Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 580 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt.3 e 111 Cost., nella parte in cui, prevedendo la conversione del ricorso per cassazione in appello in caso di proposizione di entrambi i mezzi di impugnazione, determina l'effetto di concentrare dinanzi allo stesso giudice di appello la cognizione del merito e quella di legittimità, ove le relative censure formulate con il ricorso convertito siano ritenute fondate, con disparità di trattamento rispetto al procedimento di cassazione, il quale avrebbe invece dato luogo ad un giudizio rescissorio davanti al giudice "a quo". Tale scelta legislativa risponde, infatti, a criteri di semplificazione e speditezza della procedura, in sè non irrazionali ne' lesivi delle regole costituzionali sull'esercizio della giurisdizione, che garantiscono indefettibilmente la sola possibilità di (ulteriore) ricorso per cassazione, conservata anche nel caso di specie.
Commentario • 1
- 1. Il Legislatore, la Cassazione e il miracolo della moltiplicazione dei leasing finanziariAccesso limitatoLuca Candiani · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento