Sentenza 9 giugno 2006
Massime • 1
In materia di sospensione condizionale della pena, la legge n. 145 del 2004, che ha ampliato i limiti quantitativi della pena detentiva sospendibile in riferimento a sentenze di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, lasciando al giudice di cognizione la facoltà di non considerare il ragguaglio conseguente al quantum di pena pecuniaria inflitta, trova un limite nel giudicato, che non è superabile dal giudice dell'esecuzione se non nella situazione di cui all'art. 674, comma primo-bis cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2006, n. 21885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21885 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 09/06/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2058
Dott. TURONE Giuliano C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 010036/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di MILANO;
nei confronti di
AZ US
avverso l'ORDINANZA del 28/09/2005 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
I. Con ordinanza del 28 settembre 2005, il gip del tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, tra le altre statuizioni, accogliendo parzialmente l'istanza proposta ex art.174 c.p. dal PM presso lo stesso tribunale, disponeva la revoca della pena condizionalmente sospesa irrogata a AZ TA con la sentenza emessa dallo stesso gip in sede di cognizione il 28 gennaio 1998 (irr. il 15 febbraio 1998), limitatamente alla sola pena pecuniaria di L. 8.000.000 (pari a Euro 4.131) di multa, rigettando invece la richiesta di revoca della pena detentiva, fissata in anni uno e mesi sei di reclusione, sul rilievo che la pena pecuniaria era revocabile ai sensi dell'art. 168 c.p., cpv. n. 2, mentre non poteva revocarsi la pena detentiva stante la disposizione di cui all'art. 163 c.p., comma 3 introdotta dalla L.11 giugno 2004, n. 145 avuto riguardo all'età del reo.
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, deducendo, sotto il profilo della falsa ed erronea applicazione della legge penale, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare l'intera pena condizionalmente sospesa senza operare distinzioni tra pena detentiva e pena pecuniaria, in quanto la facoltà riconosciuta alla nuova disposizione dell'art. 163 c.p. di sospendere la pena anche quando la pena detentiva complessiva superi i limiti normativamente stabiliti a seguito del disposto ragguaglio con la pena pecuniaria è conferito al solo giudice della cognizione e non anche a quello dell'esecuzione. Il PM ricorrente faceva osservare altresì che il giudice dell'esecuzione non aveva concesso la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva concessa con la sentenza del 28 gennaio 1998 relativa a un patteggiamento per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, sul rilievo che la sentenza sopravvenuta del tribunale di Milano del 22 maggio 2001 (irr. il 18 settembre 2001) riguardava una condanna a pena detentiva per porto abusivo di un coltello, reato contravvenzionale che non poteva considerarsi - secondo il giudice dell'esecuzione - della stessa indole di quelli giudicati con la prima sentenza. Il PM ricorrente criticava la motivazione dell'ordinanza in proposito, segnalando che essa appariva per un verso in contrasto col disposto dell'ari. 101 c.p. e per altro verso conteneva affermazioni apodittiche e sfornite di efficacia dimostrativa dell'assunto.
II. Il ricorso è fondato.
L'art. 163 c.p., comma 3 stabilisce che "se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno... la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi". La L. 11 giugno 2004, n. 145, art. 1, comma 1, lett. c) ha aggiunto questo periodo: "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa".
La L. n. 145 del 2004, recante "modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato", ha dunque dilatato i limiti quantitativi della pena detentiva sospendile in riferimento a sentenze di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, attribuendo al giudice la possibilità di non considerare, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'istituto, il quantum di pena inflitto sub specie di ammenda o multa. Il senso della riforma è di tenere distinte le sorti della pena pecuniaria da quelle della pena detentiva, al fine di evitare, ove siano inflitte congiuntamente, che la pena pecuniaria possa rappresentare un ostacolo alle scelte lato sensu commisurative del giudice di merito, alla ricerca del trattamento punitivo meglio funzionale alla prevenzione speciale, evitando la carcerazione o l'esecuzione di una misura comunque incidente sulla libertà personale.
