Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta del privato che consegue il rilascio del permesso di soggiorno presentando una dichiarazione contenente l'affermazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello effettivamente svolto, in quanto la stessa costituisce attestazione di una circostanza non vera che confluisce nell'atto pubblico, rispetto al quale si pone come un essenziale presupposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2013, n. 51899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51899 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 05/07/2013
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 2140
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 10373/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO FU, nato a [...] il [...];
e da RO NO AN ND, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 12.12.2012 dalla corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste;
udito per il MO l'avv. Santini Annamaria, in sostituzione del difensore di fiducia, avv. Marani, che si è associata alle conclusioni del pubblico ministero.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 12.12.2012 la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale di Genova, in data 8.6.2011, aveva condannato MO AB e RO NO AN ND (e PE UD LI MA, che non ha proposto ricorso), imputati del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 48 e 479 c.p., alle pene ritenute di giustizia.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione gli il MO e la RO, articolando distinti motivi di impugnazione.
3. In particolare, il MO lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'acquisizione dei verbali degli interrogatori resi dagli imputati senza l'assistenza dei difensori;
all'insussistenza della fattispecie di reato ritenuta dal giudice di secondo grado, in quanto tra il ricorrente e le coimputate RO e PE, sussisteva un rapporto di lavoro subordinato, sia pure con una qualifica diversa da quella effettiva, in quanto le due cittadine extracomunitarie, assunte formalmente come lavoratrici domestiche, avevano collaborato nell'attività di vendita svolta presso il mercato gestito dal MO, per cui la diversità di mansioni svolte, può eventualmente avere avuto rilevanza solo ai fini contributivo-previdenziali; alla entità della pena, ritenuta eccessiva, ed alla mancata concessione dell'indulto.
4. Con il primo motivo di impugnazione, la RO la menta violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 c.p., per non avere la corte territoriale dichiarato la estinzione per intervenuta prescrizione del primo dei reati contestati in continuazione, consumato "in epoca anteriore e prossima al 15.11.2004".
5. Con il secondo motivo di impugnazione, l'imputata lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale, da un lato, ritenuta la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 479, c.p., di cui, ad avviso della ricorrente, non ricorrono gli elementi costitutivi, in quanto l'indicazione della qualifica di collaboratrice domestica, anziché di addetta alle vendite, ha avuto conseguenze solo riguardo al quantum dei contributi corrisposti all'I.N.P.S., ma non ha avuto rilevanza nella determinazione della pubblica amministrazione di emettere il permesso di soggiorno, riguardando la falsa dichiarazione aspetti non determinanti dell'atto (falsità relativa), inidonea, pertanto, ad integrare l'elemento costitutivo del reato di cui si discute;
dall'altro affermato, in contraddizione con l'affermazione della responsabilità della RO, che la finalità della normativa in materia di permesso di soggiorno "è quella di verificare che il lavoratore abbia una lecita fonte di guadagno che gli consenta di mantenersi sul territorio dello Stato", condizione in cui effettivamente versava l'imputata, in virtù del rapporto di lavoro subordinato che la legava al MO.
6. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta violazione di legge per non avere la corte territoriale applicato all'imputata la riduzione di pena prevista dal combinato disposto dell'art. 112 c.p., comma 1, n. 3 e art. 114 c.p., comma 3, giustificata dalla circostanza che quest'ultima era succube del proprio datore di lavoro, da cui è stata costretta a presentare la falsa dichiarazione all'autorità amministrativa, affinché il MO si potesse avvalere della sua collaborazione nell'attività di vendita, pagando minori oneri previdenziali.
7. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 125 c.p.p. e L. n. 689 del 1981, art. 53, avendo la corte territoriale, con motivazione succinta ed apodittica, rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena alternativa, di cui, invece, ad avviso dell'imputata, ricorrono i presupposti, con decisione che si pone in contraddizione con la condanna della RO alla pena detentiva contenuta nel minimo edittale e, per di più, oggetto di sospensione condizionale della pena.
8. I ricorsi degli imputati non possono essere accolti, ad eccezione di quello della RO NO, limitatamente alla doglianza, fondata, in tema di parziale prescrizione del reato continuato.
