Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
L'opposizione dell'imputato contumace alla pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 226 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (istituzione del giudice unico) può essere espressa, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, anche dal difensore, in quanto allo stesso competono, a norma dell'art. 99 cod. proc. pen., le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che siano riservati personalmente a quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2005, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2153
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 12140/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
De IC OM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 28 novembre del 2003;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo d'imputazione contrassegnato con il n. 57, l'accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti per i capi d'imputazione contrassegnati con i nn. 58 e 59 e per il rigetto relativamente alla pronuncia relativa al capo d'imputazione contrassegnato con il numero 60;
sentito il difensore avv. Tommaso de IC che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 28 novembre del 2003, il Tribunale di Salerno, tra l'altro, dichiarava non doversi procedere nei confronti di De IC OM, in ordine ai reati ascrittigli ai capi 57, 58, 59 e 60 perché, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, gli stessi si erano estinti per prescrizione. Al De IC per quello che ancora rileva in questa sede, erano stati contestati i seguenti reati:
capo n. 57) il reato di cui all'art. 110 c.c., 81 capov., artt. 2621 e 2640 c.c. perché, in concorso con altri, fraudolentemente esponeva nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali della S.P.A. T.P.L. dal 1986 al 1993 fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica della società e nascosto fatti concernenti le condizioni medesime;
reato accertato nell'aprile del 1994;
capo 58) del reato di cui agli artt. 110 e 112 c.p., L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d), come modificato dalla L. n. 154 del 1991,
perché, in concorso con altri, quale componente del consiglio di amministrazione della S.P.A. Internaci fine di consentire alla società Alimer, di evadere le imposte sui redditi e sulPIVA e di conseguire indebiti rimborsi, emesso nel 1991 una fattura dell'imponibile di lire 700.000.000 per inesistenti forniture di software nei confronti dell'ALIMER s.r.l.; reato accertato il 21 dicembre del 1993;
capo 59) del reato di cui del reato di cui agli artt. 110 e 112 c.p., L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f), come modificato dalla L. n. 154 del 1991, perché, in concorso con altri, quale componente del consiglio di amministrazione della S.P.A. Internaci fine di consentire alla Alimer S.r.l. di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA e di conseguire un indebito rimborso, indicato nella dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA elementi positivi di reddito pari alle false fatturazioni di cui al capo che precede;
reato accertato il 21 dicembre del 1993;
capo n. 60) del reato di cui agli artt. 110 e 112 c.p., n. 1, art. 2621 c.c., perché, in concorso con altri, nella qualità di cui al capo che precede fraudolentemente esposto nel bilancio della società INTERNA per l'anno 1991, fatti non rispondenti al vero in ordine alle condizioni economiche della società mediante esposizione di ricavi fittizi realizzati con le false fatturazioni di cui al capo che precede;
reato accertato il 21 dicembre del 1993.
Ricorre per Cassazione il De IC per mezzo del suo difensore sulla base di due motivi.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale di Salerno erroneamente aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 57, giacché da tale reato, all'udienza preliminare del 23 dicembre del 1999, il G.U.P. presso il medesimo Tribunale l'aveva prosciolto per insussistenza del fatto e contemporaneamente lo aveva rinviato a giudizio davanti al Tribunale perché rispondesse degli altri reati ascrittigli. È accaduto invece che per mero errore nell'intestazione della sentenza era stato incluso anche il reato di cui al capo 57 per il quale non v'era stato alcun rinvio a giudizio. Si chiede quindi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con la conseguente eliminazione del proscioglimento per prescrizione relativamente al capo n. 51 della sentenza medesima.
Con il secondo motivo il ricorrente, dopo avere premesso che all'udienza del 28 novembre 2003 il Pubblico Ministero, seguendo cronologicamente precedenti richieste avanzate in tal senso da un folto gruppo di difensori, aveva chiesto pronunciarsi sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti a norma del D.Lgs. n. 51 del 1998, articolo 226, e, dopo avere aggiunto che a tale richiesta si era associato anche il proprio difensore, deduce la violazione dell'articolo anzidetto in quanto l'assenso, rectius la non opposizione, doveva essere prestata personalmente dall'imputato o tutt'al più dal difensore munito di regolare procura speciale. Nella fattispecie l'assenso era stato prestato da difensore che non era munito di procura speciale. A tal fine precisa che il legislatore, usando la parola imputato, aveva inteso riferire al predetto e non anche al suo difensore la facoltà di non opporsi alla definizione del procedimento con sentenza inappellabile. Il primo motivo è fondato mentre va respinto il secondo. Emerge dagli atti che all'esito dell'udienza preliminare del 23 dicembre del 1999 il giudice presso il Tribunale di Salerno aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti del De IC, relativamente al capo d'imputazione rubricato sotto il numero 57, con la formula "perché il fatto non sussiste" ed aveva pronunciato decreto di citazione a giudizio relativamente alle altre ipotesi criminose che gli erano state contestate ai capi 58), 59) e 60) della rubrica.
