Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
Qualora,in presenza di condanna non definitiva per più reati uniti per continuazione,si faccia questione di superamento dei termini di fase della custodia cautelare per taluno di essi,diverso da quello ritenuto più grave, e la relativa pena non risulti determinata in sentenza, deve a ciò provvedere,ai soli fini della misura,il giudice investito di detta questione anche quando la suindicata operazione non risulti,in concreto,idonea ad incidere sulla durata dei termini in questione,non potendosi,pur in tale situazione, escludere un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato,con riguardo,ad esempio, all'eventualità di un'assoluzione dal reato più grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 07.01.1999
1.Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 160
3.Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.33981/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) LO UO n. il 08.02.1962 avverso ordinanza del 19.06.1998 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette/sentite le conclusioni del P.G. per il rigetto Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 19-6-1998 il Tribunale della Libertà di Napoli confermava il provvedimento, emesso dalla Corte di Assise di Appello della stessa città il 7-4-1998, con cui era stata rigettata l'istanza, proposta nell'interesse di OM Cuono e volta ad ottenere la pronuncia di intervenuta decorrenza dei termini massimi di fase della custodia cautelare, limitatamente al reato di detenzione e porto abusivo di arma.
La difesa dell'indagato aveva rilevato che questi risultava detenuto anche per il più grave delitto di omicidio volontario, ed in relazione a tali imputazioni era stato condannato ad anni diciassette e mesi sei di reclusione, ma il giudice di primo grado non aveva determinato la pena inflitta per i diversi reati riuniti sotto il vincolo della continuazione.
Aveva sostenuto quindi che tale omissione avrebbe leso i diritti del suo assistito, impedendogli di formulare una richiesta di declaratoria di decorrenza dei termini di fase per l'imputazione meno grave, sicché sarebbe spettato al giudice procedente, in prima istanza, ed a quello delle misure cautelari, in sede di appello, di determinare la pena per ciascun reato.
Il Tribunale invece evidenziava come il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, 27.6. 1997 n. 1, Mammoliti) per casi come quello in esame fosse che, al fine di determinare la durata della custodia, non potesse tenersi conto della parte di pena, riferibile a reati per i quali sia stato revocato o sia divenuto inefficace il titolo custodiale. Tale principio confermava, secondo il Tribunale, che ai fini dell'art. 303, comma 1, lettera c) c.p.p., per "condanna" dovesse essere intesa quella complessivamente inflitta, ai sensi dell'art. 81 c.p., sia pure in relazione alle imputazioni per cui la custodia cautelare mantenga efficacia e non quella determinata per i singoli reati, oggetto dell'unificazione.
Nel caso in esame peraltro riteneva che effettivamente il giudice delle misure cautelari, quando nella sentenza di condanna non fosse stato stabilito l'aumento di pena per la continuazione, dovesse determinarlo ai soli fini della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Nel caso di specie però l'operazione non avrebbe avuto alcun rilievo, poiché l'appellante non poneva tale questione in relazione alla condanna inflittagli ne' l'eventuale caducazione del titolo custodiale relativo al reato meno grave avrebbe prodotto effetto per la notevole entità della pena edittale, prevista per l'omicidio, e per l'aggravante prevista dall'art. 7 della L. 203/91, che era riferibile anche a tale imputazione e comportava la presunzione di pericolosità, di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso in Cassazione il difensore dell'indagato, eccependo che il Tribunale avrebbe dato una interpretazione erronea della citata sentenza delle Sezioni Unite, nella quale si fa comunque salvo il principio "che il trattamento di maggior favore per il reo era alla base della ratio del reato continuato ".
Si contesta inoltre che l'omessa suddivisione, da parte del giudice di merito, delle pene in concreto inflitte non può danneggiare i singoli imputati ne' creare una ingiusta disparità tra loro e che, nel caso di specie, vi sarebbe comunque un interesse processuale nel richiedere tale determinazione ben potendo essa avere rilevanza anche sulla prescrizione.
Il Tribunale infine non avrebbe considerato che, in base all'art. 278 c.p.p., ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare si deve tenere conto di una aggravante ad effetto speciale, come quella di cui all'art 7 della L. 203/91, ma poiché essa risulta contestata solo per le violazioni della legge sulle armi, per il OM verrebbe meno la presunzione di pericolosità, di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. Motivi della decisione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
È stato, infatti, giustamente eccepito che il giudice di merito avrebbe dovuto suddividere le pene in concreto inflitte, al fine di non danneggiare i singoli imputati ne' creare una ingiusta disparità tra loro.
Tale necessità non viene, peraltro, contestata neppure dal Tribunale, il quale si adegua al principio enunciato da questa Corte, per cui "allorché il giudice di merito, nell'infliggere la pena per il reato continuato, non abbia suddiviso la pena irrogata per i reati satelliti e la suddivisione o distinzione rilevi per il calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena, il giudice della misura cautelare deve porsi il relativo problema e determinare, ai soli fini della misura, la pena per ciascun reato in continuazione, non potendo l'omessa suddivisione o distinzione essere di ostacolo al riacquisto della libertà, se di questo riacquisto ricorrono le condizioni." (Sez. Unite, 27-6- 1997 n. 1, Mammoliti, RV. 207.940). Il giudice di merito contesta, invece, che nella specie vi sia un interesse processuale, in quanto l'eventuale caducazione del titolo custodiale, relativo al reato meno grave non sarebbe idonea comunque ad incidere sulla durata dei termini massimi di custodia cautelare, tenuto conto della pena di notevole entità prevista per l'omicidio volontario ascrittogli,
Tale valutazione non può essere condivisa, in quanto è stato giustamente rilevato dalla difesa che la determinazione della pena ben potrebbe avere una rilevanza sulla prescrizione o nel caso di assoluzione dell'imputato dal delitto di maggiore gravità, che gli è stato ascritto, e perché, in base all'art. 278 c.p.p., ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare si deve tenere conto di una aggravante ad effetto speciale, come quella di cui all'art. 7 della L. 203/91, contestata al OM solo per le violazioni della legge sulle armi, sicché verrebbe meno la presunzione di pericolosità, di cui all'art. 275 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 delle Disposiz. attuaz. c.p.p., come modificato dall'art. 23 della L. 332/95. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999