Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
L'inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria è correlata alla imputazione per cui il procedimento è sorto. Ne consegue che sono utilizzabili nel procedimento per calunnia - non potendo venire in rilievo il divieto di documentazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 350 cod. proc. pen. o il divieto di testimonianza di cui all'art. 62 cod. proc. pen. - le dichiarazioni spontanee (nella specie una denuncia orale di un evento a carattere delittuoso) rese dall'indagato alla polizia giudiziaria su fatti non inerenti all'oggetto dell'indagine già avviata.
Commentari • 2
- 1. Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indaginihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2004, n. 15483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15483 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 12/02/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 247
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 3092/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IG, n. 13.12.1949 a Gandino;
avverso la sentenza emessa il giorno 29.11.2002 dalla Corte d'appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo CORTESE;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto-reato non sussiste;
Udito i difensori, avv.ti Frigo e Dinacci, che si associano alla richiesta del P.G..
FATTO
Secondo una relazione di servizio dei Carabinieri di elusone, nel corso di una perquisizione effettuata dal Maresciallo IR Francesco presso l'abitazione di TO IG, risultato essere cliente di una agenzia assicurativa in ordine al cui incendio si indagava, il TO manifestò insofferenza per l'atto d'indagine e, prospettando l'esistenza di altri e ben più gravi fatti da perseguire, asserì che anni prima, in occasione di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, era stato costretto a versare a due sottufficiali la somma di lire 40.000.000, al fine di evitare un'ulteriore protrazione della loro presenza presso la sua ditta. Ripetute siffatte affermazioni presso la caserma dei Carabinieri, il TO rifiutò, tuttavia, di firmare il verbale che le aveva recepite, per timore dei due sottufficiali, tuttora in servizio a Clusone.
La relazione di servizio, concernente le dichiarazioni in questione, venne immediatamente trasmessa al Procuratore della Repubblica, il quale convocò in data 2 maggio 1992 il TO, per sentirlo sulle ricordate circostanze, ma il predetto negò recisamente non solo di aver mai dato denaro ai sottufficiali della Guardia di Finanza (tali CFHECHI e PIAZZA), ma anche di aver reso al maresciallo IR le dichiarazioni recepite nella menzionata relazione di servizio, e ciò pur nella consapevolezza che in tal modo accusava il pubblico ufficiale di falsità e si esponeva al rischio di doverne rispondere a titolo di calunnia.
Tratto a giudizio per rispondere del delitto di calunnia nei confronti del IR, il TO venne dichiarato colpevole con sentenza del Tribunale di Bergamo del 05.05.1994, confermata con sentenza del 29.11.2002 della Corte d'appello di Brescia. Propone ricorso il prevenuto, deducendo, col primo motivo, che la lettura del verbale contenente le dichiarazioni incriminate consente di apprezzare, innanzi tutto, come il TO, convocato per essere sentito a proposito di dichiarazioni da lui fatte pochi giorni prima al maresciallo dei carabinieri Mirone, peraltro non consacrate in un verbale (contrariamente a un preciso obbligo di legge), ma riportate del tutto sinteticamente in una c.d. "relazione di servizio", secondo le quali egli tempo addietro si era determinato a corrispondere danaro e altre utilità a due sottufficiali della Guardia di finanza, lo stesso, in prima battuta e in evidente risposta a una domanda dell'interrogante circa quelle dichiarazioni, si preoccupò non già di dire di non averle rese, ma di negare di avere mai dato danaro ai finanzieri, in palese autodifesa (lontana dal costituire incolpazione di chicchessia) rispetto a un'accusa di corruzione, intuita non ostante la sua formale convocazione come persona informata dei fatti, e solo in un secondo tempo, in un ambito sempre più marcatamente "accusatorio" e a fronte di una specifica contestazione di inverosimiglianza alla luce di quanto espresso nella citata "relazione di servizio", disse: "quelle dichiarazioni non le ho fatte "e, all'incalzare ulteriore del P.M. che, all'evidente scopo di ottenere dal TO una replica delle dichiarazioni stesse, gli prospettò che il diniego "avrebbe potuto interpretarsi come una calunnia", aggiunse: "mi rendo conto che ciò 'puo' suonarè come accusa di calunnia nei confronti del maresciallo IR. Da tale sequenza appare evidente, secondo il ricorrente, che l'equazione "diniego delle dichiarazioni accusa di falso al maresciallo" è del tutto estranea sia alle parole da lui dette che alle sue intenzioni, unicamente rivolte, secondo una linea manifestamente difensiva, a negare, innanzi tutto, il fatto dichiarato e, poi, in seguito alla contestazione, il fatto della dichiarazione, e non interpretabili quindi come contenenti una implicita accusa di falso, che il TO, poi, addirittura rifiuta, accettando soltanto, dopo il richiamo del P.M., che il diniego "possa suonare" come accusa.
