Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Il limite del 2 per cento dell'importo dei lavori appaltati, il cui superamento rende illecito, se non previamente autorizzato, il subappalto a terzi delle prestazioni affidate dalla P.A. (art. 21, legge 13 settembre 1982, n. 646), deve essere calcolato sul valore finale e complessivo dell'importo dei lavori e non su quello iniziale o parziale, suscettibile di modificazione. (Fattispecie di nolo a caldo in cui detta percentuale era stata erroneamente calcolata sull'importo iniziale dell'appalto, non tenendo conto di una perizia di variante che ne aveva comportato un aumento tale, però, da determinare la riduzione del valore della prestazione subappaltata sotto la soglia percentuale di legge).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2010, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
15 5 1 / 1 1 Udienza pubblica del 1° dicembre 2010 SENTENZA N. 1934 REG. GENERALE n. 23487/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: 1. Dott.ssa Claudia Squassoni Presidente
2. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
3. Dott. Luigi Marini Consigliere
Consigliere 4. Dott. Luca Ramacci
Consigliere 5. Avv. Santi Gazzara ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Palermo;
avverso la sentenza emessa il 10 marzo 2010 dalla corte d'appello di Pa- lermo nei confronti di Di EF NA e di ON IA;
udita nella pubblica udienza del 1° dicembre 2010 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giorgio Tamburrini per la Di EF;
Svolgimento del processo
Con sentenza 19 dicembre 2008 il giudice del tribunale di Agrigento di- chiarò Di EF NA, quale legale rappresentante della srl Diesse Costru- zioni, e ON IA colpevoli del reato di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646, per avere la prima, appaltatrice di lavori di completamento di una strada comunale, stipulato con la seconda un contratto di subappalto avente ad oggetto il nolo di un autocarro guidato dal marito della ON, MO Do- menico, e quindi un c.d. nolo a caldo per il trasporto dei detriti, senza la autoriz- zazione prescritta, e le condannò alla pena ritenuta di giustizia. La corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, assolse le impu- tate perché il fatto non sussiste. Osservò la corte d'appello che il contratto inter- corso tra le due imputate non poteva qualificarsi come subappalto ai sensi dell'art. 18, comma 12, legge n. 55/1990, in quanto il suo importo non superava il 2% di quello dei lavori affidati alla Diesse Costruzioni. Tale percentuale inve- ro andava calcolata sul valore complessivo dei lavori appaltati, ossia sulla som- ma di € 676.033,07, risultante dalla approvazione della perizia di variante, e non su un valore parziale, quale quello iniziale di € 563.656,92.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Paler- mo propone ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione
di legge. Osserva in sostanza che il reato de quo si consuma con la esecuzione י dei lavori e non con la stipulazione del contratto. Pertanto, al momento in cui era stata approvata la perizia di variante, il reato si era già perfezionato e non poteva estinguersi per effetto della variante.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato in quanto, contrariamente a quanto assume il Procu- ratore generale ricorrente, la corte d'appello di Palermo ha dato una puntuale, corretta e logica interpretazione delle disposizioni in questione. Va ricordato che l'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 punisce Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente». L'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolo- sità sociale) specifica poi che «è considerato subappalto qualsiasi contratto a- vente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano- dopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo su- periore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare>>. La norma è stata poi riprodotta dall'art. 118, comma 11, del d. lgs. 12 apri- le 2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il quale a sua volta specifica che «è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano- dopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di im- porto superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affida- re>>.
Nella specie, essendo pacifico che si tratta di un c.d. nolo a caldo, e quindi in astratto rientrante tra i subappalti, occorre stabilire se in concreto vi sono le condizioni previste dalla suddette disposizioni per potersi parlare di subappalto, ed in particolare se si tratti di contratto «singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate>>. E' anche pacifico che il contratto di nolo a caldo con la ON aveva un valore di € 12.632,00. L'importo del contratto di appalto stipulato con la Di Ste- fano era inizialmente di € 563.656,92, importo poi salito ad € 676.033,07 per ef- fetto di una perizia di variante (inizio gennaio 2006, fine marzo 2006). Se si confronta l'importo del contratto di nolo a caldo con la ON con l'importo i- niziale del contratto di appalto, il primo raggiunge una percentuale superiore al 2%, mentre se lo si confronta con l'importo finale la percentuale è dell'1,87%, sicché in tal caso non raggiungerebbe la percentuale minima per essere conside- rato come subappalto.
Orbene, la corte d'appello ha correttamente evidenziato che, nello spirito della legge, non possa che farsi riferimento al valore complessivo dei lavori ap- -3- paltati, non avendo alcun senso operare tale valutazione di percentuale su valori parziali o iniziali, ben potendo, il valore dei lavori medesimi, conformemente al- le norme che regolano la materia, modificarsi in relazione alla valutazione dell'interesse pubblico.
