Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15778 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 RE P U BBLICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto diritto di difesa nella1 57 7 8 / 03 izione all'indennità composta hi Si hori gistrat Presidente e dr. Giovanni Losavio R.G. N. 1420/01 dr. Salvatore Salvago Consigliere Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Cron. 32181 dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. 4137 dr. Francesco Tirelli Consigliere Ud. 14.05.2002 ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso iscritto al n. 1420 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto DA COMUNE DI ALLUMIERE (Roma) in persona del sindaco, au- torizzato al ricorso con delibera della G.M. n. 341 del 29 novembre 2000, e elettivamente domiciliato in Roma, ур Via Fulcieri Paolucci de' Calboli n. 9, presso l'avv. Piero Sandulli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla sentenza n. 1127/2000, priva di data e notificata unitamente al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
DE OL LE e AD CA AR, questa quale e- 2 25 1 3 0 0 2 2 rede di PI MARNA, elettivamente domiciliate in Roma, V. della Giuliana n. 73, presso l'avv. Massimo Antinucci, che le rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, 1^ sez. civ., n. 1127, del 18 gennaio 3 aprile 2000. Udita, all'udienza del 14 maggio 2003, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Anna Patania, per delega dell'avv. San- dulli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e il P.M. dr. Raffaele Ceniccola, che ne ha domandato il rigetto. Svolgimento del processo Con citazione del 21 dicembre 1988, RN RD ed LE De OL convenivano in giudizio il Comune d' Allumiere dinanzi alla Corte d'appello di Roma, oppo- nendosi alla stima dell'indennità di espropriazione di £. 125.820.000, per un loro terreno di mq. 10.800 in detto Comune, località "Le Terre", espropriato con de- creto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio dell'11 ottobre 1988, rettificato il 27 febbraio 1989, in favore dell'ente locale che rimaneva contumace. Nell'ottobre 1982 l'area era stata occupata dal Comune di Allumiere e le proprietarie RD e De OL, a dicembre 1987, avevano iniziato un'azione risarcitoria per l'occupazione acquisitiva di essa, dinanzi al Tri- bunale di Civitavecchia contro l'indicato ente locale, che s'era difeso deducendo d'aver già depositato pres- so la Cassa Depositi e Prestiti l'indennità di espro- priazione provvisoria, liquidata dal Presidente della G. R. del Lazio in £. 86.638.799. L'adito Tribunale, con sentenza 10 dicembre 1989, ave- accolto la domanda di risarcimento dei danni, condan- nando il Comune di Allumiere a pagare la somma rivalu- tata di £. 636.314.874, con le spese di causa. Avverso detta sentenza aveva proposto appello l'ente locale e, nel secondo grado, era intervenuta a soste- gno del gravame anche la Regione Lazio: la Corte d'ap- pello di Roma, con sentenza del 1992, aveva dichiarato ammissibile l'intervento della Regione Lazio e accolto il gravame del Comune, rigettando la domanda delle ap- pellate di risarcimento dei danni e la decisione era stata confermata dalla Cassazione, con sentenza del 24 luglio 1996 n. 6649. Dalla notifica della citazione per l'opposizione alla stima (dicembre 1988), fino al momento della sentenza ora citata della Cassazione, il giudizio sulla stima 4 in unico grado dinanzi alla Corte di appello di Roma era proseguito con continui rinvii, domandati dalle attrici nella contumacia del Comune, riprendendo l'i- struttoria, con la nomina di un c.t.u., solo dopo la definizione in Cassazione dell'azione risarcitoria. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 8 novembre 2000, contumace il Comune di Allumiere, accoglieva le domande della RD e della De OL e liquidava l' indennità di espropriazione in £. 243.685.000, con gli interessi compensativi sulla differenza tra detta som- ma e quella già depositata, dalla data del decreto di esproprio al soddisfo. L'indennità era fissata, con adesione dalla Corte alle conclusioni del c.t.u., ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359 del 1992, tenendo conto della destinazione edi- ficabile del terreno, inserito nella Zona 167 del Pia- no Regolatore Generale e senza procedere alla decurta- zione del 40% prevista nella norma, per essere l'espro- priazione anteriore alla legge del 1992 e non essersi avuta una nuova offerta dell'indennità, rideterminata in base ai nuovi criteri di liquidazione, come sancito dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 283 del 1993. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricor- 5 - so il comune di Allumiere con tre motivi e si sono di- fese la De OL e AD FR AR, quale erede dell'originaria attrice RD, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente l'eccezione delle controricorrenti di inammissibilità del ricorso deve rigettarsi, apparendo certa la specialità della procura, notificata insieme al ricorso e quindi anteriore a tale notificazione per essere stata apposta in calce alla copia della senten- za impugnata e sull'ultimo foglio di questa comprensi- vo dell'autentica della copia da depositare in questa sede ex art. 369, 2°comma, c.p.c., foglio che è stato materialmente congiunto, con spillettatura, all'atto d'impugnazione, divenendone parte integrante. Appare quindi chiara l'attribuibilità dell'indicata delega al difensore per la redazione del ricorso (S.U. 5 giugno 2000 n. 405, Cass. 19 maggio 2000 n. 6512, 17 dicembre 1999 n. 14220, 1 dicembre 1998 n. 12187, 17 a- prile 1998 n. 3915, 19 agosto 1998 n. 8200 e 25 novem- bre 1996 n. 10441, tra molte), dovendosi applicare nel caso l'art. 83, comma 3°, ultimo inciso, c.p.c., come modificato dall'art. 1 della L. 27 maggio 1997 n. 141, trattandosi di procura al difensore su foglio separato e congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. E' sicuro che il difensore del Comune avv. Sandulli, 6 anche se non vi è alcuna data sotto la delega, era già munito di procura all'atto della notificazione del ri- corso e quindi che la procura è da ritenersi"speciale" ai sensi dell'art. 365 c.p.c.; pertanto l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione delle controricor- renti non può che essere rigettata.