9. Con particolare riferimento al ricorso MO, va innanzitutto, osservato: 1) che, come si evince dalla lettura della sentenza di secondo grado, sull'acquisizione dei verbali degli interrogatori degli imputati si era formato il consenso delle parti, che sana l'eventuale vizio denunciato dal ricorrente, il quale, peraltro, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, non ha ne' allegato, ne' indicato specificamente gli atti che si assumono viziati, determinando in tal modo la inammissibilità di questo motivo di ricorso (cfrv ex plurimis, Cass., sez. 6, 08/07/2010, n. 29263, C. e altro, rv. 248192); 2) che del pari inammissibili, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, sono le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, in quanto, non solo si sostanziano in censure di merito, non consentite in questa sede di legittimità, ma, come si evince dalla stessa sentenza oggetto di ricorso, non contestata sul punto dall'imputato, che non ne ha lamentato il mancato esame di tali doglianze da parte del giudice di secondo grado, risultano prospettate per la prima volta con il ricorso in Cassazione.
10. Comune ad entrambi i ricorsi è il motivo riguardante la configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p., che merita, pertanto, una trattazione unitaria.
11. Si tratta di un motivo infondato.
Ed invero nella giurisprudenza di legittimità risulta da tempo consolidato un orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui la presentazione a un pubblico ufficiale di una falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa da parte di cittadino straniero extracomunitario, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, integra il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., in quanto la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato (cfr. Cass., sez. 1, 22/03/2005, n. 13703, C;
Cass., sez. 6, 29/01/1999, n. 292, D.). Il permesso di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari, infatti, non può considerarsi semplice certificato ne' autorizzazione amministrativa, ma costituisce un atto che, nell'ambito della tutela penalistica in tema di falso, va qualificato pubblico. Ne consegue che risponde di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p., sia il privato che, mediante false dichiarazioni di disponibilità ad assumere come dipendenti cittadini stranieri extracomunitari, faccia sì che i competenti organi della p.a., in tal modo tratti in inganno circa la sussistenza della condizione prevista dalla legge, costituita dall'esistenza di valide prospettive di lavoro, rilascino indebitamente il permesso in questione, sia il cittadino extracomunitario che formula la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, allegando dati non corrispondenti al vero destinati ad essere inseriti nello stesso atto (cfr. Cass., sez. 5, 26/11/1998, n. 6383, D'Angeli; Cass., sez. 5, 22/04/2005, n. 19924.A.A. e altro, rv. 232204).
La tesi difensiva, fondata su di una distinzione tra falsità "assoluta" e falsità "relativa", prospettata dai ricorso RO, sconosciuta alla giurisprudenza, non coglie nel segno. Il fatto che la RO e la coimputata non ricorrente PE UD fossero legate al MO da un rapporto di lavoro subordinato di diversa natura, non incide in alcun modo sulla struttura del reato in contestazione, posto che risulta oggettivamente non conforme al vero la circostanza di fatto, destinata a confluire nell'atto pubblico, di cui ha costituito un essenziale presupposto, dell'esistenza di un rapporto di lavoro domestico tra le imputate ed il MO, attestata dal pubblico ufficiale, sulla base di una falsa rappresentazione della realtà. E ciò basta a ritenere integrata la fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 c.p.. Ragionando diversamente si giungerebbe alla inaccettabile conclusione di attribuire alla finalità perseguita dai soggetti attivi del reato di celare, attraverso la falsa rappresentazione della realtà di cui si è detto, l'esistenza del vero rapporto di lavoro subordinato per consentire al datore di lavoro un indebito risparmio nella entità dei contributi da versare all'ente previdenziale, un effetto, di fatto, "scriminante" della condotta illecita.
12. Quanto al terzo motivo del ricorso RO, esso appare inammissibile, in quanto, come si evince dalla lettura della sentenza della corte territoriale, non contestata sul punto dalla ricorrente, che non ne ha lamentato il mancato esame da parte del giudice di secondo grado, la questione circa l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3, non è stata prospettata in appello.
