Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non può influire sui termini di custodia cautelare della fasi esaurite. Pertanto, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l'esistenza di un'aggravante (nel caso, quella contemplata dal secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen.) i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio; mentre il contenuto dispositivo della sentenza che conclude la fase di primo grado ha rilevanza ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3/11/1999
" Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
" Bruno Oliva " N.3507
" Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
" Nicola Milo " N.19544/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN TO contro l'ordinanza 16 aprile 1999 del Tribunale del riesame di Palermo. Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Con ordinanza 16 aprile 1999 il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello proposto da AN TO contro il provvedimento della Corte d'Assise che disattendeva la sua istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Tale istanza era stata avanzata nel presupposto che fosse stato superato il termine di fase del giudizio di primo grado, dato che tale termine, essendo stata esclusa l'aggravante contemplata nel II comma dell'art. 416 bis dalla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, era di un anno estensibile a due anni, mentre la sentenza era intervenuta a circa tre anni dal rinvio a giudizio.
2. Ricorre il TO lamentando violazione di legge.
3. Il ricorso è tuttavia infondato.
Con costante giurisprudenza questa Corte ha escluso che il mutamento della qualificazione giuridica del fatto possa influire sui termini della custodia cautelare relativi a fasi già esaurite (v. ad es. VI, 11 luglio 1992, Romeo). Ora la sentenza di condanna pronunciata a seguito del giudizio di primo grado è l'evento conclusivo della fase, a prescindere dal suo contenuto dispositivo, mentre tale contenuto dispositivo rileva ai fini della commisurazione della custodia per quanto riguarda la fase successiva. Con la conseguenza che i termini di custodia per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio (cfr. da ultima VI, 4 giugno 1997, Barbaro).
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 1999