Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
La continenza, agli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ., ricorre quando due cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi abbiano identità di soggetti e di titoli con una diversità solo quantitativa di "petitum" ovvero quando una di esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza delle "causae petendi", nel senso che l'una comprenda in sè l'altra, o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte che si collegano ad un medesimo rapporto negoziale (nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la continenza con riferimento a due cause, con identità di soggetti, concernenti entrambe la risoluzione del medesimo rapporto e con diversità della "causa petendi", nel senso che ciascuna parte addebitava all'altra contrapposti inadempimenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/1999, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
IA ON SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.VERA 28, presso lo studio dell'avvocato MARIO, PONTESILLI, difeso dall'avvocato GIANCARLO ZANNIER giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GEB SNC DI OS MI & C;
- intimato -
avverso la sentenza n. 129/97 del Tribunale di PORDENONE, emessa il 3/2/97 depositata il 05/02/97; RG.70/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/12/98 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha chiesto e si dichiari la competenza del Pretore di S. Donà di Piave, con le ulteriori statuizioni di legge. La Corte, premesso in fatto:
- che con contratto 20/6/95 la s.p.a. ON aveva concesso in affitto alla s.n.c. G.E.B. un'azienda al dettaglio di generi alimentari sita in Torre di Mosto e che con lo stesso atto veniva stipulato anche un contratto di somministrazione in esclusiva della merce prodotta dalla concedente ON;
- che su ricorso di quest'ultima il Presidente del Tribunale di Pordenone aveva emesso, in data 11/1/96, a carico dell'affittuaria decreto ingiuntivo, notificato il 12/2/96, per l'importo di complessive L. 217.789.389 ed accessori a titolo di corrispettivo per la fornitura di derrate alimentari e fitti d'azienda (questi ultimi per sole L. 4.987.500) e che l'ingiunta, con atto notificato il 9/4/96, aveva proposto opposizione nonché domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta;
- che, nel frattempo, con ricorso del 5/3/96 la ON aveva convenuto la G.E.B. davanti al Pretore di San Donà di Piave per sentir dichiarare risolto per fatto e colpa della convenuta, il contratto di affitto - somministrazione del 20/6/95, con ogni pronuncia consequenziale;
- che nel giudizio di opposizione la ON aveva preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla riconvenzionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 2^ co. n. 3, 447 bis e 40, 3^ co. c.p.c.;
- che, con sentenza non definitiva 5 febbraio 1997, l'adito Tribunale, ritenendo che tale eccezione si risolvesse sul piano della pregiudizialità con la causa pendente davanti al Pretore di San Donà di Piave, aveva dichiarato la propria competenza a conoscere tutte le domande proposte dalle parti;
- che, con ricorso notificato il 26/3/97, la ON ha proposto istanza di regolamento di competenza, alla quale la G.E.B. non ha resistito;
tutto ciò premesso, osserva in diritto:
Il ricorso è sostanzialmente fondato. Va innanzi tutto chiarito che è stato stipulato inter partes un contratto di affitto d'azienda ed uno di somministrazione in esclusiva, con lo stesso atto, e che le parti hanno pattuito di considerarli in maniera unitaria, nel senso che qualunque vicenda risolutiva dell'uno ridondasse necessariamente sull'altro. Ora, dall'esame del testo convenuto, non sembra seriamente contestabile che il profilo dell'affitto sia prevalente su quello della somministrazione, tanto che con felice intuizione il P.G. ha parlato di contratto di affitto con clausola di esclusiva. Ciò comporta, pertanto, che la disciplina processuale applicabile, in virtù del principio della prevalenza, sia quella del contratto di affitto di azienda. Quanto fin qui detto consente di tenere fermi due punti: da un lato, che la competenza funzionale a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è del Tribunale di Pordenone;
dall'altro, che la domanda riconvenzionale non è attratta da tale competenza e va devoluta secondo i criteri ordinari (Cass., sez. un., 8 marzo 1996 n. 1835). Ora si tratta di accertare quale relazione sia configurabile tra la domanda di risoluzione del contratto de quo, proposta in via principale dalla ON davanti al Pretore di San Donà di Piave e l'analoga domanda di risoluzione avanzata in via riconvenzionale dalla G.E.B. nel giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Pordenone. Erra, al riguardo, l'impugnata sentenza a parlare di pregiudizialità, atteso che trattandosi della risoluzione dello stesso contratto per pretesi inadempimenti reciproci, necessita una decisione unitaria. D'altro canto non sussiste litispendenza a causa della diversità della causa petendi. Si tratta, ad una prima approssimazione, di connessione (art. 40 c.p.c.) ma con la particolarità che le due cause devono (non possono) essere decise in un solo processo. Ed allora opportunamente la giurisprudenza ha fatto ricorso all'istituto della continenza, ravvisandola sia quando due cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi abbiano identità di soggetti e di titoli con una diversità solo quantitativa di petitum, sia quando una di esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza delle cause petendi, nel senso che l'una comprenda in sè l'altra, o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte che si collegano ad un medesimo rapporto negoziale (Cass. 1 marzo 1988 n. 2150 ex plurimis). Quest'ultima ipotesi è, con tutta evidenza, quella di specie, trattandosi di due cause con identità di soggetti, di petitum (la risoluzione del contratto) e con diversità parziale delle cause petendi, nel senso che ogni parte addebita all'altra inadempienze contrapposte.
Tirando i fili del discorso e concludendolo, va dichiarata la continenza fra le due cause, con conseguente competenza per materia del Pretore di San Donà di Piave, ex art. 8, 2^ co., n. 3 e 447 bis c.p.c., anche in ordine alla domanda riconvenzionale svolta davanti al Tribunale di Pordenone.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Pretore di San Donà di Piave a conoscere della domanda riconvenzionale e compensa le spese di questo regolamento.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1998, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 10 Marzo 1999