Sentenza 5 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'appello incidentale è accessorio rispetto a quello principale, potendo investire soltanto punti della decisione censurati con quest'ultimo ovvero punti con i medesimi essenzialmente connessi; ne consegue che è inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza del reato qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo alla determinazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2017, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2017 |
Testo completo
03409 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 05/12/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 1326/2017 DOMENICO FIORDALISI REGISTRO GENERALE GAETANO DI GIURO N.6705/2017 -Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YE MA HO nato il [...] avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI che ha concluso per Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza resa in data 16 giugno 2016 ha confermato, nei confronti di AY SM HO, la decisione affermativa di penale responsabilità emessa dal Tribunale di Milano il 30.1.2015, con modifica in peius del trattamento sanzionatorio (in primo grado era stata inflitta la pena di mesi otto di reclusione con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). Con tali decisioni di merito, relative alla contestazione del reato di cui all'art. 5 comma 8 bis del d.lgs. n.286 del 1998 (previsione introdotta dalla legge n. 189 del 30.7.2002) AY SM HO è stato condannato alla pena di anni uno di - sospesa - reclusione, per fatto la contraffazione di un permesso di soggiorno accertato il 3 - - marzo 2009. La Corte di secondo grado, in particolare: respinge la doglianza della parte privata, con la quale era stata richiesta ulteriore riduzione della pena;
- accoglie l'appello incidentale del Pubblico Ministero, relativo alla avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. RY La Corte di Appello evidenzia, su tale ultimo tema, che il Tribunale non si era avveduto della esistenza, a carico dell'imputato, di diversi precedenti penali. La motivazione posta a sostegno della diminuzione di pena viene stimata come del tutto generica (..per adeguare la pena al fatto concreto..). AY era inoltre stato arrestato, nell'occasione del controllo, per spaccio di stupefacenti, con ulteriore emersione di indicatore negativo sulla personalità. Viene pertanto ritenuta fondata la doglianza dell'organo dell'accusa, con rideterminazione della pena in virtù della esclusione, da parte del giudice di appello, delle attenuanti generiche.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore - AY SM HO, con successiva memoria in cui prospetta l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione. Al primo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge. L'atto di appello proposto dalla Procura Generale in via incidentale era del tutto generico e pertanto andava dichiarata la sua inammissibilità per assenza di specificità delle censure. Al secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione. Si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto infondate le doglianze difensive in punto di entità della pena, posto che le cicostanze attenuanti generiche erano state applicate in virtù del complessivo esame del fatto e della personalità, con valutazione appropriata. 2 3. Va dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (maturata in epoca successiva alla decisione impugnata, in data 2.9.2016) dovendosi dichiarare, sia pure non per genericità, la inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal pubblico ministero.
3.1 Il caso in esame pone in rilievo un particolare aspetto, su cui è necessario soffermarsi. Dopo il deposito della decisione di primo grado, l'imputato ha proposto appello su un punto specifico, rappresentato dalla entità della pena. Per entità della pena va intesa la determinazione operata dal giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., tra minimo e massimo edittale e non anche il riconoscimento o la negazione di circostanze (principio affermato già nella vigenza del codice Rocco, v. Sez. II n. 9414 del 27.5.1981, rv 150667; Sez. I n. 494 del 23.11.1988, rv 180187; Sez. II n.2413 del 24.9.1986, rv 175211; Sez. IV n. 6551 del 15.2.1989, rv 181190; Sez. IV n. 1482 del 7.11.1989, rv 183196 ). Da ciò deriva che l'impugnazione principale aveva ad oggetto esclusivamente tale punto, nell'ambito del capo relativo, peraltro unico.
3.2 Va ripresa, sul tema, la distinzione tra capo e punto della sentenza. Può farsi riferimento a Sez. U n.1 del 19.1.2000, ric. Tuzzolino, ove, in parte motiva, si affermava Ry che [..] la nozione di 'capo' della sentenza è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicchè per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Recependo le posizioni di una autorevole dottrina -risalente, ma tuttora riconosciuta di indiscussa validità logica e sistematica- può, quindi, affermarsi che il capo corrisponde ad "un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza": ond'è che la sentenza che conclude una fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Il concetto di 'punto' della decisione ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: ditalchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio 3 su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio […] .
