CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2026, n. 18475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18475 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 21862-2024 proposto da: SO IO, rappresentato e difeso dagli avvocati SEVERINO NAPPI, IMMACOLATA ROMANO;
- ricorrente -
contro ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, LUCA ANTONETTO, EP PAONE;
- controricorrente -
nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, TO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;
- resistente con mandato - Oggetto Subordinazione R.G.N. 21862/2024 Cron. Rep. Ud. 25/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 18475 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: AMENDOLA FABRIZIO Data pubblicazione: 08/06/2026 2 avverso la sentenza n. 1551/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/04/2024 R.G.N. 989/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati IMMACOLATA ROMANO e CARLO CALENDA per delega verbale avvocato SEVERINO NAPPI;
udito l’avvocato SILVIA LUCANTONI per delega avvocato MARIALUCREZIA TURCO;
udito l'avvocato EMANUELE DE ROSE. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, all’esito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da MA IO nei confronti della Alleanza Assicurazioni S.p.A. volto a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società dal 2003. 2. La Corte, in estrema sintesi, ha esaminato congiuntamente i motivi di gravame con cui il IO lamentava come la decisione di prime cure fosse stata erroneamente adottata senza tenere conto: «a) dell’incapacità di testimoniare degli agenti generali di Alleanza Assicurazioni;
b) della nullità della lettera di incarico di produttore libero;
3) della sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione, come evincibile già dallo schema lavorativo delineato da manuali operativi e circolari interne». 3. All’esito della valutazione del compendio istruttorio, ha ritenuto «del tutto condivisibile la valutazione effettuata dal 3 primo giudice che ha escluso la sussistenza della subordinazione in considerazione delle modalità di svolgimento della prestazione». 4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con due motivi;
ha resistito con controricorso l’intimata società. Ha depositato procura l’INPS. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cui ha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno comunicato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia: «la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU, degli artt. 101; 128; 180; 429; 420, IV comma;
437 c.p.c., nonché art.156, comma II c.p.c. anche in relazione agli artt. 24 Cost. comma II, 111 Cost. comma II, 127 ter c.p.c. (art. 360, co.1, n.4 c.p.c.)». Con il mezzo ci si duole che l’udienza in appello, dopo numerosi rinvii, si era svolta con le modalità della trattazione scritta, giudicata incompatibile con il rito lavoro. La censura - che risulta integralmente articolata sull’assunto che le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. non siano applicabili allo speciale procedimento regolato dagli artt. 414 e ss. c.p.c. – non può trovare accoglimento alla luce del contrario avviso espresso dalle Sezioni unite di questa Corte che hanno, invece, sancito la possibilità di sostituire con note scritte anche la fase della discussione della causa nel processo del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un. n. 17063/2025, alla quale si rinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). Né possono trovare ingresso allegazioni, non contenute nell’originario motivo di gravame, concernenti il preteso 4 difetto delle condizioni che il precedente richiamato ha indicato al fine di consentire la sostituzione, anche perché chi oggi ricorre neanche deduce di essersi opposto alle note scritte, evidentemente convenendo all’epoca che la situazione processuale concreta non necessitasse di chiarimenti da esporre in una pubblica discussione. Altrettanto evidente che tale necessità non possa insorgere postuma per il solo esito avverso della causa. 2. Il secondo motivo denuncia testualmente la «violazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.81/2025 e dell’art. 113 c.p.c.» nonché la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 409 c.p.c.», entrambi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si lamenta che la Corte territoriale avrebbe svolto la sua indagine col solo riferimento agli indici rivelatori della subordinazione senza tenere conto che la fattispecie concreta sarebbe ascrivibile alla eterorganizzazione disciplinata dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n.81/2015. La censura è inammissibile. La questione non risulta in alcun modo esaminata dalla sentenza impugnata e il ricorrente neanche riporta i contenuti dell’atto introduttivo del giudizio dai quali emerga che il tema era stato sottoposto alla cognizione del giudice del merito, nel contraddittorio tra le parti;
né riporta specificamente i contenuti della sentenza di primo grado sul punto, ovvero come la questione fosse stata devoluta ai giudici del gravame, limitandosi ad un generico richiamo all’atto di appello depositato. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che 5 proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34469/2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto e come, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., Sez. Un., n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 27568/2017; Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 32084/2019). Peraltro, nella specie la questione non è di mera qualificazione giuridica della fattispecie, in quanto avrebbe dovuto svilupparsi nel merito il contraddittorio sull’accertamento degli elementi qualificanti la eterorganizzazione, così come sugli elementi esimenti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) dello stesso decreto legislativo, quali l'esercizio di una «professione intellettuale» in senso stretto e l'iscrizione in un «albo professionale» proprio di tale professione, di cui le parti sono stati indotti a dibattere solo innanzi a questa Corte e che sono indissolubilmente legati ad accertamenti di fatto oramai preclusi. Vale ribadire che, per poter dare ingresso alla possibilità interpretativa del giudice in applicazione del principio «iura novit curia», deve comunque essere presente materiale processuale che ciò consenta (cfr. Cass. n. 420/2024). Per altro verso, con la doglianza in esame, la parte ricorrente neanche formula efficacemente la denuncia di un eventuale error in procedendo, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su di uno specifico motivo di appello. 6 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore della società controricorrente. Nulla per le spese in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 7.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2026. Il Cons. est. La Presidente Dott. Fabrizio Amendola Dott.ssa Margherita Leone 7
