Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4740
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Sentenza 13 maggio 1999

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I limiti di pignorabilità posti dall'art. 545, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., non sono estensibili alla esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa specifica dell'art. 46 legge fall., che affida al giudice il potere discrezionale di determinare la eventuale devoluzione al fallito , e conseguente sottrazione all'acquisizione all'attivo fallimentare, di una parte delle somme a lui dovute a titolo di pensione.

Il decreto del tribunale su reclamo avverso quello del giudice delegato in tema di mancata attribuzione al fallito, per il soddisfacimento di bisogni suoi e della sua famiglia, di ratei di pensione non riscossi, ed acquisiti interamente all'attivo fallimentare, è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost.. Esso ha, infatti, carattere definitivo, dovendosi considerare, nell'ambito della procedura fallimentare, non definitivi soltanto quegli atti che non incidono su diritti soggettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4740
    Data del deposito : 13 maggio 1999

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