Sentenza 10 ottobre 1996
Massime • 2
La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella seconda ipotesi nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Comune è, pertanto, la previsione dell'evento diverso da quello voluto mentre ciò che diverge è l'accettazione o l'esclusione del rischio relativo. Trattasi di atteggiamenti psicologici che vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal comportamento del soggetto, riconoscendo significato dirimente al rapporto tra lo scopo principale perseguito e l'evento diverso realizzato onde stabilire se esso sia di accessorietà o di alternatività poiché solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del secondo mentre nell'altro essa dovrà essere senz'altro esclusa per incompatibilità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo avere sorpreso una persona che, aiutata da complici cercava d'introdursi attraverso una finestra nella sua abitazione e dopo avere sparato contro i ladri, nel frattempo datisi alla fuga, era sceso in strada alla loro ricerca e, raggiuntili, aveva di nuovo esploso dei colpi, attingendo alla testa uno dei fuggitivi. La Corte d'Assise d'Appello aveva denunciato il reato ascritto al prevenuto da omicidio volontario in omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento sulla base del comportamento del predetto concretizzatosi in un lungo inseguimento, nell'esplosione di ben nove colpi in direzione dei fuggiaschi a distanza ben più ravvicinata dell'ultimo risultato finale, nell'intenzione espressa di volere costringere i ladri a fermarsi per catturarli. Tale condotta, secondo i giudici, aveva evidenziato la contrarietà dell'evento mortale rispetto all'intento perseguito di bloccare i fuggitivi intimidendoli con gli spari esplosi).
L'attenuante della provocazione ha carattere di specialità rispetto ai motivi di particolare valore morale o sociale e non può concorrere con gli stessi.
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- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/1996, n. 11024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11024 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 1996 |
Testo completo
M
1 1 024 RE PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV° PENALE Udienza pubblica
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 10.10.1996
Dott. Bruno SATTA FLORES Presidente 1. Dott. Romeo SIMI de BURGIS Consigliere SENTENZA 11 N. 1984 2. 14 Michele NAPPI
3. " Mariano BATTISTI "
4. 1 TATOZZI Rel. "Gianfranco REGIS. GENER.
N. 10710/96 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio 1) dal Procuratore Generale della Repubblica presso al SIG. 5. 2 per diritti 16000 la Corte d'Appello di Genova
2) dalle parti civili LO DI, AO e LE IL CANCELLIERE
3) dall'imputato BO ZI, nato a Castelnuovo
Magra il 25.12.1948
avverso la sentenza della Corte d'Assise di Appello
di Genova in data 27.11.1995
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricor- UFFICI COPIE
Richiesta copia studio si, dal ON CA
Udita in pubblica udienza la relazione fatta 5000dal per din.
11 - 4 FEB. 1997
IL CANCELLIERE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu- dal Sig. MANAGE 6000per diritti L. to Procuratore Generale dott. Giovanni Galati il 10 VIC,400' IL CANCELLIERE che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi
CURTO CURRENA DI CASS Z
Udito il difensore del BO.
✓✓ Studio Richiesta cop studio dal Sig. CASELLA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
per diriti ✓ 18000 1. Con sentenza del 10.12.1994, la Corte "
il 5/DIC. 1997 di Assise di Massa Carrara dichiarava BO ZI 7L CANCELLIERE
colpevole del delitto di cui all'art. 575 C.P. per
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avere, attingendolo alla nuca con un colpo di
NFFICI COPIE revolver cal. 38, cagionato la morte di Colombo Richiesta copia studio day Sig. IN e, concesse le attenuanti generiche e quella per diritti L. 600 della provocazione, lo condannava alla pena di anni 2 1100 IL CANCELLIERE nove e mesi quattro di reclusione con la interdi-
zione perpetua dai Pubblici Uffici e al risarcimen-
to dei danni a favore delle parti civili costituite da liquidarsi in altra sede ed assegnando nel frattempo a ciascuna delle parti civili una provvi-
sionale di £. 40.000.000. Il fatto giudicato dalla Corte di Assise era avvenuto il 9.3.1994, verso le ore 20,30,
quando BO ZI, che si trovava con la fami-
DIRITTI glia nella sua abitazione di Caniparola nel Comune
DIRITTI
2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE prove- Rilasciata copia studio di Fosdinovo, avvertiva dei rumori sospetti al SIG.
