Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
Integra il concorso dei reati di cui agli artt. 442 e 648 cod. pen. la detenzione per il commercio, o la distribuzione per il consumo, di sostanze contraffatte nella specie, prodotti farmaceutici protetti da brevetto), se l'agente ha ricevuto o acquistato le stesse nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2014, n. 23543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23543 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 30/04/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1034
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 17812/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RY TO N. il 15/12/1963;
avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di ROMA del 21/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati di cui agli artt. 441 e 442 c.p.;
annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
Sentito per la parte civile MDS TA S.r.l., l'avv. Poli Vittorio, che ha concluso come da note depositate in udienza;
sentito, per il ricorrente, l'avv. Stefano Giorgio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con l'eliminazione delle statuizioni civili. RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione RY TO, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21.11.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal GUP del locale Tribunale il 10.11.2008, all'esito di giudizio abbreviato, per vari fatti di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per il reato di cui agli artt. 442 e 441 c.p., e per il delitto di ricettazione, pronunciò l'assoluzione del ricorrente dal reato di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 1 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, essendo nel frattempo intervenuta la "declassificazione" delle sostanze commercializzate dallo stesso ricorrente nell'esercizio dell'attività farmaceutica, e dichiarò la prescrizione dei reati di cui agli artt. 442 e 441 c.p. e del reato di ricettazione di cui al capo B61, confermando invece il giudizio di condanna per i fatti di ricettazione di cui ai capi B63 e B65 e le statuizioni civili a favore della società ER AR & DO, titolare del brevetto per la produzione della sostanza secondo l'accusa abusivamente posta in commercio dal ricorrente, il ID.
2. La difesa deduce preliminarmente il vizio di violazione di legge e la nullità della sentenza "per difetto di contestazione", avendo i giudici territoriali confermato il giudizio di condanna relativamente a fatti di ricettazione non compresi nel libello accusatorio. In particolare, secondo la difesa, il PM dopo avere integrato la contestazione all'udienza dell'8.10.2006, con l'aggiunta dei capi B61, B63 e B65, relativi al delitto di ricettazione, aveva poi ulteriormente modificato l'accusa all'udienza del 10.11.2008, indicando sotto i capi B61, B63 e B65, i reati di cui agli artt. 442 e 441 c.p.. La contestazione dell'8.10.2006 dovrebbe quindi intendersi superata, e per i fatti di ricettazione oggetto della precedente contestazione suppletiva non avrebbe potuto essere pronunciata condanna, essendo l'imputazione "evaporata" a seguito della nuova e definitiva contestazione suppletiva del 10.11.2008 che avrebbe diversamente titolato i fatti.
2.1. Con il secondo motivo, la difesa lamenta, subordinatamente, il vizio di violazione dell'art. 648 c.p. con riguardo alla conferma del giudizio di condanna per il delitto di ricettazione oggetto dei primitivi capi B61, B63 e B65. Sarebbe arbitraria la valutazione della consapevolezza, da parte del dr. RY, della titolarità, in capo alla società ER AR & DO, del brevetto per la produzione del ID, trattandosi di una sostanza non classificabile come farmaco, ma soltanto come principio attivo, e scarsamente conosciuta non solo tra il pubblico, ma anche nell'ambito specifico della farmacopea. La Corte di merito avrebbe inoltre trascurato che il ricorrente, titolare anche di un deposito farmaceutico, si approvvigionava presso una ditta che commercializzava i propri prodotti "alla luce del sole".
Al ricorso è allegata la memoria depositata dal PM all'udienza del 6.11.2008 contenente la definitiva formulazione delle imputazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In ordine alla questione processuale sollevata dalla difesa, si deve rilevare che la Corte di merito ha in sostanza attribuito ai capi B61, B63 e B65 una duplice valenza accusatoria, ritenendo che a dispetto della mancata indicazione dell'art. 648 c.p. la condotta incriminata corrispondesse oltre che al paradigma degli artt. 442 e 441 c.p., gli unici richiamati, anche alla fattispecie tipica del delitto di ricettazione. Ancora più esplicita, nello stesso senso, è la sentenza di primo grado, che con riferimento ai capi in questione, dopo avere rilevato la sussistenza della contraffazione (il GUP precisa al riguardo che il concetto di contraffazione debba intendersi non in senso naturalistico, ma formale normativo, con la conseguenza che nella nozione giuridico - penale di sostanza contraffatta dovrebbero farsi rientrare anche le sostanze chimiche che non provengano direttamente dal produttore abilitato in forza del brevetto, unico garante delle genuinità del prodotto), afferma anche la configurabilità del delitto di cui all'art. 648 c.p. ("si ritiene sussistere anche il delitto di ricettazione").
2. La correttezza dell'identificazione dell'effettivo ambito dell'accusa da parte dei giudici territoriali va risolta con riferimento alla descrizione del fatto contenuta nei capi B61, B63, e B65. In tutte le suddette imputazioni si contesta al RY di avere ricevuto prodotti contraffatti protetti da brevetto conoscendone l'illecita provenienza;
come si è anticipato, la descrizione dei fatti è accompagnata dall'esclusivo riferimento agli artt. 441 e 442 c.p.. 2.1. Ebbene, nella previsione degli artt. 441 e 442 c.p., la "ricezione" o l'acquisto di prodotti contraffatti non costituisce elemento caratterizzante la fattispecie, per quanto nell'art. 442 c.p. si faccia riferimento alla circostanza che debba trattarsi di sostanze manipolate da terzi. L'acquisto per scopi diversi da quelli commerciali o di distribuzione per il consumo non comporta infatti alcuna conseguenza penale per l'autore, e d'altra parte la previsione della mancata implicazione personale dell'acquirente nella contraffazione è diretta soltanto a sostanziare la clausola di riserva che apre la formulazione dell'art. 442, sottraendo il colpevole alle più gravi conseguenze sanzionatorie di cui agli articoli precedenti, che puniscono la condotta dell'autore materiale della illecita manipolazione dei vari prodotti tutelati.
