Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
L'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per decorso dei termini di durata di fase si verifica "ope legis" e deve essere dichiarata di ufficio pur in assenza di richiesta della parte interessata e anche nel corso di fasi successive a quella in cui si è determinata (cd. scarcerazione "ora per allora").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2002, n. 29066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29066 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 12/06/2002
Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI IO - Consigliere - N. 2363
Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 008521/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZU IO N. IL 01/01/1953
avverso ORDINANZA del 22/11/2001 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Sentito il difensore, avv. Priolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 22/11/2001 il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di appello ex art. 310 C.P.P., ha rigettato l'appello proposto da NI ZU avverso il provvedimento con il quale la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta di revoca della misura restrittiva in carcere in atto applicata nei confronti dello ZU, imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso.
Il Tribunale ha rilevato: - che lo ZU era stato condannato in secondo grado per il reato sopra precisato alla pena di anni sei di reclusione;
- che non era fondata la tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale, essendo stato lo ZU assolto in secondo grado dai reati di omicidio, tentato omicidio e violazione alla legge-armi e condannato esclusivamente per il reato associativo, il termine custodiale della fase di appello con riguardo a tale ultimo reato sarebbe trascorso ben prima della data - 9/5/2001- nella quale era stata emessa la sentenza di condanna;
- che invero doveva, così come da giurisprudenza costante, tenersi conto ai fini dell'individuazione del termine nella fase di interesse della contestazione e non già delle eventuali intervenute assoluzioni o diverse qualificazioni giuridiche dei fatti le quali assumevano rilevanza solo dal momento in cui tali mutamenti si erano verificati;
- che era altresì infondato l'assunto difensivo di una intervenuta decorrenza del termine massimo previsto dal quarto comma dell'art. 303 C.P.P., atteso che la contestazione elevata nei confronti dello ZU atteneva a delitto punito con pena superiore nel massimo a sei anni, che tra i periodi di carcerazione sofferti non poteva essere ricompreso quello sofferto per effetto di un ordine di cattura emesso in distinto pregresso contesto procedimentale, che nella specie il periodo di carcerazione sofferto ammontava ad anni quattro e gg.4, che il termine di anni 4 previsto dal comma 4 lett. b dell'art. 303 C.P.P. doveva essere prolungato entro i limiti di cui al comma 6 dell'art. 304 C.P.P. in ragione degli adottati provvedimenti sospensivi.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto non provata la denunciata discriminazione nei confronti dello ZU e non giustificata la revoca della misura in ragione del periodo di carcerazione sofferto, pur se rapportato all'entità della pena inflitta.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendone la nullità per violazione di legge processuale e sostanziale.
In particolare il ricorrente ha sottolineato che, essendo intervenuta la sentenza di secondo grado in data 9/5/2001, erano in relazione alla misura custodiale disposta in data 10/9/98 già trascorsi i termini di cui al comma 2 lett. e dell'art. 303 C.P.P., che non poteva utilmente tenersi conto della sospensione tardivamente disposta in data 25/2/2000, che i termini di durata della custodia cautelare dovevano essere valutati in relazione ai singoli reati pur se unificati sotto il vincolo della continuazione.
Quanto alle esigenze cautelari si è sottolineato dalla difesa che lo ZU aveva già scontato quasi cinque anni dei sei inflittigli e che, ove nei confronti dello stesso fosse intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, egli avrebbe potuto usufruire di riduzioni di pena per liberazione anticipata;
comunque era oramai venuta a cessare ogni esigenza cautelare.
OSSERVA
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nei confronti di NI ZU risulta essere stata eseguita in data 10/9/98 l'ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti sin dal 17/7/98 quale imputato di plurimi reati (omicidio, tentato omicidio, violazioni alla legge-armi, associazione a delinquere) per i quali gli era stata inflitta, nel giudizio di primo grado, la complessiva pena di anni ventitrè di reclusione e L.
3.000.000 di multa previa unificazione dei reati medesimi sotto il vincolo della continuazione;
dalla data sopra indicata lo ZU risulta essere stato sempre in stato di detenzione inframuraria per i titoli di reato sopra indicati, pur essendo stato lo stesso prosciolto da tutte le accuse diverse da quella di associazione a delinquere per la quale ultima contestazione gli è stata irrogata, al termine del giudizio di secondo grado conclusosi con sentenza del 9/5/2001, la pena di anni sei di reclusione;
nei confronti del ricorrente - da quanto è dato desumere dal provvedimento impugnato e dal ricorso avverso lo stesso proposto - risulta inoltre essere stata disposta in data 25/2/2000 (e quindi nel corso del giudizio di secondo grado), ai sensi del comma 2 dell'art. 304 C.P.P., la sospensione dei termini di fase di durata della custodia cautelare.