L'anzidetta pronuncia era passata in giudicato.
Per una mera svista nell'intestazione della sentenza si era incluso anche il reato di cui al capo n. 57 per il quale v'era stato già il proscioglimento e nel dispositivo della sentenza la pronuncia aveva riguardato anche tale reato. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte relativa alla dichiarazione d'improcedibilità nei confronti del De IC per il reato rubricato sotto il numero 57 per l'improcedibilità dell'azione penale ex art. 469 c.p.p.. Per quanto concerne il secondo motivo il problema consiste nello stabilire se la manifestazione del consenso o comunque la non opposizione alla definizione del procedimento penale nelle forme di cui D.Lgs. n. 51 del 1998, articolo 226, sia atto esclusivo dell'imputato ovvero se l'assenso possa essere espresso anche dal difensore ancorché non munito di procura speciale.
La norma dispone: "Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del decreto, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'articolo 469 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato ed il Pubblico Ministero non si oppongono, pronuncia in Camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere". La norma in questione ricalca ed ampia il contenuto di quella di cui all'articolo 469 c.p.p.. A proposito di tale norma si è affermato in giurisprudenza,
da parte di questa stessa sezione, che la non opposizione può essere espressa anche dal difensore ancorché non munito di procura speciale in virtù del principio generale di cui all'articolo 99 c.p.p., in base al quale al difensore competono i diritti e le facoltà che la legge riconosce all'imputato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo (Cass. Sez. 3^ 7 aprile 1995, Picchieri).
Questo collegio aderisce all'interpretazione già espressa dalla sezione sia pure con riferimento al proscioglimento ex art. 469 e ciò perché l'estensione di cui all'articolo 99 c.p., ha una portata generale per cui risulta operante in tutte le situazioni in cui il codice attribuisce un determinato potere all'imputato senza menzionare il difensore;
così ad esempio il difensore può proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero anche se nell'articolo 257 non è indicato tra i legittimati (Cass. Sez. 6^ 15 ottobre 1996, Acampora);
può chiedere un termine a difesa in luogo dell'imputato in caso di nuova contestazione ex art. 516 c.p., (Cass. Sez. 4^ 8 novembre 1995, Polo). Il limite all'operativa dell'estensione è rappresentato dai diritti e dalle facoltà esercitabili personalmente dall'assistito o da soggetto munito di procura speciale (ad esempio, istanza di rimessione del processo - art. 46 c.p. - richiesta di giudizio abbreviato - art. 438 c.p. -, richiesta di patteggiamento - art. 446 c.p., comma 3 - ecc.) nelle ipotesi espressamente previste. A
proposito della riserva esplicita, da parte di una dottrina autorevole si è osservato che la riserva indicata nella norma, anche se intuitiva sul piano della ragionevolezza, non sarebbe del tutto chiara in chiave ermeneutica: l'espressione usata dal legislatore farebbe infatti pensare a casi limite che siano espressamente indicati in via d'eccezione, ma così non è dovendosi al contrario cogliere deroghe implicite, non solo nelle situazioni in cui l'esclusiva titolarità dell'imputato è in re ipsa, come rendere l'interrogatorio o la dichiarazione di cui all'articolo 494 c.p.p., ma anche allorché l'iniziativa del difensore potrebbe determinare una diminuizione dei diritti dell'assistito non reversibile. Il problema si è posto per la dichiarazione di ricusazione che, stando al tenore letterale della norma, potrebbe essere proposta anche dal difensore non munito di procura speciale (art. 38 c.p., comma 4) nonché per alcuni poteri del difensore che implicano una limitazione dei diritti dell'assistito non reversibile ed in particolare si è posto espressamente per la rinuncia all'impugnazione, posto che la norma, facendo riferimento alle parti o ai loro procuratori speciali, lasciava intendere che la rinuncia potesse essere proposta anche dal difensore non munito di procura speciale.
La situazione in esame non è riconducibile a quelle implicanti, implicitamente, l'esclusiva titolarità del diritto in favore dell'imputato essendo invece assimilabile a quella di cui all'articolo 469 c.p.p. per la quale questa stessa sezione si è già pronunciata per la non esclusività della titolarità del diritto e non vi sono plausibili ragioni per discostarsi da tale orientamento avuto anche riguardo allo scopo deflattivo della norma. D'altra parte per il reato di cui al capo 60 per le recenti modifiche legislative in materia di falso in bilancio, come già puntualizzato dal Tribunale, non era neppure necessario ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione concedere le attenuanti generiche.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sul capo d'imputazione contrassegnato con il numero 57; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006