3.3 Ora, in tema di appello incidentale è approdo interpretativo condiviso quello per cui tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in riferimento ai punti della decisione già oggetto dell'appello principale, nonchè a quelli posti in connessione essenziale con essi (Sez. U n. 10251 del 17.10.2006, Michaeler, rv 235699). In tale decisione, che è opportuno rievocare, per la particolare chiarezza espressiva, è stato analizzato il рол contrasto di giurisprudenza sul possibile oggetto della impugnazione incidentale, tra la tesi interpretativa che ne imponeva la limitazione al 'punto' oggetto della impugnazione principale e quella che lo estendeva all'intero capo. Conviene riprodurre alcuni passaggi espressivi di tale arresto, nell'ambito della quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno optato per la natura accessoria» dell'appello incidentale, che non può pertanto investire punti diversi da quelli introdotti dall'appello principale, tranne che nell'ipotesi di connessione essenziale: [..] Secondo quanto prescrive l'art. 597, comma 1, c.p.p., la cognizione del giudice di appello è limitata ai "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". Pertanto, il giudizio di appello si incentra sugli specifici punti della decisione di primo grado indicati nei motivi di doglianza (e su quelli con essi "strettamente connessi o da essi dipendenti" (Sez. un., 25 giugno 1997, Gibilras) ovvero legati con i primi da un "vincolo di connessione essenziale logico-giuridico" (Sez. V, 27 ottobre 1999, Kardhiqi), con conseguente impossibilità di una nuova indagine su punti diversi da quelli che le parti ritengono di dovere sottoporre a nuova valutazione. Dal precetto dell'art. 595, comma 3, c.p.p., che richiama l'art. 597, comma 2, deriva che l'appello incidentale, nel caso in cui venga proposto dal pubblico ministero, consente al giudice, per un verso, in presenza di una sentenza di condanna, "di dare al fatto una definizione giuridica più grave", di "mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare i benefici, applicare, quando occorre, le misure di sicurezza o adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" (art. 597, comma 2, lettera a) e, per un altro verso, "se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento", di "pronunciare 4 condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a, ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata" (art. 597, comma 2, lettera b). Ne discende, dunque, che tale gravame costituisce la più rilevante eccezione al divieto di reformatio in peius come conseguenza dell'appello del solo imputato, secondo il precetto dell'art. 597, comma 3. In presenza di tali effetti diviene decisivo individuare il perimetro entro il quale si iscrive l'appello incidentale, proprio sulla base degli apporti derivanti dalla indicata giurisprudenza delle Sezioni unite in tema di capo e punto della decisione. Se l'appello incidentale si riferisce esclusivamente al capo, entro di esso è consentito al giudice, in caso di appello incidentale del pubblico ministero, rimettere in discussione tutti i punti decisi entro l'area del singolo capo adottando una statuizione che potrebbe rappresentare un vero "spauracchio" per l'imputato, esposto all'integrale reformatio in peius dei punti decisi entro il singolo capo. Se, invece, l'appello incidentale dovesse essere parametrato ai punti della sentenza, ne conseguirebbe una funzione meramente "antagonista" di esso, in consonanza, del resto, con la regola generale - tutta intrinseca al giudizio di appello in base alla quale "l'appello attribuisce - al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti" (art. 597, comma 1), secondo il modello Roy dell'effetto parzialmente devolutivo proprio di tale mezzo di impugnazione. Ritiene questa Corte che proprio l'applicazione del principio ora ricordato vada richiamato ai fini della soluzione del quesito sottoposto al vaglio del Collegio e ciò sia sotto il profilo sistematico sia sotto il profilo funzionale. Sotto il primo aspetto non può porsi in discussione che l'appello incidentale debba essere conformato entro i confini segnati dall'art. 597, comma 1, che individuano l'area oggettiva dell'appello principale. Se è vero, peraltro che tale disposizione va analizzata alla luce delle regole generali tracciate dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lettera c, c.p.p. che, prevedono, a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione, l'indicazione dei "capi o punti della decisione ai quali si riferisce l'atto di impugnazione", è anche vero che l'effetto devolutivo proprio dell'appello si incentra sui singoli punti della decisione potendo solo dalla omessa impugnazione di un capo scaturire la formazione del giudicato parziale a norma dell'art. 624 c.p.p.norma comunemente interpretata nel senso che tale giudicato non può mai formarsi sul punto della decisione. La natura accessoria dell'appello incidentale - secondo un modello, come si è visto, già ampiamente scrutinato sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte - conduce, dunque, alla conclusione che esso (non prevedendo il sistema codicistico la figura generale dell'impugnazione incidentale) debba essere disegnato come omologo all'appello principale, con la necessità in caso di pronuncia plurima o cumulativa - di - indicare i capi di sentenza coinvolti dall'appello incidentale e, in ogni caso, i punti cui si riferisce il detto atto di impugnazione, alla stregua del precetto dell'art. 597, coma 1, 5 quale ineludibile effetto della tipologia di protesta rispetto all'atto di impugnazione principale. Ove si opinasse il contrario, infatti, si consentirebbe una dilatazione dell'impugnazione principale oltre i limiti segnati dall'appello principale, con palese violazione della norma sopra richiamata. Poste tali premesse, l'ulteriore risultato interpretativo è necessariamente rivolto a circoscrivere entro il singolo punto l'area di operatività dell'appello incidentale corrispondentemente all'esigenza di disegnare tale strumento impugnatorio, ancora una volta, secondo il modello dell'appello principale in consonanza con l'effetto devolutivo ricavabile dal precetto dell'art. 595, comma 1, che circoscrive la devoluzione al giudice di appello ai soli punti della sentenza impugnata, non menzionando i capi della decisione stessa perché ininfluenti nell'ambito di un processo che non sia plurimo o cumulativo, occorrendo solo specificare il profilo designante l'appello principale (e, quindi, l'appello incidentale) nell'ambito di ciascun punto della decisione impugnata. Il tutto - come si è visto - entro i singoli punti appellati, secondo quanto risulta dalla combinazione tra l'art. 597, comma 2, richiamato dall'art. 595, comma 3, nonché dall'art. 597, comma 3, che delimita i poteri del giudice di appello se appellante sia il solo imputato [..] L'appello incidentale come testualmente risulta - dall'art. 595 e dalle norme esplicitamente o implicitamente chiamate in causa dal primo appare, quindi, designato, per un verso, dalla sua funzione accessoria rispetto all'impugnazione principale e, per un altro verso, da una specifica autonomia rilevante RY anche in relazione al requisito dell'interesse all'impugnazione, che si proietta, non (tanto) sulla sentenza di primo grado (nei confronti della quale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto) ma sulla futura, ipotetica decisione quale conseguenza dell'appello principale, cosicché è proprio quest'ultimo a delimitare anche sul piano funzionale l'area di incidenza dell'appello incidentale. Ne deriva che la proiezione del principio della parità delle parti non può non riverberarsi sui profili funzionali, tanto da impedire che lo scopo dell'appello incidentale possa diversificarsi a seconda che questo venga spiegato dal pubblico ministero ovvero dall'imputato ° dalle altre parti private. Ne deriva che, se si vuole assegnare una razionalità all'istituto la sua "deterrenza" non può spingersi oltre l'ambito del singolo punto impugnato con l'appello principale, altrimenti realizzando un fine eccedente il mezzo predisposto dal legislatore, tanto da attribuire, da un lato, a tutte le parti la legittimazione a proporre l'appello incidentale e, dall'altro lato, facendo discendere dall'inammissibilità dell'appello principale la perdita di efficacia dell'appello incidentale. Poiché poi per un principio desumibile dall'art. 624 c.p.p. 1998 riguardante le sentenze di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimità, ma insite nella natura e nella logica dell'appello, nella locuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cui all'art. 597 comma 1, c.p.p.debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad 6 un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico (un principio applicato dalla giurisprudenza in relazione ai capi ma, a fortiori, estensibile ai punti), l'appello incidentale deve intendersi limitato ai punti investiti dall'appello principale ed ai punti che risultino in connessione essenziale con i punti dell'appello principale. [..] .
3.4 Tornando al caso in esame, va dunque osservato che lì dove l'appello principale abbia avuto ad oggetto unicamente il punto relativo alla determinazione della pena, non può ritenersi ammissibile l'appello incidentale che si diriga verso punto diverso (l'applicazione di una circostanza attenuante) del medesimo capo. La determinazione della pena, in senso proprio, non include il punto relativo alle circostanze ma esclusivamente la scelta che il giudice realizza tra minimo e massimo edittale, sicchè il punto relativo alla sussistenza o meno di una circostanza è autonomo e non è posto in connessione essenziale con il punto proposto. L'appello incidentale del pubblico ministero va pertanto ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art. 591 comma 4 cod.proc.pen.. Ne deriva, dato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 5 dicembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente MariaStefania Di Tomassi Raffaello Magi Ernes рона DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GEN 2018 CASS IL CANC O N Retro Mad E 7