1. Il primo motivo del ricorso del comune denuncia la violazione degli artt. 295 c.p.c. e 24 Cost., perché la Corte d'appello non ha sospeso come doveva il giu- dizio d'opposizione alla stima fino alla conclusione della causa di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva dello stesso terreno, il cui eventuale e- sito positivo avrebbe comportato l'inefficacia del de- creto di espropriazione successivo all'accessione in- vertita e la sopravvenuta inammissibilità della doman- da per la carenza della condizione dell'opposizione, costituita dal detto provvedimento ablatorio. La richiesta di molti rinvii dalle attrici, in attesa della soluzione della causa sul risarcimento del dan- ha evitato la sospensione necessaria del processo no, per la determinazione dell'indennità, ex art. 295 c.p. e la successiva notifica dell'atto riassuntivo del C. processo al Comune di Allumiere, rimasto contumace per evitare spese inutili, che vi sarebbero state in caso 7 di buon esito dell'azione risarcitoria pregiudiziale. Il Comune ha quindi subito una lesione dei suoi dirit- ti di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost., per l'indi- cata violazione, dalla Corte d'appello, dell'art. 295 c.p.c., che impone la sospensione del processo, quan- do penda altra causa avente ad oggetto una questione pregiudiziale di quella che deve essere decisa. In conclusione, ad avviso del ricorrente, o sussisteva la pregiudizialità e il processo doveva essere sospeso o la stessa non vi era e la sentenza doveva esser pro- nunciata subito: l'ingiustificata protrazione del pro- cesso, con i numerosi rinvii chiesti dalle contropar- ti, aveva arrecato danno al Comune, che doveva pagare maggiori interessi compensativi sul quantum ancora do- vuto per tutto il tempo della lunga durata del giudi- zio, ingiustificata senza sospensione. La durata del processo aveva poi determinato l'appli- cazione dei criteri di liquidazione dell'indennità di cui alla L. n. 359/92, sfavorevoli all'espropriante. I rinvii chiesti dalle attrici espressamente fino alla conclusione dell'altra causa risarcitoria tra le stes- se parti o per la definizione della controversia sul risarcimento dovuto dal Comune, in luogo dell'indenni- tà, avrebbero imposto alla Corte la sospensione e del 8 resto solo dopo la produzione della sentenza n. 6649/ 96 della Cassazione, che aveva concluso la causa ri- sarcitoria, all'udienza del 27 gennaio 1997, era stato nominato il c.t.u., pervenendo la Corte territoriale, il 18 gennaio 2000, alla sentenza oggetto del presente ricorso. La Corte d'appello, non provvedendo sulla sospensione, o ha leso il diritto di difesa del Comune, avendo in effetti impedito la notificazione a questo del ricorso in riassunzione per la ripresa del processo o ha dan- neggiato l'ente locale per il rilevante aumento degli interessi dovuti per i vari e lunghi rinvii concessi dai giudici alle controparti.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La scelta dell'ente locale di non costituirsi nell'op- posizione alla stima è espressione dei poteri disposi- tivi nel processo e, se non è rilevante come condotta da valutare ai sensi dell'art. 116 c.p.c. sul piano probatorio, garantisce alla parte contumace (art. 290 c.p.c.) il diritto di difesa, con la conoscenza dei soli atti del processo che la legge impone le siano notificati, ai sensi dell'art. 292 c.p. C.: tra detti atti non rientrano né l'ordinanza di sospensione né il ricorso successivo riassuntivo del processo ex art.297 9 c.p.c. (in tal senso Cass. 12 marzo 1994 n. 2389, 5 marzo 1987 n. 2315, 6 giugno 1981 n. 3654, 12 gennaio 1972 n. 72 e, per l' atto di riassunzione del processo interrotto, Cass. 3 settembre 1998 n. 8728). Deve negarsi pertanto che la mancata sospensione "ne- cessaria" sia stata lesiva del diritto di difesa del ricorrente, perché esattamente si è negata la notifica al contumace di ogni atto di ripresa del processo, che prosegua senza mutamenti radicali della preesistente situazione processuale (Cass. 10 aprile 2000 n. 4523), come accade in genere dopo la sospensione. Comunque non è contestata la legittimità della dichia- razione di contumacia dell'ente locale, essendo stato regolarmente notificato ad esso l'atto intoduttivo del giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Roma;
