Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2004, n. 15483
CASS
Sentenza 12 febbraio 2004

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Massime1

L'inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria è correlata alla imputazione per cui il procedimento è sorto. Ne consegue che sono utilizzabili nel procedimento per calunnia - non potendo venire in rilievo il divieto di documentazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 350 cod. proc. pen. o il divieto di testimonianza di cui all'art. 62 cod. proc. pen. - le dichiarazioni spontanee (nella specie una denuncia orale di un evento a carattere delittuoso) rese dall'indagato alla polizia giudiziaria su fatti non inerenti all'oggetto dell'indagine già avviata.

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  • 1Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
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  • 2Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2004, n. 15483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15483
Data del deposito : 12 febbraio 2004

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