Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10763 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
AULA "A" REPUBBLICA TALIANA AN NOMADEL TOPOLO ITALIANO1076 R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6399/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Massimo Genghini Presidente Dott. Ettore Mercurio Consigliere 28369 Cron. Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 28 mag- Dott. Luciano Vigolo Consigliere gio 2002 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SE NT ENZA sul ricorso proposto da: D'IC IO, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 19, studio avv. Ornella Manfredini, presso l'avv. Mi- chele Bindi che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente 2419
contro
AN EA, elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 72, presso l'avv. Cecilia Reanda, che, unitamente all'avv. Aurelio Santel- li lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente Л avverso la sentenza n. 456/99, decisa il 10 novembre 1999 e pub- blicata il 24 novembre 1999, resa dal Tribunale di Firenze nel procedimento n. 82/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Michele Bindi nell'interesse della ricorrente D'IC IO;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale l'inammissibilità Dott. Umberto De Augustinis, ha concluso per del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 23 luglio 1997, D'IC IO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro AN EA, titolare della Pensione Asso, assumendo di aver prestato lavoro alle dipendenze del medesimo nel periodo 1 dicembre 1989 28 febbraio 1995 con mansioni di addetta alla ri- cezione e cameriera ai piani, per un orario di 12 ore giornaliere, compresi i festivi. Esponeva un credito, per differenze salariali, TFR e accessori, di lire 350.895.715 al 31 gennaio 1997 e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di detto importo, nonché a regolarizzare la posizione contributiva presso l'INPS. Resisteva il convenuto ed affermava di aver alloggiato presso la pensione, a spese del comune di Firenze, la D'IC IO, sic- come sfrattata. Affermava ancora di aver affidato, nel maggio 2 1995, la gestione della pensione alla figlia della ricorrente. Con sentenza in data 19 23 giugno 1998 il Giudice adito respin- geva la domanda. Interponeva appello la D'IC e in esito il gravame veniva riget- tato con sentenza n. 456/99, emessa in data 10 24 novembre 1999 dal Tribunale di Firenze. Il Collegio di merito sottoponeva a vaglio critico le deposizioni testimoniali assunte in primo grado;
considerava corretta la deci- sione del Pretore nel senso che, a prescindere da una valutazione circa gli effettivi rapporti inter partes, non rilevante ai fini del giudizio, non ricorrevano i presupposti della subordinazione. Avverso la sentenza, notificata in data 19 gennaio 2000, propone ricorso per cassazione D'IC IO con atto notificato in da- ta 15 marzo 2000, sulla base di tre motivi. AN EA resiste con controricorso notificato in data 21 apri- le 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento ai numer 3 € 5 dell'art. 360 cpc, la violazione О falsa applicazione dell'art. 116 cpc nonché il vizio di motivazione con riferimento alle risul- tanze dell'interrogatorio libero di parte ricorrente. In particolare si rileva che la D'IC aveva precisato il proprio orario di lavoro nella fascia dalle 9 alle 21 e indicato l'elasticità dello stesso solamente nella pausa pranzo e nella SO- stituzione del marito, il quale espletava i compiti di portiere di 3 notte nello stesso esercizio. con riferimento ai numeri 3 e 5 Col secondo motivo si denuncia, dell'art. 360 cpc, la violazione о falsa applicazione dell'art. 116 cpc nonché il vizio di motivazione con riferimento alle risul- tanze delle deposizioni testimoniali acquisite. Si Osserva che non appaiono accettabili i rilievi circa la scarsa credibilità del teste AN in quanto coniuge dell'attrice e por- tatore di un contenzioso con il convenuto mentre il giudizio circa la genericità della deposizione resa dallo stesso non appare ade- rente alle acquisizioni processuali. Si precisa che l'ammissibili- tà del teste era stata valutata dal Pretore il quale evidentemente non aveva ravvisato un'incompatibilità per interesse in causa men- tre la conferma del capitolato, senza che il giudicante abbia ri- chiesto chiarimenti, non consente di travolgere i risultati della prova. Si richiama la deposizione della teste RU e si segnala che la stessa non riferisce circostanze de relato ma elementi a sua di- retta conoscenza, come la constatazione circa la presenza alla re- ception della D'IC la quale, a domanda, aveva precisato di ri- cevere i clienti e pulire le camere. Si segnala ancora che la stessa teste, lungi dall'escludere che il AN abbia dato istru- zioni alla D'IC, ha riferito la circostanza, del tutto inin- fluente trattandosi di persona che lavorava altrove, di non aver mai visto il AN svolgere tale attività. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento ai numer. 