anche con l'imputata. Per altro verso la Corte ha disconosciuto la ravvisabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p.p., comma 2, nonostante sia stata assunta la testimonianza della donna nel giudizio civile senza che la stessa sia stata avvertita della facoltà di astenersi dal testimoniare ai sensi dell'art. 247 c.p.c. nella causa civile coinvolgente suo marito. Vero è che la Corte Costituzionale (sentenza n. 205/1997) ha dichiarato illegittimo l'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non prevede la facoltà del testimone di astenersi dalla testimonianza nel processo civile concernente gli interessi di un suo prossimo congiunto. Permane tuttavia una inspiegabile disparità di trattamento (art. 3 Cost.), insita nell'attuale art. 384 c.p.p., comma 2, in relazione alle diverse conseguenze che una stessa testimonianza può produrre, se resa in sede penale o in sede civile.
4.2. Irrilevanza della deposizione testimoniale della ricorrente. A quanto già precisato va aggiunto che la testimonianza resa nella causa di collazione dall'imputata si è mostrata irrilevante per l'oggetto dell'accertamento giudiziale e non ha influenzato in alcun modo il convincimento del giudice civile. La causa, infatti, è stata definita nel 2008 con un sentenza (prodotta in atti) che non ha attribuito alcun peso al fatto che gli appartamenti su cui ha riferito la testimone siano stati o meno affittati dal coniuge della donna.
4.3. Violazione dell'art. 384 c.p., comma 1. Opportunamente il giudice di primo grado aveva applicato in favore della RT la causa esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, che invece i giudici di appello hanno escluso in base ad una nozione restrittiva della causa di giustificazione, che non può non ritenersi estesa anche al timore coltivato dal testimone (per sè stesso o per un familiare) di ipotizzabili pregiudizi di natura fiscale. Posto che è un dato "fuori discussione che i corrispettivi dei pretesi rapporti di locazione non sono stati dichiarati al fisco" dal LI, non può ignorarsi che - in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 - gli uffici pubblici e gli organi giurisdizionali
(requirenti e giudicanti) sono tenuti a segnalare alla Guardia di Finanza fatti suscettibili di integrare violazioni finanziarie dei quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. Di fronte all'obbligo del giudice civile di trasmettere gli atti alla G.d.F. la ricorrente si è trovata dinanzi alla scelta "tra il mentire e il far partire l'accertamento a carico del marito". Non può condividersi la tesi della sentenza impugnata secondo cui l'operatività dell'art.384 c.p., comma 1 sarebbe limitata al pericolo di eventuali pregiudizi nella sola libertà o nell'onore e non anche a quelli connessi alla irrogazione di sanzioni amministrative o pecuniarie. Del resto le stesse Sezioni Unite della S.C. hanno ravvisato la causa di non punibilità quando il mendacio sia reso per evitare l'applicazione di sanzioni amministrative a carico di chi faccia uso di stupefacenti (Cass. S.U., 22.2.2007 n. 21382, Morea, rv. 236371). Nè possono assumere rilevanza per escludere la causa esimente le evenienze richiamate nella sentenza di appello, per cui le violazioni tributarie ascrivibili al marito dell'imputata non avrebbero avuto significanza penale, in quanto inferiori alle soglie di punibilità (previste prima e dopo il D.Lgs. n. 74 del 2000), ed in ogni caso avrebbero integrato fattispecie orma attinte dalla prescrizione. Si tratta, infatti, di evenienze entrambe ignorate dalla RT e non conoscibili per un normale cittadino.
5. I motivi di ricorso non sono fondati, ma la sentenza della Corte di Appello di Ancona deve essere annullata senza rinvio, perché il reato di falsa testimonianza ascritto alla ricorrente è oggi attinto da causa estintiva per intervenuta prescrizione, anche tenendo conto dei periodi di sospensione del relativo termine (sette anni e sei mesi) fatti registrare dai due giudizi di merito e pari a poco meno di complessivi quattro mesi (il reato, commesso il 20.11.2004, risulta prescritto il 20.9.2012). Nè le emergenze di causa rendono evidente il ricorrere di situazioni ricadenti nell'area delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., comma 2 (Cass. S.U., 28.5.2009 n. 35490, Tettamanti, rv. 244274).