Si tratta di una interpretazione del tutto conforme alla lettera ed alla ratio della disposizione, che va dunque condivisa. Il Procuratore generale ricorrente richiama invece il momento consumativo del reato e sostiene che, poiché il reato si consuma con l'inizio dei lavori ed ancor prima con la stipula del contratto di subappalto, a quell'epoca il reato si era già consumato con riferimento al valore iniziale del contratto di appalto. Queste considerazioni sono però inconferenti, oltre che contraddittorie ed illogiche. Innanzitutto, invero, la giurisprudenza di questa Corte non è concorde nella individuazione del momento consumativo del reato di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982. E così, mentre alcune deci- sioni rilevano che «La contravvenzione prevista dall'art. 21 della legge n. 646 del 1982 (concessione in subappalto di lavori appaltati da ente pubblico, senza l'autorizzazione di questo) è reato istantaneo, il cui momento consumativo coin- cide con la concessione dei lavori in subappalto (nella specie, con la conclusio- ne di cosiddetto "nolo a freddo", che dissimulava il contratto di subappalto)>>
(Sez. 1, 6.10.1995, n. 11862, Caldara, m. 203233), e che esso «si consuma nel momento in cui viene stipulato tra le parti il contratto di sub-appalto non auto- rizzato. Esso, perciò, è un reato istantaneo, pur se ad effetti permanenti derivanti dalla esecuzione del contratto, in quanto si consuma, comunque, nel momento in cui detto contratto viene stipulato» (Sez. I, 10.11.1995, n. 562, Proietto, m. 203458); altre decisioni invece rilevano che la disposizione «non menziona la stipula del contratto, ma il "concedere anche di fatto" i lavori in subappalto o cottimo>> sicché «attraverso l'espresso richiamo alla situazione di fatto, la norma indica nella concreta esecuzione delle opere senza autorizzazione, il momento d'inizio del comportamento penalmente sanzionato. La stipula del contratto rap- presenta una fase prodromica della condotta materiale e non è punibile a titolo di tentativo, trattandosi di contravvenzione» (Sez. III, 25.6.1996, n. 7665. Bria- monte, m. 205728).
Ma, in ogni modo, quel che rileva nella specie non è la individuazione del momento consumativo del reato, bensì la diversa questione - sulla quale incido- no considerazioni del tutto diverse - di quale sia il valore totale dell'appalto da prendere come parametro per valutare la percentuale dei lavori affidati a terzi al fine della operatività delle disposizioni sul subappalto. Ora, come esattamente ritenuto dalla corte d'appello, questo valore non può che essere unico e non può quindi che essere costituito dal valore complessivo dei lavori appaltati, dal mo- mento che non avrebbe ragione, ed anzi sarebbe illogico, calcolare la percentua- le su valori parziali o iniziali, suscettibili di modificazioni. D'altra parte, sareb- be manifestamente illogico e contraddittorio operare il calcolo percentuale con- siderando, per il nolo a caldo, il valore finale e complessivo dei lavori (ritenen- do irrilevante l'eventuale diverso valore iniziale) e per l'appalto, al contrario, soltanto il valore iniziale (ritenendo irrilevante quello finale). La valutazione va invero fatta tra parametri omogenei. E ad evitare che la percentuale possa essere mutevole nel tempo, quella valida ai fini della configurabilità del reato va misu- rata in riferimento al complesso finale dei lavori, sia appaltati sia subappaltati. Ciò del resto appare espresso anche dalle parole testuali della disposizione, laddove parla «di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affida- ti» (legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 12) o «di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate» (d. lgs. 12 aprile 2006 n.163, art. 118, comma 11), nonché dalla stessa giurisprudenza di questa Corte allorché ha statuito che «la contravvenzione di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982, n.
646, non è configurabile nel caso di contratti di c.d. "nolo a caldo" che, qualora non superino determinati valori in relazione alla percentuale dei lavori affidati, sono esclusi dall'ambito del subappalto dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, esclu- sione che si giustifica in quanto si tratta di attività che si pongono in rapporto del tutto marginale e trascurabile rispetto all'intero appalto, tanto da far venire meno qualsiasi rischio di interessamento da parte di consorterie criminali» (Sez. VI, 17.1.2005, n. 39913, La Piana, m. 233470).
Il ricorso del Procuratore generale deve pertanto essere rigettato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del Procuratore generale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1° dicembre 2010. на"Presidente L'estensore
Il Presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 1.9 GEN. 2011 IL CANCELLIERE Luana Mariani