- ricorrente -
contro ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, LUCA ANTONETTO, EP PAONE;
- controricorrente -
nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, TO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;
- resistente con mandato - Oggetto Subordinazione R.G.N. 21862/2024 Cron. Rep. Ud. 25/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 18475 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: AMENDOLA FABRIZIO Data pubblicazione: 08/06/2026 2 avverso la sentenza n. 1551/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/04/2024 R.G.N. 989/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati IMMACOLATA ROMANO e CARLO CALENDA per delega verbale avvocato SEVERINO NAPPI;
udito l’avvocato SILVIA LUCANTONI per delega avvocato MARIALUCREZIA TURCO;
udito l'avvocato EMANUELE DE ROSE. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, all’esito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da MA IO nei confronti della Alleanza Assicurazioni S.p.A. volto a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società dal 2003. 2. La Corte, in estrema sintesi, ha esaminato congiuntamente i motivi di gravame con cui il IO lamentava come la decisione di prime cure fosse stata erroneamente adottata senza tenere conto: «a) dell’incapacità di testimoniare degli agenti generali di Alleanza Assicurazioni;
b) della nullità della lettera di incarico di produttore libero;
3) della sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione, come evincibile già dallo schema lavorativo delineato da manuali operativi e circolari interne». 3. All’esito della valutazione del compendio istruttorio, ha ritenuto «del tutto condivisibile la valutazione effettuata dal 3 primo giudice che ha escluso la sussistenza della subordinazione in considerazione delle modalità di svolgimento della prestazione». 4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con due motivi;
ha resistito con controricorso l’intimata società. Ha depositato procura l’INPS. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cui ha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno comunicato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia: «la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU, degli artt. 101; 128; 180; 429; 420, IV comma;
437 c.p.c., nonché art.156, comma II c.p.c. anche in relazione agli artt. 24 Cost. comma II, 111 Cost. comma II, 127 ter c.p.c. (art. 360, co.1, n.4 c.p.c.)». Con il mezzo ci si duole che l’udienza in appello, dopo numerosi rinvii, si era svolta con le modalità della trattazione scritta, giudicata incompatibile con il rito lavoro. La censura - che risulta integralmente articolata sull’assunto che le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. non siano applicabili allo speciale procedimento regolato dagli artt. 414 e ss. c.p.c. – non può trovare accoglimento alla luce del contrario avviso espresso dalle Sezioni unite di questa Corte che hanno, invece, sancito la possibilità di sostituire con note scritte anche la fase della discussione della causa nel processo del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un. n. 17063/2025, alla quale si rinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). Né possono trovare ingresso allegazioni, non contenute nell’originario motivo di gravame, concernenti il preteso 4 difetto delle condizioni che il precedente richiamato ha indicato al fine di consentire la sostituzione, anche perché chi oggi ricorre neanche deduce di essersi opposto alle note scritte, evidentemente convenendo all’epoca che la situazione processuale concreta non necessitasse di chiarimenti da esporre in una pubblica discussione. Altrettanto evidente che tale necessità non possa insorgere postuma per il solo esito avverso della causa. 2. Il secondo motivo denuncia testualmente la «violazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.81/2025 e dell’art. 113 c.p.c.» nonché la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 409 c.p.c.», entrambi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si lamenta che la Corte territoriale avrebbe svolto la sua indagine col solo riferimento agli indici rivelatori della subordinazione senza tenere conto che la fattispecie concreta sarebbe ascrivibile alla eterorganizzazione disciplinata dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n.81/2015. La censura è inammissibile. La questione non risulta in alcun modo esaminata dalla sentenza impugnata e il ricorrente neanche riporta i contenuti dell’atto introduttivo del giudizio dai quali emerga che il tema era stato sottoposto alla cognizione del giudice del merito, nel contraddittorio tra le parti;
né riporta specificamente i contenuti della sentenza di primo grado sul punto, ovvero come la questione fosse stata devoluta ai giudici del gravame, limitandosi ad un generico richiamo all’atto di appello depositato. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che 5 proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34469/2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto e come, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., Sez. Un., n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 27568/2017; Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 32084/2019). Peraltro, nella specie la questione non è di mera qualificazione giuridica della fattispecie, in quanto avrebbe dovuto svilupparsi nel merito il contraddittorio sull’accertamento degli elementi qualificanti la eterorganizzazione, così come sugli elementi esimenti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) dello stesso decreto legislativo, quali l'esercizio di una «professione intellettuale» in senso stretto e l'iscrizione in un «albo professionale» proprio di tale professione, di cui le parti sono stati indotti a dibattere solo innanzi a questa Corte e che sono indissolubilmente legati ad accertamenti di fatto oramai preclusi. Vale ribadire che, per poter dare ingresso alla possibilità interpretativa del giudice in applicazione del principio «iura novit curia», deve comunque essere presente materiale processuale che ciò consenta (cfr. Cass. n. 420/2024). Per altro verso, con la doglianza in esame, la parte ricorrente neanche formula efficacemente la denuncia di un eventuale error in procedendo, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su di uno specifico motivo di appello. 6 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore della società controricorrente. Nulla per le spese in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 7.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2026. Il Cons. est. La Presidente Dott. Fabrizio Amendola Dott.ssa Margherita Leone 7