3 e 5 4 M dell'art. 360 срс, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cc nonché il vizio di motivazione. Si osserva che sulla base degli elementi acquisiti agli atti ri- corrono gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subor- wil lavoratore era obbligato quotidianamente, neidinato poiché giorni feriali ed altresì nelle festività, all'adempimento di spe- cifiche mansioni che la occupavano per tempo e secondo orario di fatto determinati e rilevanti per l'esercizio dell'impresa, almeno nel raggiungimento dei risultati, ed il conseguimento dei suoi fi- ni economici, sotto il controllo del datore di lavoro e dietro re- tribuzione in misura fissa". Le censure, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connes- sione, non appaiono fondate. Osserva anzitutto la Corte che la disciplina del ricorso per cas- sazione individua analiticamente i vizi che possono essere denun- ciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della violazio- ne di legge, indicato al n. 3 dell'art. 360 cpc, da quello di menzionatoinsufficiente, о contraddittoria motivazione, omessa, al n. 5 dello stesso articolo. Ricorre il vizio di violazione di norme di diritto quando si prospetta l'errata applicazione della norma ad un fatto la cui storica verificazione non viene posta in dubbio (ex plurimis Cass. n. 4698 del 25 maggio 1987, Cass. n. 3205 del 18 marzo 1995); ricorre la falsa applicazione allorché una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma 5 1 stessa (Cass. 24.3.78, n. 1704, 27.1.83 n. 741), dandosi ugualmen- te per pacifica l'esatta ricostruzione del fatto. La doglianza attinente alla ricostruzione della fattispecie con- creta è invece deducibile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una insufficiente, contraddittoria, ○ omessa moti- vazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass.14 marzo 1986 n. 1760). E poiché la ricorrente non indica alcun principio di diritto che sia stato erroneamente affermato о applicato a fattispecie non pertinente, appare evidente che si è voluto denunciare, al di là dei richiami agli artt. 116 cpc e 2094 cc, un vizio di motivazione attinente alla ricostruzione dei fatti come operata dal Collegio di merito. Peraltro il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con ap- prezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cas- sazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sus- 6 A sistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo formale di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo adeguato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comunque desumi- bili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. La lunga ed approfondita elaborazione giurisprudenziale ha ben po- sto in rilievo che il controllo sulla motivazione non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la legit- timità della base di quel convincimento e neppure consente di va- lutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo di ingiustizia;
pertanto il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè da render possibile una diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato commesSO (ex plurimis, Cass., 16 gennaio 1996 n. 326, Cass. 29 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Cass. 5 novembre 1987 n. 8118; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280; Cass. 17 giugno 1985, n. 3653; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, Cass. 16 giugno 1981, n. 3920). L'identificazione del punto (o dei punti) oggetto della lacuna lamentata non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata: per il principio di autosufficienza del ricorso e per il caratte- re limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricor- rente indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto 7 Л ai quali invoca il controllo di logicità, sotto il profilo del- l'apprezzamento della "causalità dell'errore" e quindi della de- cisività di tali circostanze (v. Cass. 18 settembre 1986, n. 5656). A tali principi non si è attenuta la ricorrente la quale si limita a contrapporre, nei termini sopra evidenziati, una sua opzione in- terpretativa del materiale probatorio, differente rispetto alla valutazione offerta dal Tribunale, senza porre in rilievo alcun errore argomentativo tale da inficiare la decisione. Quanto alle risultanze del libero interrogatorio dell'odierna ri- corrente, Osserva la Corte che il Collegio di merito vi ha fatto cenno anzitutto al fine di porre in evidenza la circostanza, dalla stessa riferita, che il convenuto aveva invitato il di lei coniuge ad assumere la gestione dell'albergo e pertanto quest'ultimo dove- si va considerarsi scarsamente attendibile (e di ciò si dirà oltre). In ordine alle notizie che la D'IC avrebbe riferito in quella sede circa l'orario di lavoro ed i compiti svolti, il Tribunale prende ben precisa posizione, facendo notare che proprio dalle di- chiarazioni rese in quella sede risulta che la ricorrente era 11- bera di organizzarsi l'orario di lavoro. La ricorrente riporta un più ampio stralcio del verbale di inter- rogatorio libero e ne prospetta una diversa lettura, limitando 1'autonomia operativa alla scelta circa la durata della pausa pranzo ma non indica un vizio argomentativo e neppure prospetta le ragioni per cui le circostanze riferite, evidentemente in linea 8 nell'attola posizione assunta introduttivo del giudizio di con primo grado, dovrebbero avere carattere di decisività e non solo di mera