Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2013, n. 39022
CASS
Sentenza 15 aprile 2013

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La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, cod. proc. pen., non può applicarsi al testimone in un processo civile di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto. (Fattispecie relativa a deposizione che aveva mendacemente negato l'avvenuta locazione di beni immobili dal marito a terzi e che la difesa assumeva indotta dal timore di sanzioni amministrative e fiscali per il coniuge attesa la mancata registrazione dei relativi contratti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2013, n. 39022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39022
    Data del deposito : 15 aprile 2013

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