Secondo il giudice dell'esecuzione di Milano, la nuova norma - che è sicuramente più favorevole al reo perché mira a neutralizzare l'incidenza della pena pecuniaria congiunta a pena detentiva che di per sè stessa non superi i limiti di legge nel senso di precludere il ragguaglio à norma dell'art. 135 che, invece, secondo la formulazione originaria ne avrebbe comportato il superamento - può ben essere applicata al condannato, all'epoca dei fatti infraventunenne, con la conseguenza che il limite della pena detentiva di anni due e mesi sei non risultava essere stato superato, sicché la revoca della sospensione poteva riguardare la sola pena pecuniaria.
È evidente però l'erroneità di un simile ragionamento che conferisce al giudice dell'esecuzione il potere di intaccare il giudicato, in aperta violazione dell'art. 163 c.p. che fa riferimento alla necessità della pronuncia di una "sentenza di condanna" e all'interpretazione sistematica delle norme dettate nel libro decimo del codice di rito, che non conferiscono al giudice dell'esecuzione il potere di stravolgere il giudicato (cfr. art. 187 disp.att. c.p.p. in tema di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva;
ma vedi anche, in via più generale sull'intangibilità del giudicato, Cass., Sez. I, 4 febbraio 1992, n. 72, Frigato;
Id., Sez. I, 23 ottobre 2001, n. 38296, Nicolao;
e, con specifico riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena, Cass., Sez. III, 9 settembre 1996, n. 2672, Ciaramella, secondo il quale il giudice dell'esecuzione "non può esercitare què l giudizio prognostico che è alla base del beneficio e che presuppone per sua natura l'ampiezza dei poteri istruttori che è propria del giudice della cognizione").
Ne deriva che l'estensione della legge n. 145 del 2004 a fatti precedenti e precedentemente giudicati non può che trovare un limite nella definitività delle situazioni giuridiche consolidatesi con la formazione del giudicato, salva la possibilità ora conferita al giudice dell'esecuzione dall'art.674 c.p.p., comma 1 bis (introdotto dalla L. n. 128 del 2001, art.1), che gli attribuisce il potere di revocare in executivis la sospensione condizionale della pena concessa in violazione delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 c.p.: il riconoscimento di tale facoltà al giudice dell'esecuzione non può che configurarsi, in via eccezionale, come "un mezzo per incidere significativamente su un giudicato formatosi su un'erronea statuizione" (Cass., Sez. IV., 11 aprile 2003, n. 25451, Angelo).
Ma altrettanto fondato è il secondo motivo di ricorso del PM impugnate, che contesta apoditticamente e senza adeguata motivazione la ricorrenza della condizione della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 escludendo la medesimezza dell'indole tra i reati previsti dalla sentenza del 28 gennaio 1998, relativa a una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, e il reato previsto dalla sentenza del 22 maggio 2001, relativa a una condanna per porto ingiustificato di arma.
Il PM ricorrente denuncia correttamente un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in proposito, essendosi il giudice dell'esecuzione limitato ad affermare che i reati in esame non presentano caratteri fondamentali comuni, oltre ad essere previsti da disposizioni di legge diverse ed essere posti a presidio di beni-interessi distinti, senza spiegare tuttavia perché non vi sia identità di indole tra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lo spaccio di sostanze stupefacenti da un lato e il porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere come un coltello dall'altro, a fronte di un orientamento giurisprudenziale di ampio respiro, che ha ravvisato l'identità dell'indole tra il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e il furto (Cass., Sez. II, 22 ottobre 1992, n. 10815, Canterini) e, più specificamente, tra la resistenza a pubblico ufficiale e il porto illegale di armi (Cass., Sez. I, 29 settembre 1994, n. 3435, Capitale).
L'ordinanza deve essere pertanto annullata e gli atti rinviati al gip del tribunale di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al gip del tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006