Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
La disposizione relativa alla valutazione dell'incidenza sulla disciplina del reato continuato dello stato di tossicodipendenza, introdotta all'art. 671 cod. proc. pen. dall'art. 4-vicies della legge n. 49 del 2006, non va interpretata nel senso che tale stato debba necessariamente essere ritenuto decisivo ai fini del riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, ma nel senso che il giudice non può omettere di valutarlo ove esso sia allegato dall'interessato o emerga dagli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2006, n. 39704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39704 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 07/11/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3219
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 017051/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VURRO RAIMONDO, N. IL 20/07/1971;
avverso l'ORDINANZA del 13/03/2006 del TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CIAMPOLI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 13/3/06 il Tribunale di Roma in composizione collegiale, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, non ravvisando i presupposti dell'istituto ha respinto la richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 c.p.p. da Vurro Raimondo onde ottenere il riconoscimento della continuazione tra quattro episodi di violazione delle leggi sugli stupefacenti commessi tra il giugno 1990 e l'ottobre 1992 e un episodio di tentato furto aggravato commesso nel dicembre 1992 oggetto di cinque sentenze divenute irrevocabili nei suoi confronti. Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ragioni con cui è stato giustificato il diniego della continuazione, lamentando in particolare che non si sia tenuto conto, come previsto dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 che ha convertito con modificazioni il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, dello stato di tossicodipendenza in cui si sarebbe trovato il suo assistito.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p. Se è vero infatti che a norma dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 671, c.p.p., aggiunto dalla L. n. 49 del 2006, tra gli elementi che "incidono" sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza e che questa sopravvenuta disposizione deve ritenersi applicabile, per il carattere sostanziale dell'istituto della continuazione, anche ai procedimenti in corso, dal tenore letterale della norma novellata non si ricava però affatto che tale condizione personale debba essere necessariamente ritenuta decisiva ai fini del riconoscimento dell'unicità di disegno criminoso ma solo che non si può prescindere dal prenderla in considerazione, ove sia stata allegata dall'interessato o risulti dagli atti, come uno dei possibili indici in tal senso.
Orbene, nel caso di specie nella richiesta avanzata dal Vurro non era contenuto alcun riferimento ad un suo stato di tossicodipendenza ne' è stata rilevata dal giudice dell'esecuzione, che pure ha tenuto conto della natura dei reati commessi, qualche traccia che potesse per questa via condurre all'individuazione di quell'unico iniziale programma criminoso ricomprendente le singole violazioni che costituisce pur sempre l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2006