2.2. Abbastanza evidente è invece il richiamo "sostanziale" alla fattispecie di cui all'art. 648 c.p., nel riferimento all'acquisto dei prodotti con la consapevolezza della loro illecita provenienza (quest'ultima evocata peraltro anche con il riferimento alla tutela brevettuale dei prodotti medesimi), bastando ulteriormente puntualizzare, al riguardo, che nella previsione dell'art. 442 c.p. nemmeno la consapevolezza dell'illecita provenienza del prodotto assume rilievo invariabilmente caratterizzante la fattispecie, perché si tratta di un aspetto psicologico del tutto "neutro" agli effetti della norma citata in assenza della necessaria finalizzazione della condotta al commercio o alla distribuzione dei prodotti (mentre, per converso, l'art. 648 c.p., riguarda anche l'acquirente finale della cosa proveniente da delitto, che può trarre profitto anche dal suo godimento "diretto").
2.3. La descrizione dei fatti indicati ai capi B61, B63, B65 contiene quindi in effetti non solo il riferimento ad una condotta di contraffazione dei prodotti punibile secondo gli artt. 442 e 441 c.p., esplicitamente richiamati, ma anche la chiara indicazione di tutti gli elementi fattuali costitutivi del delitto di ricettazione per quanto stavolta non sorretta dal corrispondente riferimento all'art. 648 c.p.. 3. Deriva da quanto sopra che le sentenze pronunciate nei confronti del ricorrente nei due gradi di merito del giudizio (la questione investe, ovviamente, anche la sentenza di primo grado), non possono ritenersi affette dal vizio di violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza desumibile dall'art. 521 c.p.p.. Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 - 522 c.p.p.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno infatti interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. ex plurimis, Corte di Cassazione SENT. N. 21094 del 25/02/2004, Faraci). E in questo ordine di considerazioni si iscrive l'indirizzo di legittimità che attribuisce in sostanza prevalenza alla descrizione del fatto rispetto ai riferimenti normativi (cfr. ad es., Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5415 del 25/11/1999 Mantello G., dove l'affermazione che quando il fatto è contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale che non può essere causa di nullità del decreto di citazione).
3.1. È poi appena il caso di aggiungere che è perfettamente ammissibile il concorso materiale dei reati di cui agli artt. 442 e 648 c.p., che non solo descrivono condotte diverse, ma sono caratterizzati da una radicalmente diversa oggettività giuridica.
4. Tanto premesso, è però di tutta evidenza che le questioni difensive non possono certo considerarsi manifestamente infondate, avendo sollecitato un serio approfondimento di varie questioni di diritto. Il positivo superamento del vaglio di ammissibilità del ricorso, comporta quindi la rilevabilità della prescrizione nel frattempo maturata anche per i reati di ricettazione di cui ai capi B63 e B65, dovendosi d'altra parte escludere, in presenza della causa estintiva, la possibilità di un annullamento con rinvio per vizi di motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. N. 0 8039 del 09/02/2010, SEZ. 2, RIC. Guerriero, dove la precisazione che l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento per vizio di motivazione è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p., salva la più ampia possibilità della prevalenza della pronunzia di assoluzione, consentita nel vigente sistema processuale dal secondo comma dell'art. 530 c.p.p., in cui l'insufficienza o contraddittorietà
della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato).
5. Vanno infine confermate le statuizioni civili, non particolarmente investite dal ricorso, specie in riferimento ai reati di cui agli artt. 442 e 441 c.p., già dichiarati prescritti dalla Corte territoriale ed ex se costituenti titolo per le pretese risarcitorie della soc. produttrice della sostanza contraffatta.
5.1. Le deduzioni difensive relativa al reato di ricettazione sono poi generiche o infondate. Poco apprezzabile, in particolare, è la considerazione secondo cui il ID, sarebbe sostanza non classificabile come farmaco, ma soltanto come principio attivo, perché ciò non esclude la tutela brevettuale. La scarsa conoscenza del prodotto tra il pubblico, non ha nessun rilievo, perché la contestazione fa riferimento alle specifiche qualità professionali del ricorrente;
soltanto assertiva è l'affermazione che il ID sia poco conosciuto anche nell'ambito specifico della farmacopea. Per il resto, il fatto che il RY oltre che titolare di una farmacia fosse anche gestore di un deposito di medicinali, rafforza semmai la valutazione dei giudici territoriali della professionalità del ricorrente come fattore incompatibile con l'ignoranza della violazione del brevetto;
che il fornitore del RY vendesse il principio attivo "alla luce del sole" è infine affermazione di insuperabile vaghezza.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinti i reati per prescrizione. Vanno confermate le statuizioni civili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado dalla parte civile MS TA S.r.l. (già MercK AR & Dhome S.p.a), liquidate in Euro 6.030,00 come da notula, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado dalla parte civile MS TA S.r.l. (già MercK AR & Dhome S.p.a), liquidate in Euro 6.030,00 come da notula, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014