Ciò premesso e valutate le plurime contestazioni e le difformi statuizioni in merito adottate nei confronti dello ZU al termine dei due gradi di giudizio, vanno risolte - ai fini della decisione - le questioni più volte dibattute: della autonomia dei termini di fase previsti dall'art. 303, comma 1, C.P.P. (essendo ogni fase governata da autonomi termini, l'eventuale superamento del termine massimo di custodia cautelare previsto per una fase non potrebbe essere fatto valere nella fase successiva governata da altro autonomo termine) ovvero del diritto dell'imputato ad ottenere la scarcerazione "ora per allora" (la cessazione dell'efficacia della misura custodiale per decorso del tempo potrebbe essere richiesta e pretesa dall'imputato anche dopo la conclusione della fase in cui si è verificato il superamento del termine), dell'incidenza sui termini di durata della custodia cautelare della contestazione ex art. 81 C.P. nonché della intervenuta derubricazione del reato ovvero del successivo proscioglimento, dell'interesse o meno dell'imputato ad ottenere un provvedimento di scarcerazione pur quando esso non possa di fatto essere eseguito dovendo permanere la custodia per altro titolo.
La rilevanza della soluzione di siffatte questioni è nella specie di tutta evidenza, atteso che la misura custodiale della quale si discute è stata emessa in relazione a più reati di diversa gravità, che dopo una prima più ampia condanna per fatti unificati ex art. 81 C.P. è intervenuta una statuizione di condanna di ambito assai più limitato, che la richiesta di scarcerazione è pacificamente intervenuta dopo la pronuncia di secondo grado e quindi in una fase successiva a quella (giudizio di appello) nella quale si è sostenuto essere avvenuto il superamento del previsto termine custodiale.
Ebbene, pur valutato e tenuto conto dell'indirizzo che privilegia il principio dell'autonomia dei termini di fase previsti dall'art. 303, comma 1, C.P.P. (cfr. tra le altre Cass. sent. n. 4271/98 e sent. n.
2488/2000), il Collegio ritiene di aderire all'opposto indirizzo che, di contro, sostiene la validità del principio della cd. scarcerazione "ora per allora" (cfr. tra le altre Cass. sent. n. 865/91 e sent. n. 1893/92). Inducono a tale scelta ed assumono in proposito preponderante rilievo: il fondamentale diritto alla libertà - costituzionalmente garantito - del cittadino, le necessariamente limitate eccezioni a siffatto diritto, i precisi ambiti nei quali - ai sensi di legge - deve essere ricondotta la carcerazione di persone non ancora definitivamente condannate, la previsione di termini cautelari differenziati a seconda delle ipotesi di reato considerate, l'assenza di discrezionalità che caratterizza il provvedimento di scarcerazione per decorrenza del previsto termine cautelare, la necessità di rimuovere una pregressa situazione di palese illegittimità della detenzione.
Da tutto ciò consegue che la inefficacia della misura custodiale per decorso dei termini di durata si verifica "ope legis", che la stessa deve essere dichiarata anche di ufficio pur in assenza di richiesta della parte interessata, che tale inefficacia può quindi essere dichiarata anche nel corso di fasi successive a quella in cui essa si è determinata.