allegazione di circostanze che devono essere verificate e valutate da parte del giudice del merito. L'omesso richiamo da parte del Tribunale ad alcune dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero о non formale, finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria di carattere meramente sussidiario (Cass., 27 febbraio 1990, n. 1519) è dunque priva di qualsiasi effetto. Quanto alla valutazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, osserva la Corte che a dedu- zione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ri- non ilcorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì, la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza lo- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del meri-gico to, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dan- do così liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo 9 Л della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, si rinvenga traccia evidente del mancato 0 insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospet- tati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista in- sanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adotta- te, tale da non consentire l'identificazione del procedimento lo- gico giuridico posto a base della decisione. D'altro canto 11 vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cpc, sussiste solo se nel ragiona- mento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia ri- scontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla par- te perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassa- zione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione soltanto spetta indivi- fatta dal giudice del merito al quale duare le fonti del proprio convincimento (ex pluribus: Cass. 29 marzo 2001, n.4667; Cass... sez. III, 15 aprile 2000, n. 4916, Cass. 24 luglio 2000, n. 9716, Cass. 16 novembre 2000, n. 14858; lav., 17 gennaio 2000, n. 456, Cass., sez. un., Cass. civ., sez. 11 giugno 1998, n. 5802, Cass., sez. un., 27 dicembre 1997, r.. '13045, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. III, 10 л 18 1995,marzo 3205,n. Cass., sez. lav., 22 ottobre 1993, n. 10503, Cass., 26 novembre 1988, n. 6380, Cass., 14 aprile 1987, n. 3715, Cass., 19 febbraio 1987, n. 1795)). L'odierna ricorrente invece, lungi dal porre in rilievo un qual- siasi vizio argomentativo, si limita ad offrire una diversa lettu- ra delle deposizioni testimoniali prese in esame dal Collegio di merito, tra l'altro riassunte o riportate solo per stralci parzia- li. Assume in particolare che sarebbe stata a torto negata la credibilità del teste NU e considerate generiche le rispo- ste date dallo stesso ma non indica errore argomentativo di sorta, atto ad inficiare la valutazione del giudice di merito, circa la scarsa attendibilità del teste, formulata sulla base del rapporto di coniugio e delle pregresse trattative per una gestione diretta dello stesso esercizio. Quanto alla genericità della deposizione, ravvisata dal Collegio di merito, la circostanza che il giudice di primo grado si sia ap- pagato della mera conferma del capitolo può dimostrare un insuffi- ciente approfondimento di indagine da parte del medesimo ed anche una carenza di attività difensiva, essendo certo consentito dedur- re la prova in ordine a punti ben precisi e porre puntuali domande atte a chiarire lo svolgimento dei fatti a conoscenza del teste, ma non rende illogica o contraddittoria una valutazione, riservata al giudice del merito, circa la scarsa efficacia probatoria della deposizione resa in tali termini. Afferma ancora la D'IC che la teste RU non avrebbe riferito 11 Z solamente circostanze de relato, posto che la presenza di essa at- trice alla reception era stata notata appunto dalla teste in di- scorso, la quale aveva richiesto precisazioni al proposito. Osserva la Corte che il Tribunale ha preso in esame appunto le spiegazioni fornite dalla D'IC alla teste, non certo la mera presenza della medesima alla reception e pertanto la valutazione circa la portata della deposizione integra gli estremi di un giu- dizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazio- ne, è agevole osservare che la critica mossa alla denunciata ser- tenza presuppone appunto la fondatezza dei rilievi prospettati quanto alla valutazione del materiale probatorio. E poiché il Tribunale ha escluso, pur prescindendo, in linea con quanto statuito dal primo giudice, dalla valutazione "in merito all'effettivo rapporto intercorso tra le parti", la sussistenza degli elementi propri del rapporto di lavoro subordinato, in esito ad una valutazione del materiale probatorio acquisito, la denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione per non aver tenuto conto di tali elementi risulta inficiata da una petizione di prin- cipio, presupponendo appunto l'avvenuta dimostrazione di ciò che non è stato dimostrato. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
12 M La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 28 maggio 2002 11 PRESIDENTE bear feeghini Allardic your IL CONSIGLIERE ESTENSORE HI IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 LUG. 2002 ESENTE DA IMPOSTA DI ROLLO DI REGISTRO O DIRITTO DELLA L E -73 N. 533 IL CANCELLIERE,CANCELL ASSA ART. 10 13