l'altra parte costituita, esercitando legittimamente i propri diritti difensivi, poteva pure non chiedere la sospen- sione del processo, per la pregiudizialità di quello risarcitorio in corso tra le stesse parti nel quale il Comune era costituito e resistente in Cassazione. La mancata richiesta della sospensione necessaria, sur- rogata dalle istanze di rinvii in attesa della defini- zione di altra causa tra le medesime parti, cioè della controversia risarcitoria da occupazione delle stesse 10 aree, ha impedito alla Corte d'appello d'applicare nel caso l'art. 295 c.p.c.. Come risulta dallo stesso ricorso, la genericità dei richiami all'azione di risarcimento per l'occupazione acquisitiva nelle richieste di rinvio, non consentiva alla Corte territoriale di procedere alla sospensione, che è "necessaria" solo se e in quanto siano chiari a chi deve decidere gli elementi soggettivi e oggettivi della causa c.d. pregiudiziale, consentendo le parti al giudice di valutare detta pregiudizialità in base agli elementi forniti da esse o rilevabili dagli atti di causa, pur se egli deve esercitare un potere di uf- ficio conferitogli dalla legge (Cass. 18 ottobre 2001 n. 12743, 4 giugno 2001 n. 7506, 29 novembre 1999 n. 779, 15 settembre 1997 n. 9191, 17 maggio 1997 n.4399, 12 aprile 1994 n. 3409, 11 giugno 1990 n. 5658). L'inimpugnabilità autonoma del provvedimento che nega la sospensione, a differenza di quello positivo che la dispone, che può essere oggetto di regolamento di com- petenza ex art.42 c.p.c., se sposta l'esame del manca- to esercizio del potere di sospendere alla successiva impugnativa della sentenza che definisce il processo (Cass. 7 luglio 1998 n. 12063), non esime la parte in- teressata a ottenere la sospensione necessaria a sol- 11 - lecitare il giudice all'esercizio del suo potere di provvedervi: in tal senso non ha agito il comune ri- masto contumace per sua scelta, nell'ambito dei suoi poteri dispositivi del processo e nel processo. In altri termini, la Corte d'appello da un lato non po- teva sospendere il giudizio senza avere chiara la cau- sa c.d. pregiudiziale e lo stato in cui essa era, cir- costanze che solo le opponenti avrebbero potuto alle- gare e provare, in mancanza della costituzione del Co- mune, il quale, pur avendo interesse alla sospensione come prospetta in ricorso, non si è costituito nella fase di merito di questo processo, allegando agli atti la documentazione necessaria a rilevare la stessa esi- stenza della causa pregiudiziale. Nell'esercizio del diritto di difesa della RD e della De OL, dette parti hanno scelto di non do- mandare la sospensione necessaria del processo ma solo di chiedere rinvii fino all'esito della causa risarci- toria, che il comune non poteva non conoscere in quan- to resistente nella stessa anche in Cassazione. Anche a negare la pregiudizialità della causa risarci - toria e la necessità della sospensione, comunque l'en- te locale rimasto contumace, con la sua condotta omis- siva nel processo, non può che imputare che a se stes- 12 - so i danni eventuali che deduce di aver subito in ri- corso come effetto della durata del processo, quali i maggiori interessi da pagare e/o l'applicazione di criteri di determinazione dell'indennità più onerosi per l'espropriante; anche per tale profilo il primo motivo di ricorso è da rigettare.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia viola- zione dell'art. 5 bis della L. 359/92, perché la Corte territoriale ha liquidato l'indennità d'espropriazione senza applicare la decurtazione del 40% di cui a detta norma, per non essere stata formulata dall'esproprian- te nessuna nuova offerta dell'indennità commisurata ai nuovi criteri di cui alla legge citata. La citata sentenza della Corte Costituzionale n. 283/ 93 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 5 bis della L. 359/92, per la parte in cui non prevede la facoltà dell'espropriando di rifiutare l' indennità di espropriazione, con la decurtazione del 40%, se non sia divenuta definitiva la determinazione di essa all'atto dell'entrata in vigore della citata legge e non vi sia stata una nuova offerta dell'inden- nizzo secondo i criteri della novella, conferma che questi prevedono la falcidia del 40% come elemento co- stitutivo del criterio di determinazione del dovuto. ° - 13 Nel caso gli espropriati si sono opposti all'indennità loro offerta e, con la loro condotta processuale, han- no impedito al Comune, che attendeva l'esito del pro- cesso sul risarcimento del danno, di procedere a nuova offerta e quindi nessun diritto vi era a non subire la decurtazione del 40% di cui alla legge.
