Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 2
I limiti di pignorabilità posti dall'art. 545, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., non sono estensibili alla esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa specifica dell'art. 46 legge fall., che affida al giudice il potere discrezionale di determinare la eventuale devoluzione al fallito , e conseguente sottrazione all'acquisizione all'attivo fallimentare, di una parte delle somme a lui dovute a titolo di pensione.
Il decreto del tribunale su reclamo avverso quello del giudice delegato in tema di mancata attribuzione al fallito, per il soddisfacimento di bisogni suoi e della sua famiglia, di ratei di pensione non riscossi, ed acquisiti interamente all'attivo fallimentare, è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost.. Esso ha, infatti, carattere definitivo, dovendosi considerare, nell'ambito della procedura fallimentare, non definitivi soltanto quegli atti che non incidono su diritti soggettivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMACELLI 103, presso l'avvocato ELTI DI RODEANO G., rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO BLARZINO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AL OI NT, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato BRASCHI F. L., rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PETTENATI, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di PARMA, depositato il 13/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'inammissibilità in via subordinata o per il rigetto in via subordinata.
1. Svolgimento del processo NT IS, dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Parma, titolare di pensione INPS, chiedeva l'assegnazione dei ratei di pensione, che non era stata riscossa, fin dal primo rateo del 1 giugno 1995, per la sua totale acquisizione all'attivo fallimentare. L'istanza veniva respinta dal giudice delegato, il cui decreto veniva confermato dal Tribunale con decreto in data 5 febbraio 1997, così motivato:
- non sussisteva la denunciata violazione dell'art.46 legge fall., in quanto i limiti di pignorabilità degli stipendi, stabiliti dall'art.545, commi 3 e 4 cod.proc.civ., non sono estensibili all'esecuzione concorsuale, per la quale proprio l'art.46, comma 1, n.2, legge fall. devolve all'apprezzamento discrezionale del giudice delegato la determinazione della quota non assoggettabile ad esecuzione;
- nella specie l'integrale acquisizione della pensione appariva giustificata dalla mancanza di qualunque elemento atto a dimostrare le condizioni economiche del fallito, le quali, comunque, dipendevano da un suo volontario atteggiamento, essendosi egli dato alla latitanza.
Avverso tale decreto il IS ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo di annullamento e di memoria.
Resiste il fallimento con controricorso.
2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione degli articoli 46, n.2, legge fall.e 545 cod.proc.civ., in relazione all'art.360, n.3, stesso codice, il ricorrente deduce:
- la non applicabilità in sede fallimentare dell'art.545 cod.proc.civ. non esclude che il giudice delegato possa utilizzare i criteri dettati da tale norma, e cioè acquisire all'attivo soltanto un quinto degli assegni aventi carattere alimentare. La sentenza della Corte di Cassazione n. 871/ 1955 non ha certamente affermato che la valutazione discrezionale del giudice delegato possa spingersi fino alla totale acquisizione della pensione;
- nella valutazione delle necessità di una quota dell'assegno per il mantenimento del fallito e della sua famiglia non poteva entrare in considerazione la latitanza dello stesso fallito;
- circa le condizioni economiche di quest'ultimo, poi, il giudice aveva il dovere di acquisire d'ufficio le necessarie informazioni. Esisteva, comunque, la possibilità di consultare i verbali di accertamento fiscale, dai quali emergeva che il fallito non disponeva di alcun bene, oltre ai certificati medici e alle spese ospedaliere allegati al reclamo.
3. Motivi della decisione Deve, innanzitutto, rigettarsi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dal Procuratore Generale, secondo cui si tratterebbe di provvedimento non impugnabile in cassazione per mancanza di definitività.
In proposito basta rilevare che - nell'ambito del processo fallimentare - sono considerati non definitivi soltanto quegli atti che non incidono su diritti soggettivi, mentre, nella specie, si tratta della (non) attribuzione - in via definitiva - di somme che possono essere consumate dal fallito per determinati bisogni. Non rileva, invece, che su una nuova istanza di attribuzione di somme possa essere emesso, in base a nuovi fatti, un provvedimento favorevole. La nozione di non definitività, adombrata dal Procuratore Generale per contraddistinguere gli atti suscettibili di ricorso ex art.111 Cost. condurrebbe all'esclusione di tale rimedio per moltissime decisioni che, pur modificabili in ragione del mutamento della situazione di fatto, sono considerate pacificamente impugnabili col predetto mezzo.
Neppure le doglianze del ricorrente meritano accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte ( fra le numerose conformi, Sez.I, 26 gennaio 1995; 2 settembre 1995; 1 aprile 1998, n. 3373 ) ha costantemente escluso l'applicabilità all'esecuzione concorsuale dei limiti di pignorabilità stabiliti dall'art.545, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., in quanto l'unica norma applicabile è l'art.46 legge fall., che consente al giudice delegato il potere discrezionale di devolvere al fallito una parte di somme dovute a titolo di retribuzione o di pensione, somme che, in via di principio, devono essere interamente acquisite all'attivo fallimentare.
L'esercizio di tale potere consente un controllo di legittimità limitato alla correttezza della motivazione, e in relazione a quest'ultima non è dato rilevare alcun vizio, tanto più che il sindacato della Corte - trattandosi di ricorso contro un decreto del Tribunale emesso ai sensi dell'art.26 legge fall. - deve svolgersi nei limiti segnati dall'art.111 Cost. Nella specie il ricorrente ha censurato la motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui non avrebbe considerato il suo stato di bisogno, risultante dalla documentazione acquisita dagli organi fallimentari. Ma , anche a voler concedere l'ammissibilità di tale censura, occorre comunque considerare che il Tribunale ha ritenuto assolutamente ostativo il fatto che il ricorrente si sia dato alla latitanza. Come è stato rilevato dai giudici di merito, il perdurare di tale stato dipende soltanto dalla volontà del ricorrente. A ciò può aggiungersi il rilievo che l' attribuzione di somme, soprattutto a seguito di valutazione discrezionale, potrebbe essere considerata addirittura come illecito, essendo diretta a fornire mezzi per la protrazione dello stato di latitanza.
Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 13 gennaio 1999.