Sentenza 26 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO SArio - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR TR, CA OS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difesi dagli avvocati GAETANO TAFURI, LUIGI TAFURI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IR CA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONINO CAVALLARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
RA MARIO, STRANO GRAZIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 244/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 13/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato TAFURI Gaetano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'8 gennaio 1986 LO UL conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, TR UL esponendo di essere proprietario di un immobile sito alla frazione S. Cosmo di Acireale, confinante con altro immobile di proprietà del convenuto, il quale aveva proceduto a lavori di ristrutturazione e sopraelevazione del proprio edificio, in violazione delle distanze legali ed aprendo vedute illegittime verso il fondo di esso attore. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto alla eliminazione di tutte le opere realizzate illegalmente, nonché al risarcimento del danno.
UL TR si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore all'arretramento del proprio fabbricato, per ricondurlo alla distanza legale.
Nel processo intervenivano poi i coniugi AR NA e GR AN, proprietari di altro immobile confinante con quello dei predetti UL, chiedendo anch'essi la condanna del convenuto ad arretrare il proprio fabbricato, nonché la fossa settica da lui costruita.
Il contraddittorio veniva integrato inoltre nei confronti di SA RA, comproprietaria dell'immobile del convenuto la quale, costituendosi, faceva proprie le difese e la riconvenzionale del coniuge TR UL.
All'esito il Tribunale, con sentenza del 29 marzo 1990, condannava TR UL e SA RA a demolire il proprio fabbricato sino a riportarlo alla distanza di cinque metri dal confine con la proprietà di LO UL e dei coniugi NA - AN, e ad arretrare la fossa settica sino alla distanza di metri due da detto confine.
Li condannava, inoltre, alla rifusione delle spese processuali in favore delle altre parti.
Avendo i coniugi UL - RA proposto impugnazione principale e tutti gli appellati impugnazione incidentale per ottenere un maggiore arretramento della fossa settica e l'accoglimento di altre richieste secondarie, la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 3 febbraio 1992, rigettava le impugnazioni incidentali e in parziale accoglimento di quella principale, rigettava le domande di LO UL e dei coniugi NA - AN concernenti l'arretramento della fossa settica, confermando nel resto la gravata pronunzia, compensando quindi per un terzo le spese del primo giudizio e interamente quelle del giudizio d'appello.
Rilevava la Corte che il Regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del 6 agosto 1981 e dal competente assessorato regionale con deliberazione del 22 febbraio 1982, prescriveva all'art. 24 bis l'applicazione dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e quindi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti. Disciplina, quest'ultima, anch'essa integrativa di quella stabilita dal codice civile, ed implicante l'equa ripartizione del relativo onere.
A scongiurare l'arretramento disposto dal Tribunale non poteva bastare, secondo il giudice d'appello, il preannuncio fatto da uno dei difensori dei coniugi UL / RA, in via d'ipotesi, della modificazione strutturale dell'immobile degli stessi per rendere non finestrata la parete fronteggiante l'immobile di LO UL, mancando un impegno assunto dalle parti personalmente. Rilevava poi la Corte catanese che correttamente il primo giudice aveva calcolato la distanza in questione avendo riguardo non alla facciata del fabbricato degli appellanti, ma al margine esterno dei ballatoi realizzati al primo ed al secondo piano, non avendo tali manufatti una funzione meramente decorativa o di rifinitura, e trattandosi invece di veri e propri elementi costruttivi estendenti l'utilizzabilità dei locali al primo piano e della soprastante terrazza.
Escludeva, inoltre, quel giudice che fosse sottratta alla disciplina sulle distanze la parte della costruzione sottostante il primo piano che, malgrado le contrarie affermazioni degli appellanti, non risultava affatto interrata e quindi poteva dar luogo ad intercapedine.
Rilevava, infine, il giudice del gravame di merito l'irrilevanza, ai fini del calcolo delle distanze, dell'esistenza tra il fabbricato dell'attore e quello dei convenuti di una striscia di terreno in comproprietà tra tutte le parti, sul confine della quale sorgeva il fabbricato di LO UL.