In secondo luogo il ricorrente rileva che la presunta incolpazione non avrebbe comunque per oggetto un reato, posto che la falsità della ed. "relazione di servizio", con riguardo alle dichiarazioni asseritamente da lui fatte, riguarderebbe un atto del tutto anomalo, privo di qualunque rilevanza giuridico-processuale, tamquam non esset, perché vietato e, dunque, inutilizzabile.
Le dichiarazioni in parola, infatti, rese - come è pacifico - nel corso di una perquisizione, non furono manifestate previ tutti gli avvertimenti del caso ne' riportate formalmente nel relativo verbale. La stessa loro utilizzazione da parte del P.M. - a seguito della quale si sarebbe consumata la calunnia - appare dunque illegittima, essendo la "relazione di servizio" giuridicamente inidonea a produrre effetti con riguardo a dichiarazioni riferite come provenienti da un indagato (o anche da persona informata sui fatti), "veicolabili" ritualmente solo mediante quegli atti di natura formale che sono i "verbali". La falsità di una tale specie di dichiarazione, ciò non ostante riportata, fatta oggetto della accusa asseritamente calunniosa, non potrebbe cioè integrare alcun reato, ma semmai un fatto semplicemente riprovevole e rilevante sul piano disciplinare. Con successiva memoria la difesa ha evidenziato che la vicenda "de qua" è stata caratterizzata da molteplici irritualità, in relazione alle previsioni di cui agli artt. 350, 63 e 198 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità degli atti posti a base dell'affermazione di responsabilità e sicuro scriminante esercizio del diritto di difesa da parte del TO.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
Deve anzitutto escludersi che nella specie manchi l'elemento oggettivo del reato di calunnia per il fatto che la falsità denunciata dal TO atterrebbe a un atto irrituale, quale la relazione di servizio dei Carabinieri non corredata dello specifico verbale delle dichiarazioni rese dal predetto.
I Carabinieri, invero, erano intervenuti nell'abitazione del TO per eseguire una perquisizione che nulla aveva a che fare con l'oggetto di quanto egli ebbe poi occasionalmente e spontaneamente a dichiarare circa un episodio, precedentemente avvenuto, di asserita erogazione di denaro a due sottufficiali della Guardia di Finanza. I militi operanti hanno quindi raccolto la denuncia orale di un evento a carattere delittuoso, fatta prima in loco, e poi confermata in caserma, da un soggetto che non intese poi sottoscrivere quanto dichiarato.
Al di là di possibili carenze formali a sensi degli artt. 357 e 373 c.p.p., non poteva certo loro essere inibito (cfr. Cass. 17.09.1994,
Agostino) di dare doverosa notizia al Procuratore della Repubblica, a sensi dell'art. 347 c.p.p., del contenuto delle dette dichiarazioni, e a tanto essi hanno provveduto con la citata relazione di servizio, che in sè costituisce senza dubbio un valido atto pubblico, facente fede di quanto avvenuto in loro presenza e, in particolare, del fatto storico delle dichiarazioni raccolte. Nè possono venire in rilievo nella specie il divieto di documentazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 350 c.p.p. o il divieto di testimonianza di cui all'art. 62 c.p.p., posto che, come si è già accennato, nel momento in cui il
TO riferì dell'erogazione ai finanzieri, non era persona nei cui confronti si svolgevano indagini in qualsiasi modo correlate a tale evento.
