Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 3507
CASS
Sentenza 3 novembre 1999

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Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non può influire sui termini di custodia cautelare della fasi esaurite. Pertanto, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l'esistenza di un'aggravante (nel caso, quella contemplata dal secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen.) i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio; mentre il contenuto dispositivo della sentenza che conclude la fase di primo grado ha rilevanza ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 3507
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3507
    Data del deposito : 3 novembre 1999

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