2.1. Anche il secondo motivo di ricorso é infondato. Il comune ricorrente conferma di non aver proceduto a una nuova offerta dell'indennità riliquidata secondo i criteri di cui all'art. 5 bis della L. 359/92, at- tribuendo la sua omissione alla condotta processuale delle controparti. Come chiarito nel punto 1, le espropriande hanno fatto solo opposizione alla stima e la loro azione non esen- tava l'ente locale dal dovere di procedere all'offerta di una nuova indennità, determinata ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92;1'esito negativo dell'azione ri- sarcitoria, sollecitato dallo stesso ente locale, che aveva appellato la sentenza che riconosceva il diritto delle controparti e resist✓ito al ricorso di queste in in Cassazione, rendeva ovvio che solo una nuova offer- ta dell'indennità liquidata in base alla novella del avrebbe consentito la falcidia del 40%. 1992 Esattamente la Corte d'appello non ha proceduto a det- - 14 ta riduzione, concepibile solo in rapporto a un'inden- nità liquidata nelle forme e con i criteri innovativi della citata legge del 1992 (così, ex coeteris, Cass. 12 dicembre 2002 n. 17712, 3 aprile 2002 n. 4763, 8 11 febbraio 2001 n. 2498, 16 maggio 20001 n. 6361, marzo 2000 n.3045, maggio 1999 n. 4530).
3. Il terzo motivo di ricorso lamenta l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto sue le conclusioni del c.t.u., senza un apprezzamento at- tento e prudente di esse in ordine al valore di merca- to delle aree ablate. La diversa liquidazione dall'U.T.E. di Roma d'un valo- re venale del terreno al 1988 di £. 125.820.000, e il fatto che l'Ufficio tecnico del Comune aveva accertato l'inedificabilità per mq. 861 delle P.le 925 e 929,per essere stata assorbita la cubatura potenziale per gli indici urbanistici di edificabilità dalle costruzioni realizzate in attuazione del Piano di Zona dallo stes- so ente locale, evidenzia la difformità della superfi- cie espropriata, rispetto a quella indennizzata. La Corte territoriale non ha assolutamente valutato le prove come sancito dall'art. 116 c.p.c. e non ha dato nessun rilievo al comportamento processuale delle op- ponenti che, con la loro condotta, hanno dato luogo al 15 - prolungamento del processo con violazione dei diritti di difesa dell'ente locale.
3.1. La Corte d'appello chiarisce di "condividere" le conclusioni del c.t.u. "perché sorrette da congrua mo- tivazione tecnico-giuridica"; il motivo di ricorso ri- chiama valutazioni diverse e prospetta erroneamente u- na perdita di edificabilità territoriale di una parte delle aree, derivata dall'esaurimento delle cubature realizzabili e causata dalla attuazione del Piano di zona nella residua area delle stesse proprietarie (S. U. 21 marzo 2001 n. 125) ma non evidenzia serie ragio- ni ostative all'adesione data dalla Corte d'appello alle conclusioni del c.t.u. Il motivo di ricorso pertanto, per la genericità delle censure mosse alle scelte dei giudici di merito e la D non autosufficienza del ricorso in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stata errata l'adesione data dal - la Corte di merito alle conclusioni del c.t.u., deve ritenersi inammissibile. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato;
il ricorrente, per la soccombenza, deve essere condan- nato alle spese, nella misura liquidata nel dispositi- vo, in favore delle controricorrenti.
P.Q.M.
16 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, che liquida in euro 3500,00 per onorari ed euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2003. Il presidente Losever IlConsiglsigliere estensore Joley IL CANCELLIERE Someuroplasxalup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 2.2.0.LL 2003 IL CANCEL