# 22 MAR. ZUut per diritti 9,30 nire da una finestra come se qualcuno tentasse di
forzarla, e sorprendeva una persona -poi identifica- IL CANCELLIERE
ta per LO MO che scalava la grondaia per introdursi attraverso la finestra, nella abitazione
assistita da altra persona identificata per LO
RO, che fungeva da palo;
il LO MO,
accortosi di essere stato scoperto ed udendo le
Leded grida,del, BO discese a precipizio raggiungendo il fratello, e mentre i due si allontanavano, il Boni,
prelevato un revolver Smith Wesson che deteneva
legalmente, esplodeva l'intero caricatore, costitui- to da cinque colpi, in direzione dei fuggiaschi;
quindi, ricaricata l'arma, scendeva in strada alla
ricerca dei ladri ed, incontrato nei pressi di un
bar un amico, gli chiedeva se avesse notato indivi-
dui sospetti ottenendo la indicazione di una perso-
na che si era allontanata verso l'area di un di-
stributore di gas sito ad un centinaio di metri.
Con l'auto dell'amico il BO raggiungeva il di-
stributore scorgendo i due LO che, alla vista
dell'inseguitore. si davano nuovamente alla fuga.
Mentre l'amico si fermava in un locale del distri-
butore per telefonare alla forza pubblica, il Boni
continuava l'inseguimento e, portatosi su un vicino
3 argine del fiume, da qui esplodeva in direzione dei fuggitivi ancora quattro colpi l'ultimo dei quali colpiva alla testa il LO MO.
La Corte d'Assise riteneva che il BO,
buon tiratore, non avesse mai, nel corso del lungo inseguimento, avuto l'intenzione di uccidere, altrimenti avrebbe potuto ottenere agevolmente lo
scopo in precedenza quando aveva sparato contro gli inseguitori ad una distanza molto più ravvicinata e, quindi, agevole per un esperto tiratore, ma che
intendesse solo spaventarle per indurli a fermarţi
e che, quando si accorse che essi stavano per sfuggirgli dileguandosi in una zona che si faceva
sempre più buia, aveva abbostato il tiro sparando
ancora più vicino per fare intendere ai fuggitivi che faceva sul serio in un estremo tentativo di indurli a fermarsi ed, in quella occasione, colpiva il LO MO.
Ad avviso della Corte di Assise, poichè il
BO con tale comportamento non poteva non essersi
reso conto della possibilità di attingere il bersa-
glio, accettando così il rischio, la condotta
doveva qualificarsi come omicidio sorretto da dolo
eventuale escludendo l'ipotesi colposa.
2. La corte di Assise di appello di Genova
4 con sentenza in data 27.11.1995, in parziale acco-
glimento dell'appello proposto dal BO, riformava
quella di primo grado derubricando il reato ascrit-
to all'imputato da omicidio volontario in omicidio
colposo aggravato dalla previsione dell'evento e
ritenuta quest'ultima prevalente sulle attenuanti
generiche e la provocazione, lo condannava alla
pena di anni quattro e mesi sei di reclusione mrossinicuple a £. 10.000.000 per cia-riducendo la scuna delle parti civili costituite.
3. Avverso la sentenza della Corte d'Assi-
se d'Appello hanno proposto ricorso per Cassazione
Procuratore Generale, l'imputato e le partiil
civili. Con l'unico motivo di appello dedotto il
P.G. censura il punto della sentenza relativa alla
qualificazione giuridica della condotta, produttiva del tragico evento, tenuta dal BO.
Secondo il P.G. essa avrebbe dovuto -in quanto alprime cure- essere ritenuta sorretta,
momento soggettivo, da dolo eventuale e non da
semplice colpa con previsione;
prospettava perciò
la erronea applicazione dell'art. 43 C.P. che defilrive deporisce la distinzione tra dolo e colpa o, comun-
que, la mancanza o la illogicità della motivazione
5 al riguardo.
L'imputato ha articolato il ricorso nei seguenti motivi:
a) mancanza о illogicità della motivazione nell'escludere la ricorrenza nella specie della
scriminante del caso fortuito di cui all'art. 45
C.P. o, comunque, erronea applicazione di quest'ul-
tima norma;
b) mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62
specifiche deduzioni 1 e 5 C.P. secondo len.