Questa Suprema Corte, con sentenza n. 5953/96, pronunciando sul punto c) del primo motivo di ricorso di TR UL e SA RA i quali avevano denunciato l'arbitrario interpretazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 nel senso che tale norma imponesse, oltre alla distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate, anche la distanza minima di metri cinque dal confine, ha affermato:
Correttamente la Corte catanese, dopo aver dato atto che il P.R.G. del Comune di Acireale era stato annullato con sentenza del 22 maggio 1990 del Consiglio di Giustizia amministrativa di Palermo, aveva rilevato che la materia delle distanze tra edifici era rimasta tuttavia pur sempre sottoposta al regolamento edilizio, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 119 del 6 agosto 1981 e dell'Assessorato regionale con D.A. n. 64 del 22 febbraio 1982, regolamento prescrivente all'art. 24 bis l'applicazione dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, disciplina pur essa integrativa di quella stabilita dal codice civile.
Da questa corretta premessa la Corte catanese aveva tuttavia tratto la non condivisibile conseguenza che, poiché la suddetta norma del D.M. prescrive "in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti", ciò implicherebbe "per la previsione di assolutezza, l'equa ripartizione del relativo onere", con tale scarna argomentazione ritenendo valido per ciascuno dei due proprietari limitrofi l'obbligo di mantenere la propria costruzione alla distanza minima di metri cinque dal confine del proprio fondo, indipendentemente dalla distanza effettiva tra i due fabbricati muniti (entrambi o anche uno solo di essi) di pareti finestrate.
Tale convincimento non era però fondato su una corretta interpretazione delle norme che regolano la materia: invero, secondo giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 5062/92) quando in un Comune vige un regolamento edilizio in base al quale è imposta una determinata distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti, e l'interpretazione della norma regolamentare porta all'esclusione della facoltà di costruire in aderenza, ciò rende inapplicabile il criterio della prevenzione di cui all'art. 875 cc imperniato proprio su tale facoltà, fruibile in alternativa all'obbligo del distacco legale, e la prevista assolutezza della distanza e da ritenere comprensiva di un implicito riferimento al confine dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine. Ciò in conformità al principio per cui, quando la norma regolamentare che stabilisce una distanza tra costruzioni maggiore di tre metri deve intendersi come norma integrativa dell'art. 873 cc (cioè, propriamente, come norma richiamata da tale articolo, secondo la lettera dell'art. 872/2) si applica integralmente la disciplina della prevenzione (a meno che il regolamento locale non la vieti espressamente, nel qual caso la norma regolamentare non può dirsi dettata in materia di rapporti di vicinato - quelli di cui trattano gli artt. 873 e segg. - ed allora deve ricercarsi a quale altro principio, di ordine pubblico, essa si ispira in forza di una fonte normativa che la legittimi).
Dissentendosi, pertanto, da Cass. N. 5055/84 che, in una fattispecie analoga - distanza regolamentare di 10 metri fra costruzioni - aveva statuito essere equo ripartire la distanza in parti uguali tra i due fondi (onde evitare che chi costruisca per primo sul confine obblighi il vicino a costruire sul proprio fondo accollandosi l'intero distacco dal confine stesso) o si applica il principio codicistico della prevenzione, con la conseguenza che il contemperamento tra gli opposti interessi è regolato dal combinato esposto degli artt. 873, 875, 877 cc, non si applica tale principio, con la conseguenza però che la norma regolamentare "de qua" non può ritenersi tra quelle richiamate nella "Sezione 6^" in materia di rapporti di vicinato, donde l'applicabilità delle diverse regole stabilite dalle leggi speciali e fonti normative indicate nella precedente "Sezione 5^", con le diverse conseguenze, in caso di violazione, stabilita dall'art. 872 cc. In accoglimento, pertanto della esaminata doglianza questa Corte Suprema, dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e i ricorsi incidentali, cassava la gravata pronunzia, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte catanese per la decisione della controversia in base agli enunciati principi giurisprudenziali sul presupposto che la norma del regolamento edilizio locale che impone la distanza minima assoluta di . 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è norma richiamata dall'art. 873 e segg. cc. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Catania da LO UL il quale, richiamate le precedenti vicende processuali, precisava che nel corso delle medesime era stato approvato il nuovo P.R.G. del Comune di Acireale chiedendo che venisse statuito l'obbligo di TR UL e SA RA di arretrare la costruzione eseguita a cinque metri dal confine come previsto dal nuovo piano regolatore o in subordine adeguandosi al principio stabilito da questa Suprema Corte, alla distanza di dieci metri dal fabbricato di sua proprietà, accogliendo l'appello fabbricato di sua proprietà, accogliendo l'appello incidentale e condannando gli appellanti alle spese del procedimento e costituitisi questi ultimi i quali dichiaravano di aver chiuso l'apertura che aveva dato luogo alla controversia chiedendo la riforma della decisione del primo giudice, vinte le spese di tutti gradi, nonché i coniugi NA - AN i quali aderivano sostanzialmente a tutte le difese e richieste di LO UL, con sentenza del 13 aprile 2000 il giudice del rinvio condannava i coniugi UL - RA ad arretrare la costruzione eseguita nel terreno di loro proprietà alla distanza di dieci metri alla parete dell'immobile di proprietà di LO UL, compensando per la metà le spese di tutti i gradi del giudizio, che poneva per il residuo a carico dei medesimi UL - RA.
Avverso tale decisione hanno nuovamente proposto ricorso per Cassazione TR UL e SA RA sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso LO UL.
Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e assorbente è l'esame del terzo motivo di ricorso con il quale si deduce che anche nella ipotesi di esattezza della statuizione del giudice del rinvio in ordine al computo delle distanze, la gravata pronunzia andrebbe cassata per non aver tenuto conto, o in ipotesi ancor più subordinata, accertato mediante ispezione giudiziale o consulenza tecnica, la circostanza che i ricorrenti UL - RA, come reiteramente dichiarato in corso di causa, avevano proceduto alla chiusura delle aperture praticate nella parete del loro edificio, circostanza questa del tutto pacifica e mai contestata dalle parti avverse. Dal che conseguiva l'inapplicabilità al caso di specie del D.M. 1444 del 1968 concernente le distanze tra pareti finestrate, essendo al momento della decisione entrambe le pareti antistanti "cieche", mentre non condivisibili ed illogiche erano le contrarie conclusioni della Corte catanese.
La doglianza va accolta.
La Corte del rinvio, nella asserita della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate prevista anche dal nuovo Piano regolatore del Comune di Acireale, comportante il rigetto del primo motivo del gravame di merito dei UL RA alla stregua del principio di diritto enunciata da questa Suprema Corte nel giudizio rescindente, ha ritenuto non incidente, a favore dei predetti, la circostanza dagli stessi affermata di aver provveduto a chiudere l'apertura che aveva dato luogo alla controversia.
Premesso che l'affermazione secondo cui la questione controversa era limitata ad una sola apertura non trovava riscontro negli atti processuali ne' nella CTU, ha osservato la Corte catanese che anche se tutto l'immobile di proprietà dei UL - RA (costituito da due piani, con terrazzo al secondo piano) fosse privo di apertura sul fronte in contestazione, non potrebbe ugualmente derogarsi al rispetto della distanza di 10 metri dal fabbricato del vicino, applicabile anche nel caso di pareti di edifici anche privi di aperture, non assumendo rilevanza alcuna che il fabbricato di vecchissima costruzione di LO UL avesse su quel muro soltanto una luce irregolare.
Senonché, ad avviso del Collegio, tale statuizione è in netto contrasto con la consolidata e qui condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo la quale, posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo relativamente alle vedute e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che, come nel caso di specie, si ispiri all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che prescrive nelle sopraelevazioni il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, si riferisce esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere" (v. Cass. N. 1362/96, n. 982/99). Assorbiti, pertanto, gli altri motivi di ricorso, la gravata sentenza va sul punto cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, a giudice di pari grado, che si designa nella Corte d'appello di Messina, la quale rivaluterà il regime delle distanze tra i due edifici confinanti alla luce dei richiamati principi, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004