12.1 Tale motivo, appare, comunque infondato, posto che, come chiarito dal Supremo Collegio, il riconoscimento in favore del lavoratore dipendente dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3, (consistente nel fatto di chi sia stato determinato a commettere il reato o a cooperare in esso, quando ricorrono le condizioni stabilite nell'art. 112 c.p., comma 1, n. 3), non essendo l'aggravante prevista da quest'ultima disposizione (avere, nell'esercizio della propria autorità, direzione o vigilanza, determinato a commettere il reato persone soggette) configurabile sulla base del solo presupposto del rapporto di dipendenza lavorativa, presuppone sia stata accertata la formulazione, da parte del datore di lavoro, di minacce di licenziamento in caso di inottemperanza alle sue disposizioni illecite (cfr. Cass., sez. 5, 22/10/2008, n. 46454, P.). Tale dimostrazione, nel caso in esame, non è stata fornita, facendo derivare, in definitiva, la ricorrente lo stato di soggezione dalla sua stessa condizione, contrattualmente debole, di cittadina extracomunitaria, costretta a conservare il rapporto di lavoro con il MO per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. 13 Infondato appare l'ultimo motivo del ricorso RO. Ed invero in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la L. 24 dicembre 1981, n. 689, art. 53, sulle modifiche al sistema penale, consente di sostituire pene detentive brevi con, a seconda dei casi, la semidetenzione, la libertà vigilata e la pena pecuniaria di specie corrispondente, affidando al potere discrezionale del giudice la decisione sia in ordine alla sostituzione, sia alla scelta della pena sostitutiva più idonea al reinserimento sociale del condannato (cfr. Cass., sez. 5, 11/01/1994, Cavallo). Nell'esercizio di tale potere, giusta la previsione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 1, il giudice deve tenere conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia, come è stato chiarito, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (cfr. Cass., sez. 5, 26.1.2011, n. 10941, O., rv. 249717) A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, ritenendo che la sostituzione della pena in favore della RO non avrebbe avuto alcun effetto dissuasivo, tenuto conto, implicitamente, della gravità della condotta contestata, integrata dall'artificioso versamento di contributi I.N.P.S. e prolungata nel tempo, circostanze che lo stesso giudice ha espressamente evidenziato, in uno con la negativa personalità dell'imputata desumibile dai suoi precedenti penali, a proposito della coimputata PE Agidel, allo scopo di negare una riduzione della entità della pena inflittale, ma che sono riscontrabili, ad eccezione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali, anche per la RO, stante l'identità delle condotte illecite poste in essere dalle imputate, come descritte nei rispettivi capi di imputazione.
Nè la decisione della corte territoriale può ritenersi contraddittoria nella parte in cui ha comunque concesso alla ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di valutazioni che attengono a due piani del tutto distinti, l'uno, attinente alla individuazione della sanzione penale più adeguata (anche le sanzioni sostitutive sono da considerare ad ogni effetto giuridico "pene", come statuito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 57), l'altro al giudizio prognostico, in cui assume particolare rilievo la personalità del reo, che quest'ultimo per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati. 14. Fondato, invece, è il primo motivo di ricorso, di cui beneficia anche il coimputato MO, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., comma 1. Appare indubitabile, infatti, che, come si evince dal relativo capo d'imputazione, essendosi consumato il primo episodio di falso "in epoca anteriore e prossima al 15.11.2004", il relativo termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, in applicazione, in quanto più favorevole al reo, della nuova disciplina della prescrizione, tenuto anche conto del periodo di sospensione, pari ad un mese e diciotto giorni, era già perento nella sua massima estensione quando il processo è giunto innanzi al giudice di appello, che, pertanto, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'estinzione del reato.
15. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio relativamente alla contestazione dei fatti anteriori e prossimi al 15.11.2004, per l'uno e l'altro ricorrente, per essere i relativi reati estinti per prescrizione, con trasmissione degli atti alla corte di appello di Genova per la rideterminazione del residuo trattamento sanzionatorio, rigettandosi i ricorsi di entrambi gli imputati in ordine a tutte le altre questioni prospettate.
P.Q.M.
Annullata senza rinvio le statuizioni relative alla contestazione dei fatti anteriori e prossimi al 15.11.2004, per l'uno e l'altro ricorrente e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di Genova per la rideterminazione del residuo trattamento sanzionatorio.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013