Allorché poi in presenza di condanna non definitiva per più reati uniti per la continuazione si faccia questione di superamento dei termini di fase della custodia cautelare per taluno di essi, diverso da quello ritenuto più grave, è erroneo da parte del Giudice investito della questione calcolare un unico termine di durata massima della custodia cautelare facendo riferimento alla pena irrogata per il reato-base, dovendo egli, di contro, distinguere i vari termini a seconda dei reati, eventualmente procedendo alla determinazione - ai soli fini della misura - della pena relativa ai reati-satellite (cfr. Cass. sentenze n. 160/99 e n. 2771/99). Quanto all'incidenza sui termini custodiali di derubricazioni e proscioglimenti, trattasi di ipotesi ben distinte che conducono, proprio in ragione dell'impossibilità di assimilare l'una all'altra, a conseguenze nettamente diverse. Ed invero allorché si pervenga ad una diversa e più "attenuata" qualificazione giuridica dei fatti addebitati, l'eventuale diverso termine di durata della custodia cautelare che da tale mutata qualificazione deriva non può riverberare i suoi effetti sulle fasi precedenti, atteso che la precedente qualificazione giustificava senz'altro il mantenimento della custodia cautelare secondo quanto disposto dall'art. 303 C.P.P. nelle sue varie previsioni e che mutamenti od "aggiustamenti" della contestazione sono, nel processo penale, evenienze fisiologiche e non patologiche (cfr. ex multis Cass. sent. n. 1886/97 e sent. n. 3507/99). Diversamente deve ritenersi in caso di intervenuto proscioglimento, atteso che la totale caducazione dell'accusa, oltre ad imporre l'immediata perdita di efficacia della misura custodiale ex art. 300 C.P.P., rende illegittima la pregressa detenzione (tanto da far sorgere in capo al prosciolto anche il diritto, ove sussistenti tutte le condizioni di legge, ad una equa riparazione per la detenzione subita).
Quanto infine all'interesse o meno dell'imputato ad ottenere un provvedimento di "scarcerazione parziale" per decorrenza dei termini, si rileva che, pur a voler seguire quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non sussisterebbe alcun interesse ad un siffatto provvedimento perché improduttivo di concreti effetti (cfr. Cass. sent. n. 4499/96 e n. 1963/ 97), non può disconoscersi che un reale e concreto interesse certamente può in seguito insorgere allorché, caducate le altre imputazioni, residui la contestazione per la quale da tempo è perento il termine di custodia cautelare, sicché la declaratoria di caducazione della misura "ora per allora" per decorrenza dei termini appare di valore tutt'altro che formale, da essa conseguendo il riacquisto della libertà, ed essendo peraltro la stessa imposta dall'esigenza di prendere atto di una situazione processuale già verificatasi ope legis (cfr. Cass. sent. 1878/97). Ebbene, alla luce delle considerazioni sopra esposte e ritornando alla disamina del caso oggetto del ricorso, deve rilevarsi e puntualizzarsi: come al momento del sopra richiamato provvedimento sospensivo ex art. 304 comma 2 C.P.P. emesso in data 25/2/2000, considerate la contestazione all'epoca in atto e le pene irrogate nonché la durata dei termini cautelari di fase quale prevista dall'art. 303, comma 1 lett. c n. 3 per i fatti omicidiari (anni uno e mesi sei) e dal n. 2 della medesima lett. c per il fatto associativo (anni uno), fosse già trascorso dalla data di esecuzione della misura (10/9/98) solo quest'ultimo termine;
come in conseguenza del detto provvedimento sospensivo si sia quindi determinato un "allungamento" del solo termine previsto per i fatti omicidiari;
come all'epoca - in ragione del ricordato indirizzo giurisprudenziale - non vi fosse interesse da parte dell'imputato ad un provvedimento di scarcerazione in relazione al reato associativo, dovendo egli comunque rimanere in vinculis per gli altri fatti addebitatigli;
come, viceversa, siffatto interesse si sia prepotentemente manifestato in conseguenza del proscioglimento dagli addebiti più gravi e dai reati ad essi strettamente connessi;
come il mantenimento della custodia cautelare per un reato per il quale il previsto termine di durata di tale custodia per la fase indicata alla lett. c dell'art. 303 C.P.P. (pur anche a voler ritenere applicabile l'ipotesi di raddoppio ex art. 304 C.P.P.) era abbondantemente trascorso all'atto della pronuncia della sentenza di appello (9/5/2001) non trovi fondamento in alcuna disposizione di legge regolante la restrizione della libertà; come una diversa interpretazione sia gravemente lesiva di uno dei diritti fondamentali del cittadino;
come conformemente si siano espresse le Sezioni Unite di questa Corte nella recente pronuncia 24/4/2002, ric. Fiorenti, depositata il 10/7/2002, dirimendo i contrasti in materia insorti tra le sezioni semplici.
Alla stregua di quanto sopra, ritenuto illegittimo nella specie il perdurare della custodia cautelare applicata nei confronti del ricorrente NI ZU, deve - in accoglimento del ricorso - annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarandosi nel contempo cessata l'efficacia della misura custodiale emessa nei confronti dell'imputato ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia della misura custodiale applicata a ZU NI con ordinanza del 17/7/98 (eseguita in data 10/9/98) della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. Dispone l'immediata scarcerazione dello ZU se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 C.P.P.. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2002