nell'atto di appello;
c) mancanza o illogicità della motivazione nella parte in cui è affermata la prevalenza della aggra- vante di cui all'art. 61 n. 3 rispetto alle atte-
nuanti generiche ed a quella della provocazione;
d) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 C.P. nella determinazione della pena base ovvero mancanza o illogicità della relativa motiva-
zione;
e) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 n. 2 C.P., 132 e 133 se , 594 e 597 C.P.P. per avere il giudice di merito, dichiarando subvalente
e quelle quench la attenuante della provocazione (rispetto alla
aggravante della colpa con previsione, avrebbe
6 sostanzialmente revocato, senza appello del P.M.,
noble circostanzą già concessa in prime cure;
f) mancanza ed illogicità della motivazione con la
quale è stata concessa alle parti civili una prov-
applicazione visionale ed inosservanza ed erronea dell'art. 539 C.P.P.. Le parti civili con l'unico motivo di censuravano la sentenza sul punto della ricorso rispetto alla misura determinata dalriduzione,
giudice di primo grado, delle provvisionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del P.G. ed il primo motivo di quello della difesa dell'imputato si prospettano come speculari in quanto, con l'uno, si censura la
sentenza impugnata per la esclusione del dolo
eventuale, mentre, con l'altro, si lamenta la omessa✓✓ Logica motivazione con cui è stata esclusa la ricorrenza del caso fortuito.
Riguardo a quest'ultimo punto se vero che la sentenza di merito omette di valutare speci-
ficamente la eventualità della ricorrenza di un
sia avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si betheliauto inserito nell'azione dell'imputato è
incontrovertibile che la stessa difesa si è limita-
ta a prospettare delle possibilità ipotetiche
7 -quali anomalie nella traiettoria del proiettile indotte da presunti difetti dello stesso- disanco-
rate da qualsiasi concreta risultanza processuale '
per cui, non sussistendo obbligo per il giudice di
esaminare specificamente ed espressamente tutte le
argomentazioni difensive, deve ritenersi sufficien-
te la precisa ricostruzione dell'incidente che così
come operata ed esposta in sentenza esclude indi-
rettamente la ricorrenza del fortuito concentrando-
si, invece, sull'azione del BO che sparò verso il luogo in cui si trovava il LO in un estremo tentativo di indurlo a fermarsi, senza che con essa abbiano interferito fattori causali esterni, e
riconoscendo l'evento letale come conseguenza dell'azione volontaria dell'imputato.
Per quanto invece attiene al ricorso del
P.G. è da premettere che la linea di demarcazione
tra dolo eventuale e colpa con previsione è, in
dottrina e giurisprudenza, individuata nel diverso
atteggiamento psicologico dell'agente che, nel
primo caso, dirigendo la propria azione ad uno
scopo specifico accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre,
nel secondo caso, nonostante identità di prospetta-
zione, egli respinge il rischio confidando
8 l'azione; nella propria capacità di controllare comune è dunque la previsione dell'evento diverso da quello voluto mentre a divergere è l'accettazio-
ne o la esclusione del rischio relativo.
Trattandosi di atteggiamenti psicologici,
essi si formano e si consumano nel foro interno per cui, per ricostruirli, occorre affidarsi agli ele-
menti sintomatici evidenziati dal comportamento dell'agente riconoscendo significato dirimente al
rapporto tra lo scopo principale perseguito l'evento diverso realizzato onde stabilire se esso sia di accessorietà ovvero di alternatività poichè solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del secondo mentre nell'al-
tro essa dovrà essere senz'altro esclusa per incom-
patibilità. Nella specie il comportamento del Boni, concretizzatosi in un lungo inseguimento, nella
esplosione, in successione non rapida, di ben nove
colpi in direzione dei fuggiaschi a distanza ben
più ravvicinata dell'ultimo risultato letale, nella intenzione, ripetutamente espressa ai vicini ed
all'amico che per un tratto lo accompagnò, di voler costringere i ladri a fermarsi per catturarli, ha
consentito alla Corte di Appello di affermare, con
9 delle sivelton je procesuos conete exporizer apprezzamento del relativo iter logico, la idoneo contrarietà dell'evento mortale rispetto all'inten-
to, perseguito con ordinazi e tenacia dall'impu-
di catturare i ladri intimidendoli con glitato,
spari esplosi in prossimità del luogo in cui essi
si trovavano.
E' da escludere pertanto la sussistenza di elementi -necessari per ogni forma di dolo- atti a
l'accettazione da parte del BO,dimostrare dell'evento lesivo o mortale poi realizzatosi nei
confronti del LO.
Pertanto il ricorso del P.G., da un lato, ed il primo motivo dedotto in quello dell'imputato sono infondati.
2. Con successivo motivo l'imputato lamen-
ta la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 1 e 5 C.P., pur richieste con i
motivi di appello, senza che nella impugnata sen-
tenza siano rinvenibili argomentazioni al riguardo.
Omissione
La lamentata concess non è tuttavia tale da comportare l'annullamento della sentenza,
bensì unicamente la integrazione della motivazione
ai sensi del 1° comma dell'art. 619 C.P.P..