5.1. La prima censura sull'asserito omesso esame dei contenuti della memoria difensiva dell'imputata depositata per il giudizio di appello è priva di pregio. Gli argomenti in essa esposti non sono stati ignorati dalla Corte territoriale, se non altro nel passaggio della decisione che precisa come nel contegno dell'RT non possa prospettarsi una ipotesi di putatività della causa esimente ex art.384 c.p., comma 1 con ovvio riferimento alla componente soggettiva del reato di falsa testimonianza, profilo integrante il fulcro del ragionamento critico dell'imputata, ribadito anche nell'odierno ricorso. Nè censurabile appare la premessa da cui è partita la sentenza di appello, valutando accertata in modo univoco la falsità dichiarativa dell'imputata alla luce delle testimonianze dibattimentali di più persone già affittuarie (e non comodatarie) degli appartamenti del piano terreno dello stabile occupato dalla sua famiglia, versando a marito i relativi canoni. Circostanza per certo ben nota alla RT che in quello stabile dimorava da oltre venti anni insieme al marito e ai figli allorché ha testimoniato nel 2004. E circostanza riconosciuta, del resto, dalla stessa imputata, se anche nell'odierno ricorso si da per scontato che gli "appartamentini" fossero stati affittati dal marito della ricorrente.
5.2. I rilievi sulla inapplicabilità al giudizio civile della facoltà di astensione del testimone negli stessi termini previsti nel giudizio penale sono infondati. Come statuito dalla uniforme giurisprudenza di questa S.C., la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., comma 2 per una falsa testimonianza commessa in un giudizio civile non ricorre in presenza di un interesse di mero fatto, non sorretto da una specifica posizione di diritto sostanziale giuridicamente tutelabile, essendo prefigurabile soltanto a fronte di un interesse che renda la persona incapace a deporre a norma dell'art. 246 c.p.c., perché titolare di un interesse giuridico personale, concreto e attuale, a proporre una domanda e a contraddire (sia sotto l'aspetto della legittimazione primaria che sotto quello della legittimazione secondaria o indiretta) una delle parti processuali mediante intervento adesivo indipendente (cfr.: Cass. Sez. 6,10.10.2008 n. 40975, Mina, rv. 241523; Cass. Sez. 6, 8.11.2011 n. 45311, P.M. in proc. Di Biase, rv. 250993). Non è ravvisabile, quindi, la causa di giustificazione del mancato esercizio della facoltà di astensione della RT, quale consorte del convenuto nella causa civile di collazione ai sensi dell'art. 249 c.p.c., trascurando di rilevare che l'incapacità a testimoniare nella causa civile discende unicamente da un suo personale interesse, che potrebbe legittimarlo a partecipare al giudizio ai sensi dell'art.246 c.p.c.. Casistica che per certo non si è proposta per la testimonianza civile della RT.
Non hanno pregnanza i dubbi sollevati sulla legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non scrimina la testimonianza civile al pari di quanto previsto dall'art. 384, comma 2 per il giudizio penale. Precisato che l'art. 249 c.p.c. non richiama l'art. 199 c.p.p. (di tal che l'art. 249 c.p.c. si riferisce solo alla facoltà di astensione per il segreto professionale, per il segreto di ufficio e per il segreto di Stato), la sentenza n. 205/1997 della Corte Costituzionale, citata in ricorso, ha già dichiarato inammissibile la questione di incostituzionalità del detto art. 249 c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost. (oltre che all'art. 29 Cost.), alla cui violazione si richiama il ricorso.