Infondata appare altresì l'eccezione di inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. delle dichiarazioni incriminate rese al P.M., sotto il profilo della previa conoscenza, da parte di quest'ultimo, proprio in forza di quanto dal TO riferito ai Carabinieri, della indagabilità dello stesso per il delitto di corruzione attiva, posto che nella specie le dichiarazioni in esame non vengono in rilievo ai fini dell'accertamento di tale delitto, bensì in se stesse come corpo di reato della contestata calunnia.
Per motivi analoghi non si può neppure porre un problema di divieto di deposizione per i militi operanti, a sensi del comma 4 dell'art. 195 c.p.p., in ordine alle dichiarazioni loro rese dal TO nel corso della perquisizione, giacché la deposizione in tal caso non ha riguardato il contenuto accusatorio da esse recato, bensì il fatto storico delle dichiarazioni in sè considerate.
Anche il richiamo al comma 2 dell'art. 198 c.p.p. non può venire direttamente in gioco come causa scriminante del delitto di calunnia, non essendo tale reato previsto nel comma 2 dell'art. 384 c.p.. Tutto ciò chiarito, non può tuttavia farsi a meno di rilevare che, quando il ricorrente venne chiamato dal P.M. per essere sentito quale persona informata sui fatti a proposito dell'episodio di erogazione di danaro ai finanzieri di cui aveva parlato ai Carabinieri, egli si trovò, come riconosce esplicitamente la stessa sentenza impugnata, in "un vero e proprio vicolo cieco: se avesse confermato le dichiarazioni recepite nella relazione di servizio, avrebbe esposto anche se stesso al rischio di un processo penale per corruzione (e, del resto, in tale prospettiva sembrano orientate le circostanze ivi riferite); se le avesse ritrattate puramente e semplicemente, avrebbe potuto rispondere di calunnia nei confronti dei due sottufficiali della Guardia di Finanza".
Nonostante tale riconoscimento, però, la Corte di merito ha escluso di poter applicare l'esimente dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 51 c.p., in quanto ha ritenuto che il TO ne abbia travalicato i confini, per non essersi limitato a negare di aver pronunciato le frasi riportate nella relazione di servizio, avendo espressamente accettato che dalle sue dichiarazioni si traessero concrete accuse nei confronti del maresciallo IR. Tale conclusione non può essere condivisa.
Come emerge, infatti, dalla stessa sentenza impugnata, il TO, innanzi al P.M., prima negò di aver dato denaro ai due sottufficiali, poi, preso atto del contrasto di tale affermazione con quanto esposto nella relazione di servizio, negò di aver fatto le dichiarazioni ivi a lui attribuite e, a fronte di specifica ammonizione rivoltagli dal Magistrato, confermò tale versione, ancorché questa potesse "suonare accusa di calunnia nei confronti del maresciallo IR".
Si vede chiaramente da tale passo che il TO, esercitando indubbiamente, pur nella formale veste di persona informata sui fatti, un suo inconculcabile diritto di difesa, altro non fece che negare circostanze che lo avrebbero potuto fare apparire responsabile, prima, di corruzione e, poi, di calunnia, non aggiungendo alcunché che travalicasse tale essenziale esigenza, giacché la frase finale sopra riportata, circa la possibilità che la sua versione suonasse accusa di calunnia contro il IR, altro non è che la presa d'atto della conseguenza che il Magistrato gli prospettava come derivante dalla versione stessa (che egli andava a confermare), senza inserimento da parte sua di alcuno specifico e gravatorio elemento d'accusa nei confronti del maresciallo. Ricorre quindi senz'altro nella specie quello stretto rapporto funzionale fra la condotta dell'agente e le sue insopprimibili esigenze difensive, che, in ossequio al principio nemo tenetur se detegere, conduce a ritenere giustificata la condotta stessa (cfr. in argomento Cass. 08.02.2001, Errichiello). L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004