Infatti le circostanze di fatto su cui la
richiesta si fonda -tentativo di furto della vitti-
10 ma ed inseguimento per la cattura da parte del
BO sono pacifiche ed esse come tali non richie-
dono alcun ulteriore esame da parte del giudice del merito qualora sulla base della loro idoneità si
ritenga -come si ritiene che esse non valgano ad
integrare le attenuanti invocate;
l'omessa motiva-
zione sul punto, quindi, non è tale da influire sul decisum.
Per convincersene è sufficiente rilevare che al BO è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione in relazione al tentativo di furto subito ed al conseguente inseguimento per la cattu-
ra dei responsabili, che ha carattere di specialità
rispetto ai motivi di particolare valore morale e mentre, la circostoufe at is bai sociale e non può perciò concorrere con questi sparan al LO quando questi era già da tempo in fuga dopo il tentativo di furto, quest'uli s
✓ condotta possa qualificarsi come esclude che concausa ai sensi dell'art. 41 C.P. e per gli dini ole
.Love Art. 62, n. 5 C.P. (concorso del fatto effetti doloso della persona offesa) ma costituisce sempli-
ce occasione dell'azione del colpevole.
3. Con altro motivo l'imputato censura il
giudizio con il quale la Corte di Appello ha affer-
mato la prevalenza dell'aggravante di cui all'art.
11 61, n. 3 C.P. (previsione dell'evento) sulle circo- stanze attenuanti generiche e quella della
provocazione già riconoscitute in primo grado e ciò
sia per non avere tenuto conto dei criteri di cui
133 C.P. sia per la contraddittorietàall'art.
della relativa motivazione sia, infine, per avere,
in violazione dell'art. 597 C.P., neutralizzato, e revocate, in assenza diquindi sostanzialmente appello sul punto del P.M..Myattenuanti già concesse dal giudice di primo grado.
Innanzitutto la Corte di Appello non ha in alcun modo riesaminato o rivalutato il punto della
sentenza di primo grado relativo alla ricorrenza delle generiche e della provocazione non oggetto di motivi di appello, ma si è limitata, nel rispetto del principio devolutivo ed ai soli fini dell'art.
69 C.P., a dichiararne la subvalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 C.P. conse-
guente alla derubricazione, proposta nei motivi di
appello dalla stessa difesa, dell'originaria impu-
tazione di omicidio volontario in colposo.
Pertanto non vi è stata alcuna violazione del divieto di reformatio in peius sancita nell'art. 597 C.P.P. ma piena adesione alla previ-
sione di cui all'ultimo comma di tale norma.
12 Quanto al merito del giudizio di prevalen-
esso è stato fondato, da un lato, sulla preve- za,
dibilità dell'evento, "grossolanità" della colpa e
gravità del danno e, dall'altro, sul ridotto spessore provocazione nei delitti colposi oltrechèdella sulle ragioni soggettive delle attenuanti cui
all'art. 62 bis C.P..
In tal modo la Corte di merito ha dato dell'apprezzamento operato in relazione ai conto criteri di cui all'art. 133 C.P. e, specificamente, al grado della colpa, alla gravità del danno, ai
motivi a delinquere ed ai precedenti penali fornen-
do una motivazione completa nell'intento di adegua- re la pena al caso concreto che, come tale, si
sottrae ad ogni censura di legittimità.
4. Il rilevato rispetto dei criteri di cui all'art. 133 C.P. vale anche ad escludere la fonda-
tezza dello specifico motivo dedotto dalla difesa dell'imputato. 5. Infine sia quest'ultimo che le parti contrapposte censure alla entitàcivili muovono della provvisionale riconosciute dalla Corte di
Appello.
E' noto che la condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile
13 costituisce un provvedimento per sua natura insu-
scettibile di passare in giudicato ed è destinato ad essere sostituito dall'integrale risarcimento per cui esso è sottratto alla impugnazione per
(cfr. Cass. 26.4.1994, Mondino edCassazione
altro).
P. Q. M.
LA CORTE
rigetta il ricorso del P.G., nonchè quello dell'im-
putato BO ZI e delle parti civili Colombo
DI, PA e LE;
condanna BO ZI e le
parti civili al pagamento in solido delle spese del procedimento;
condanna BO ZI a rivalere le
parti civili innanzi indicate delle spese sopporta- te per il presente grado liquidate in complessive
£. 5.040.000, onorari compresi per unicità di difesa.
Così deciso in Roma il 10.10.1996
IL PRESIDENTE
(Dr. Bruno SATTA FIORES
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IV Gezione Penale (Dr. Gianfranco TAYOZZI) DEPOSITATO IN CANCELLERIA тни oggi, 2 0 DIC. 1995
LLABORATORE ON CANCELLERIA
•Luana Schiavoni-
14