5.3. Inconferente è la censura relativa alla irrilevanza delle false dichiarazioni testimoniali dell'imputata ai fini della decisione del giudizio civile in cui sono state rese. Premesso che nella causa civile l'imputata è stata esaminata su fatti e circostanze senz'altro pertinenti all'oggetto dell'accertamento (potenziale incidenza dei canora di locazione degli appartamenti sulla collazione ereditaria), è agevole osservare che l'apparente sopravvenuta non decisività delle dichiarazioni false rispetto alla pronuncia giudiziaria (civile o penale) non elide la rilevanza penale delle medesime dichiarazioni, se suscettibili - come nel caso di specie - di offrire un qualche contributo alla ricerca della prova. D'altro canto, ai fini della sussistenza del reato di falsa testimonianza, l'apprezzamento di rilevanza (e di pertinenza) della deposizione deve essere effettuata con riguardo al momento in cui il reato è consumato, cioè ex ante con criterio inferenziale di postuma prognosi (cfr. Cass. Sez. 6, 22.11.2011 n. 20656/12, De Gennaro, rv. 252628; Cass. Sez. 6, 10.1.2013 n. 4299, P.M. in proc. Buffadini, rv. 254433).
5.4. Infondato è, infine, anche la censura sulla causa di non punibilità ex art. 384 c.p., comma 1, che esattamente i giudici di appello - correggendo l'erronea applicazione compiutane dal Tribunale - hanno creduto in concreto non applicabile alla ricorrente. In vero, per quanto si evince dalla ricostruzione storica dell'episodio sviluppata dalle due decisioni di merito, conformi sul punto, i quesiti (un'unica domanda: appartamenti affittati o meno) rivolti dal giudice civile all'imputata implicavano esiti di esclusiva valenza civilistica. E la risposta (mendace) fornita dalla RT - ad onta del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 (recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) evocato dal ricorso - giammai equivaleva di per sè a rivelare al giudice civile possibili irregolarità amministrative o fiscali, attinenti ai rapporti di locazione, da comunicare alla Guardia di Finanza. Con l'ovvia conseguenza che, alla stregua della specificità della domanda rivoltele (ai soli fini della composizione dell'asse ereditario del suocero), per la testimone non si poneva alcuna reale alternativa tra rispondere il vero e rischiare di pregiudicare la libertà o l'onore del marito ovvero mentire per tutelarne libertà o onore. Posto che la situazione di necessità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1 e in cui deve venire a trovarsi il testimone postula non la semplice probabilità di un evento temuto, ma la certezza del verificarsi dell'evento di danno, certezza insussistente nel caso in esame. A tutto concedere il coniuge LI non avrebbe corso alcun pericolo per la sua libertà (fatti risalenti a più di cinque prima della testimonianza) e neppure per il suo onore, atteso che eventuali effetti negativi (per l'omessa registrazione dei contratti di locazione) avrebbero assunto una rilevanza di esclusivo segno patrimoniale. Nè le sanzioni amministrative e/o fiscali rivenienti per il marito della ricorrente - in via soltanto teorica - dalla vicenda avrebbero avuto connotazioni diverse da quelle puramente economiche. Donde l'impropria citazione difensiva della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (Cass. S.U., 22.2.2007 n. 21382, Morea, rv. 236371) che ha ritenuto applicabile l'esimente ex art. 384 c.p., comma 1 all'acquirente di sostanze stupefacenti che, non rivelando modalità personali dell'avvenuto acquisto (commettendo la materialità del reato di favoreggiamento ex art. 378 c.p.), si autotuteli rispetto alla possibili applicazione nei suoi confronti delle "misure" previste dall'art. 75 L.S. Misure o sanzioni amministrative di natura "personale" suscettibili di limitare incisivamente la libertà e la stessa autonomia di movimento del soggetto sanzionato (sospensione della patente di guida e del passaporto, sottoposizione ad un programma di terapeutico e socio- riabilitativo, ecc.).
Di qui la logica conclusione, fatta propria dalla Corte di Appello, che la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1 non possa applicarsi al testimone in un processo civile in cui sia parte un suo prossimo congiunto, allorché la regiudicanda della causa civile investa profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non possa derivare alcun pregiudizio alla libertà o all'onore del prossimo congiunto (cfr.:
Cass. Sez. 6, 10.10.2008 n. 40975, Mina, rv. 241523). La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione lascia impregiudicata le statuizioni civili del giudice di merito (condanna generica dell'imputata al risarcimento dei danni in favore della parte civile) e comporta la condanna della stessa ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, equitativamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Condanna la ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese del grado, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013